Art. 4
Principi e criteri direttivi per la revisione
dello statuto dei diritti del contribuente
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni costituiscono
principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione
adeguatrice della legislazione tributaria:
a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi,
anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;
b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del
contribuente e il principio di certezza del diritto;
c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al fine di:
1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello di cui
all'articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000, incrementando
l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale,
anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto,
elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini
professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti
esponenziali di interessi collettivi nonche' tenendo conto delle
proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
2) rafforzare il divieto di presentazione di istanze di
interpello, riservandone l'ammissibilita' alle sole questioni che non
trovano soluzione in documenti interpretativi gia' emanati;
3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di
minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle
sole ipotesi in cui non e' possibile ottenere risposte scritte
mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche
attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza
artificiale;
4) subordinare l'ammissibilita' delle istanze di interpello al
versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi
fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della
questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della
specializzazione e della formazione professionale continua del
personale delle agenzie fiscali;
d) disciplinare l'istituto della consulenza giuridica,
distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure
ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli
atti del procedimento tributario;
f) prevedere una generale applicazione del principio del
contraddittorio a pena di nullita';
g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidita'
degli atti impositivi e degli atti della riscossione;
h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone
l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitivita'
dell'atto, prevedendo l'impugnabilita' del diniego ovvero del
silenzio nei medesimi casi nonche', con riguardo alle valutazioni di
diritto e di fatto operate, limitando la responsabilita' nel giudizio
amministrativocontabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole
condotte dolose;
i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del
Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con
incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la
contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante
presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle
entrate delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge
27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli
oneri finanziari.
Note all'art. 4:
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 13 della
citata legge 27 luglio 2000, n. 212:
«Art. 11 (Diritto di interpello). - 1. Il
contribuente puo' interpellare l'amministrazione per
ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e
personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie,
quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla
corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta
qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni
tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque
attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla
legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi
espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del
diritto ad una specifica fattispecie.
2. Il contribuente interpella l'amministrazione
finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,
allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse
dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che
nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non
possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa
risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita'
per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al
periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa.
3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui
alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e
a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1
ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi
giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni
organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza e limitatamente al
richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al
contribuente entro il termine previsto, il silenzio
equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione,
della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si
estende ai comportamenti successivi del contribuente
riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo
rettifica della soluzione interpretativa da parte
dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli
eventuali comportamenti futuri dell'istante.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza
quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la
soluzione per fattispecie corrispondenti a quella
rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai
sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e
2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme
tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e
non comporta interruzione o sospensione dei termini di
prescrizione.
6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione
mediante la forma di circolare o di risoluzione delle
risposte rese nei casi in cui un numero elevato di
contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la
stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in
cui il parere sia reso in relazione a norme di recente
approvazione o per le quali non siano stati resi
chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati
comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonche'
in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il
chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la
comunicazione della risposta ai singoli istanti.»
«Art. 13 (Garante del contribuente). - 1. Presso ogni
direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate
delle province autonome e' istituito il Garante del
contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena
autonomia, e' organo monocratico scelto e nominato dal
presidente della commissione tributaria regionale o sua
sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa la
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati, professori universitari di materie
giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in
attivita' di servizio;
b)
c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri
collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per
ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi
ordini di appartenenza.
3. L'incarico ha durata quadriennale ed e'
rinnovabile tenendo presenti professionalita',
produttivita' ed attivita' gia' svolta.
4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo e'
fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che
risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede
l'organo compete il rimborso delle spese di trasferta
previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle
relative sedute. Analogo trattamento compete per gli
accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da
quelli in cui ha la residenza il Garante.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono
assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle
direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso
e' istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di
segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da
qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti
disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi
amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di
fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria,
rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici
competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e
attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti
amministrativi di accertamento o di riscossione notificati
al contribuente. Il Garante del contribuente comunica
l'esito dell'attivita' svolta alla direzione regionale o
compartimentale o al comando di zona della Guardia di
finanza competente nonche' agli organi di controllo,
informandone l'autore della segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge
raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della
tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei
servizi.
8. Il Garante del contribuente ha il potere di
accedere agli uffici finanziari e di controllare la
funzionalita' dei servizi di assistenza e di informazione
al contribuente nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al
pubblico.
9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della
presente legge.
10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici
al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
11. Il Garante del contribuente individua i casi di
particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore
ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un
pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei
loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al
direttore regionale o compartimentale o al comandante di
zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio
centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un
eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al
Ministro delle finanze i casi in cui possono essere
esercitati i poteri di rimessione in termini previsti
dall'articolo 9.
12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente
presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro
delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai
direttori compartimentali delle dogane e del territorio
nonche' al comandante di zona della Guardia di finanza,
individuando gli aspetti critici piu' rilevanti e
prospettando le relative soluzioni.
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al
funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia
dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni
segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle
segnalazioni del Garante stesso.
13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al
Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei
rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica
fiscale.».