Art. 4 Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonche' di sostanze stupefacenti 1. All'articolo 4 della legge 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»; c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; 2. All'articolo 699, secondo comma, del codice penale, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 3. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».