Art. 11 
 
Modalita' di assegnazione delle concessioni per il commercio su  aree
                              pubbliche 
 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del  commercio  su
aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci  anni,  sulla
base  di  procedure  selettive,  nel   rispetto   dei   principi   di
imparzialita',   non   discriminazione,   parita'   di   trattamento,
trasparenza e pubblicita', secondo linee guida adottate dal Ministero
delle imprese  e  del  made  in  Italy,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge
5 giugno 2003, n. 131, da  sancire  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di  cui  al
comma 1 tengono conto dei seguenti criteri: 
    a) prevedere, nel  rispetto  dei  principi  dell'Unione  europea,
specifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere   la   stabilita'
occupazionale  del  personale  impiegato  e  a  tenere  conto   della
professionalita'  e  dell'esperienza  precedentemente  acquisite  nel
settore di riferimento; 
    b) prevedere la valorizzazione dei requisiti  dimensionali  della
categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo  2
del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; 
    c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito
della  medesima  area  mercatale,  ciascun  operatore   puo'   essere
titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo. 
  3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,
compiono una ricognizione annuale delle aree destinate  all'esercizio
del commercio su aree pubbliche e, verificata  la  disponibilita'  di
aree concedibili, indicono procedure selettive  con  cadenza  annuale
nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cui  al  comma  1.  La  prima
ricognizione e' effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge. 
  4. Continuano ad avere  efficacia  fino  al  termine  previsto  nel
relativo titolo le concessioni gia' assegnate alla data di entrata in
vigore della presente  legge  con  procedure  selettive  ovvero  gia'
riassegnate ai sensi dell'articolo 181,  commi  4-bis  e  4-ter,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  5. I procedimenti tesi al rinnovo dei  titoli  concessori  indicati
all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
che alla data di entrata in vigore della medesima  legge  n.  77  del
2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata
in vigore della presente legge  non  risultano  ancora  conclusi  per
qualsiasi  causa,  compresa  l'eventuale  inerzia  dei  comuni,  sono
conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e  nel
rispetto del termine di durata del rinnovo ivi  previsto,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  Qualora
l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine  predetto,
le  concessioni  si  intendono  comunque  rinnovate  salva   rinuncia
dell'avente titolo e salvo il potere di  adottare  determinazioni  in
autotutela ai sensi dell'articolo  21-nonies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, in  caso  di  successivo  accertamento  dell'originaria
mancanza dei requisiti di onorabilita'  e  professionalita'  e  degli
altri requisiti prescritti. 
  6. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nel servizio,  nelle
more  della  preparazione  e  dello  svolgimento   delle   gare,   le
concessioni non interessate  dai  procedimenti  di  cui  al  comma  5
conservano la loro validita' sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga
al  termine  previsto  nel  titolo  concessorio  e   ferma   restando
l'eventuale maggiore durata prevista. 
  7. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogati: 
    a) la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-bis
dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
    b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205; 
    c) l'articolo 1, comma 686, lettere  a)  e  b),  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. 
  8. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23  settembre  2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,
n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma  6,  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18  ottobre
          2001, n. 3): 
                «Art.   8   (Attuazione   dell'articolo   120   della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - (Omissis) 
                6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 181, commi 4-bis  e
          4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77
          (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art.  181  (Sostegno  delle  imprese   di   pubblico
          esercizio). (Omissis) 
                4-bis. Le concessioni di  posteggio  per  l'esercizio
          del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31
          dicembre 2020, se non gia' riassegnate ai sensi dell'intesa
          sancita in sede di Conferenza unificata il 5  luglio  2012,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  79  del  4  aprile
          2013, nel rispetto del comma  4-bis  dell'articolo  16  del
          decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59,  sono  rinnovate
          per la durata di dodici anni, secondo linee guida  adottate
          dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  con  modalita'
          stabilite dalle regioni entro il  30  settembre  2020,  con
          assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che  la
          conduca direttamente sia che l'abbia conferita in  gestione
          temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti
          di onorabilita'  e  professionalita'  prescritti,  compresa
          l'iscrizione ai registri camerali quale  ditta  attiva  ove
          non sussistano gravi  e  comprovate  cause  di  impedimento
          temporaneo all'esercizio dell'attivita'. 
                4-ter. Nelle  more  di  un  generale  riordino  della
          disciplina del commercio su  aree  pubbliche,  al  fine  di
          promuovere e garantire gli obiettivi connessi  alla  tutela
          dell'occupazione, le regioni hanno facolta' di disporre che
          i comuni  possano  assegnare,  su  richiesta  degli  aventi
          titolo, in via  prioritaria  e  in  deroga  ad  ogni  altro
          criterio, concessioni per posteggi  liberi,  vacanti  o  di
          nuova  istituzione,  ove  necessario,  agli  operatori,  in
          possesso  dei  requisiti  prescritti,  che  siano   rimasti
          esclusi  dai  procedimenti  di  selezione  previsti   dalla
          vigente normativa ovvero che,  all'esito  dei  procedimenti
          stessi, non  abbiano  conseguito  la  riassegnazione  della
          concessione. 
                (Omissis)» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  21-nonies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
                «Art. 21-nonies (Annullamento  d'ufficio).  -  1.  Il
          provvedimento   amministrativo   illegittimo    ai    sensi
          dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al  medesimo
          articolo  21-octies,  comma  2,   puo'   essere   annullato
          d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse  pubblico,
          entro un termine  ragionevole,  comunque  non  superiore  a
          dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti  di
          autorizzazione o di  attribuzione  di  vantaggi  economici,
          inclusi i casi in cui il provvedimento si  sia  formato  ai
          sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
          destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha
          emanato, ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla  legge.
          Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione  e
          al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 
                2. E' fatta salva la possibilita'  di  convalida  del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 
                2-bis.  I  provvedimenti  amministrativi   conseguiti
          sulla  base  di  false  rappresentazioni  dei  fatti  o  di
          dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto  di
          notorieta'  false  o  mendaci  per  effetto   di   condotte
          costituenti  reato,  accertate  con  sentenza  passata   in
          giudicato, possono  essere  annullati  dall'amministrazione
          anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al
          comma 1, fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  penali
          nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40,  comma  1,  del
          decreto-legge 23 settembre 2022, n.  144,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.   175
          (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
          nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
          per la realizzazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza (PNRR)), come modificato dalla presente legge. 
                «Art. 40 (Ulteriori  disposizioni  di  sostegno  alle
          imprese). - 1. L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge  28  ottobre
          2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          dicembre 2020, n. 176, e' prorogata al  31  dicembre  2024,
          salva disdetta da parte dell'interessato. 
                1-bis. Per  le  domande  di  finanziamento  agevolato
          riferite  alla   linea   progettuale   «Rifinanziamento   e
          ridefinizione  del  fondo  394/81  gestito  da  SIMEST"   -
          sub-misura del PNRR M1.C2.I5,  presentate  a  valere  sulla
          delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato
          agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della  legge
          27 dicembre 2017, n.  205,  di  cui  all'avviso  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4  ottobre  2021,  come
          modificata  dalla  delibera  del  31  marzo  2022,  di  cui
          all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8
          aprile 2022, ed eccedenti il limite  di  spesa  previsto  a
          copertura del  suddetto  intervento  dall'articolo  11  del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  novembre  2021,  n.  156,  si
          provvede, nei  limiti  e  alle  condizioni  previsti  dalla
          vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza
          minore (de minimis), a valere  sulle  risorse  disponibili,
          come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di
          cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della  legge
          30 dicembre  2021,  n.  234,  sul  fondo  rotativo  di  cui
          all'articolo 2, primo comma, del  decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo  di  euro
          700 milioni, e sulla quota di  risorse  del  fondo  di  cui
          all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  24   aprile   2020,   n.   27,   per   il   connesso
          cofinanziamento a  fondo  perduto,  fino  ad  un  ammontare
          massimo di euro 180 milioni».