Art. 7 
 
      Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche 
 
  1. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 marzo 2012,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «In ogni caso,  quando
gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti
da diritti di  proprieta'  intellettuale  afferenti  all'intelligenza
artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori,  alla
cybersicurezza,   alle   tecnologie   aerospaziali,   di   stoccaggio
dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie  di  produzione
alimentare e  riguardano  uno  o  piu'  soggetti  esterni  all'Unione
europea,  la  disciplina  del  presente  articolo  si  applica  anche
all'interno di un medesimo gruppo,  ferma  restando  la  verifica  in
ordine alla sussistenza dei presupposti per  l'esercizio  dei  poteri
speciali.». 
  2. I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
adeguati alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1-ter del  predetto
decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal comma 1.