Art. 6 Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonche' per uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h), m), del codice di procedura penale ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110»; b) all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»; c) all'articolo 23: 1) al comma 1, primo periodo, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis), g), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»; 2) al comma 3, le parole da: «ridotti della meta'» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici».