Art. 16 Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione 1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad eccezione del caso di demolizione e ricostruzione, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attivita' di ripristino e riparazione dei danni.