Art. 3
Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un
provvedimento di allontanamento
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, all'articolo
29-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, quando la domanda
reiterata e' presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento
di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale,
convalidato dall'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 13,
comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della
commissione territoriale del luogo in cui e' in corso il predetto
allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della
domanda e ne dichiara l'inammissibilita', senza pregiudizio per
l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono
nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione
internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. b), fermi i
divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai
fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto
di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la commissione
territoriale competente procede all'ulteriore esame.».