Art. 7 
 
Misure  anticipate  relative  a  minorenni  coinvolti  in  reati   di
                     particolare allarme sociale 
 
  1. Quando, durante le  indagini  relative  ai  reati  di  cui  agli
articoli 416-bis del codice penale e 74 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  emerge  una  situazione  di
pregiudizio che interessa un  minorenne,  il  pubblico  ministero  ne
informa il procuratore della Repubblica presso il  Tribunale  per  le
persone, per  i  minorenni  e  per  le  famiglie,  per  le  eventuali
iniziative di  competenza  ai  sensi  dell'articolo  336  del  codice
civile.