Art. 7
Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso i consigli degli
ordini professionali e presso le camere di commercio
1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA
e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice
domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di
onorabilita', serieta' ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordini
professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, e'
subordinata al conseguimento dell'autorizzazione da parte del
responsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:
«Art. 19 (Organismi presso i consigli degli ordini
professionali e presso le camere di commercio). - 1. I
consigli degli ordini professionali possono istituire, per
le materie riservate alla loro competenza, previa
autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi
speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando
locali nella propria disponibilita'.
2. (omissis)».