Art. 17 
 
Accesso al fondo di solidarieta' nazionale per  le  imprese  agricole
  che hanno subito danni a causa  delle  avversita'  atmosferiche  di
  eccezionale intensita'  verificatesi  nei  mesi  di  ottobre  e  di
  novembre 2023 
 
  1. In deroga all'articolo 5, comma 4, primo  periodo,  del  decreto
legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  le  imprese  agricole  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative  che
svolgono l'attivita' di produzione agricola,  ubicate  nella  Regione
Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture,  in
conseguenza  degli  eventi  atmosferici  di  eccezionale  intensita',
verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere
agli interventi  previsti  per  favorire  la  ripresa  dell'attivita'
economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n.  102,  anche  se  non  hanno  sottoscritto  polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a
valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su  precedenti
assegnazioni nei limiti di 6 milioni di euro. 
  2. La  Regione  Toscana,  anche  in  deroga  ai  termini  stabiliti
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
102, puo' deliberare la proposta di  declaratoria  di  eccezionalita'
degli eventi atmosferici, entro il  termine  perentorio  di  sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.