Art. 4 
 
Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti
atti ad offendere, nonche' di sostanze stupefacenti 
 
  1. All'articolo 4 della legge  1975,  n.  110,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi  a  due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; 
    b) al quarto comma, secondo periodo, le parole:  «da  uno  a  tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»; 
    c) al quinto comma, le parole: «da  sei  a  diciotto  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; 
  2. All'articolo 699, secondo comma, del codice penale,  le  parole:
«tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 
  3. All'articolo 73, comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a  quattro
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».