Art. 9 Interventi in materia di opere di interesse strategico 1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica. 2. L'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere d), f) e g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' alle ulteriori limitazioni urbanistiche.