Art. 15 
 
Disposizioni urgenti per l'attivita' di ricostruzione  dei  territori
  colpiti dagli eventi alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°
  maggio 2023 
 
  1. All'articolo 20-sexies, comma 3, lettera c),  del  decreto-legge
1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge  31
luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «in corso  di  maturazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gia' raccolti  e  in  corso  di  stagionatura/affinamento,
maturazione nel caso del vino»; 
    b) dopo le  parole  «agricoli  e  alimentari»  sono  inserite  le
seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre  2013,  e  8  del
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del  17  ottobre
2018,».