Art. 7 Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale 1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.