Art. 6 
 
 Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole:  «cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonche' per uno dei delitti  di
cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h), m), del codice  di
procedura penale ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 699 del
codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975,  n.
110»; 
    b) all'articolo 19,  comma  4,  le  parole:  «cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «quattro anni»; 
    c) all'articolo 23: 
      1) al comma 1, primo periodo, la parola: «nove»  e'  sostituita
dalla seguente:  «sei»,  e  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare  puo'
essere applicata quando si procede per uno dei delitti,  consumati  o
tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere  e),  e-bis),  g),
del codice di procedura penale, nonche' per uno dei delitti consumati
o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui
all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.»; 
      2) al comma 3, le parole da: «ridotti della meta'» a:  «sedici»
sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di  un  terzo  per  i  reati
commessi da minori degli anni  diciotto  e  della  meta'  per  quelli
commessi da minori degli anni sedici».