Art. 18 
 
Disposizioni in favore dei territori della  Regione  Toscana  colpiti
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 
 
  1. Nei territori di cui alla delibera del  Consiglio  dei  Ministri
del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.  265  del
13  novembre  2023,   al   fine   di   assicurare   il   mantenimento
dell'occupazione e l'integrale recupero della  capacita'  produttiva,
si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181, limitatamente a quanto disciplinato  dal  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 24 marzo  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis». Per disciplinare l'attuazione degli interventi il Ministero
delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la Regione  Toscana
un apposito accordo di programma, ai  sensi  dell'articolo  15  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. Alle finalita' di cui al  comma  1  sono  destinate  le  risorse
disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  23  aprile  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree
di crisi industriale non complessa.