Art. 9 
 
       Interventi in materia di opere di interesse strategico 
 
  1.  Le  opere,  gli  impianti  e  le  infrastrutture   strettamente
necessari  alla  realizzazione   di   osservatori   astronomici   sul
territorio  nazionale,  nell'ambito   di   programmi   coordinati   e
finanziati dall'Agenzia spaziale  italiana  o  dall'Agenzia  spaziale
europea, sono considerati di rilevante  interesse  nazionale  per  lo
sviluppo delle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica. 
  2. L'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di
pubblica  utilita',  indifferibilita'  e  urgenza  dei  lavori.   Gli
interventi possono essere realizzati anche in deroga alla  disciplina
di cui all'articolo 142, comma 1, lettere d), f) e g), del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nonche' alle ulteriori limitazioni urbanistiche.