Art. 11
Modalita' di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree
pubbliche
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla
base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di
imparzialita', non discriminazione, parita' di trattamento,
trasparenza e pubblicita', secondo linee guida adottate dal Ministero
delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al
comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:
a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita'
occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della
professionalita' e dell'esperienza precedentemente acquisite nel
settore di riferimento;
b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della
categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito
della medesima area mercatale, ciascun operatore puo' essere
titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.
3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio
del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilita' di
aree concedibili, indicono procedure selettive con cadenza annuale
nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima
ricognizione e' effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel
relativo titolo le concessioni gia' assegnate alla data di entrata in
vigore della presente legge con procedure selettive ovvero gia'
riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati
all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del
2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata
in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per
qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono
conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel
rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora
l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto,
le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia
dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto
1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria
mancanza dei requisiti di onorabilita' e professionalita' e degli
altri requisiti prescritti.
6. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nel servizio, nelle
more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le
concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5
conservano la loro validita' sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga
al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando
l'eventuale maggiore durata prevista.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati:
a) la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-bis
dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205;
c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
8. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - (Omissis)
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112».
- Si riporta il testo dell'articolo 181, commi 4-bis e
4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico
esercizio). (Omissis)
4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020, se non gia' riassegnate ai sensi dell'intesa
sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate
per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate
dal Ministero dello sviluppo economico e con modalita'
stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con
assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la
conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione
temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti
di onorabilita' e professionalita' prescritti, compresa
l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove
non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento
temporaneo all'esercizio dell'attivita'.
4-ter. Nelle more di un generale riordino della
disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di
promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela
dell'occupazione, le regioni hanno facolta' di disporre che
i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi
titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro
criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di
nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in
possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti
esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla
vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti
stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della
concessione.
(Omissis)»
- Si riporta il testo dell'articolo 21-nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a
dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti
sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorieta' false o mendaci per effetto di condotte
costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione
anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al
comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445".
- Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 1, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175
(Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)), come modificato dalla presente legge.
«Art. 40 (Ulteriori disposizioni di sostegno alle
imprese). - 1. L'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, e' prorogata al 31 dicembre 2024,
salva disdetta da parte dell'interessato.
1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato
riferite alla linea progettuale «Rifinanziamento e
ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST" -
sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla
delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, di cui all'avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, come
modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui
all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8
aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a
copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si
provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza
minore (de minimis), a valere sulle risorse disponibili,
come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge
30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro
700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso
cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare
massimo di euro 180 milioni».