Art. 16 
 
Deroga ai requisiti minimi  di  efficienza  per  la  ricostruzione  a
                        seguito di alluvione 
 
  1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies
del  decreto-legge  1°  giugno   2023,   n.   61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad  eccezione  del
caso di demolizione e ricostruzione, non si applicano i requisiti  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  19
agosto 2005,  n.  192,  ove  essi  richiedano  interventi  aggiuntivi
rispetto alle attivita' di ripristino e riparazione dei danni.