Art. 9 
 
Disposizioni in  materia  di  sicurezza  degli  istituti  penali  per
                              minorenni 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.  121,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. 1. Il direttore  dell'istituto  penitenziario  richiede  al
magistrato  di  sorveglianza  per  i  minorenni  il  nulla  osta   al
trasferimento presso un idoneo istituto per adulti,  individuato  dal
Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha
compiuto ventuno anni, in  espiazione  di  pena  per  reati  commessi
durante la minore eta', il quale, alternativamente: 
    a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba
l'ordine negli istituti; 
    b) con violenza o minaccia impedisce  le  attivita'  degli  altri
detenuti; 
    c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato  di  soggezione
da lui indotto negli altri detenuti. 
  2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al  detenuto
che ha compiuto diciotto  anni,  in  espiazione  di  pena  per  reati
commessi durante la minore eta', il quale realizza cumulativamente le
condotte ivi indicate alle lettere a), b) e c). 
  3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono  le  condizioni
di cui al comma n. 1, puo' negare  il  nulla  osta  al  trasferimento
presso l'istituto individuato, solo per ragioni di  sicurezza,  anche
del detenuto medesimo.».