Art. 4
Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione
internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti
dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenta presso
l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica
dell'identita' dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della
domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volonta'
precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure
previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.».
b) all'articolo 23-bis, al comma 2, le parole: «entro dodici
mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi».