Art. 15 Disposizioni urgenti per l'attivita' di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 1. All'articolo 20-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «in corso di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «gia' raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino»; b) dopo le parole «agricoli e alimentari» sono inserite le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018,».