Art. 4 Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi 1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o piu' violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state gia' constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state gia' oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. 2. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.