Art. 12 
 
         Semplificazioni in materia di attivita' commerciali 
 
  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, dopo  le  parole:  «rinnovo  dei  locali»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' accumulo di  scorte  di  prodotti  in  conseguenza
della chiusura  temporanea  e  perdurante  a  causa  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri  ai
sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,». 
  2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
    «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli  operatori,
qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in  una  serie
di esercizi commerciali,  anche  situati  in  diversi  comuni,  delle
vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7  del  presente  articolo,
essa puo' presentare, in via telematica, allo Sportello unico per  le
attivita' produttive (SUAP) del comune dove l'esercente  ha  la  sede
legale  dell'impresa,  un'unica   comunicazione   con   le   date   e
l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo  altresi'  le
informazioni  richieste  dalle  norme  vigenti   per   la   specifica
attivita'. Il SUAP  ricevente  trasmette  la  comunicazione  ai  SUAP
competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali  e
in  conformita'  alle  modalita'  telematiche  di  comunicazione  del
Sistema informatico degli  Sportelli  unici  di  cui  all'articolo  3
dell'allegato al regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  3  dicembre  2021.   La   relativa
documentazione e' tenuta a disposizione delle autorita' di  controllo
nell'esercizio per due anni,  oppure  in  un  sito  internet  il  cui
indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai  comuni
e che deve essere mantenuto attivo per almeno  due  anni  dalla  fine
della vendita sottocosto. La modalita' prescelta deve essere indicata
nella comunicazione inviata ai comuni». 
  3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e)  del
comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
114, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e  di  servizio
rappresentati dalle attivita'  commerciali  e  artigiane  nei  centri
urbani, nonche' in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione
della Commissione europea COM(2008) 394  definitivo,  del  25  giugno
2008, recante «Una corsia preferenziale  per  la  piccola  impresa» -
Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la  Piccola  Impresa
(uno «Small Business Act» per l'Europa): 
    a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del  decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  2  dell'articolo  31  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
    b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' sostituito dal seguente: 
      «2. Secondo la disciplina dell'Unione europea  e  nazionale  in
materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione
di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale
la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali nel  territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei
lavoratori,  dell'ambiente  e  dei  beni  culturali,   nonche'   alla
salvaguardia   della   sicurezza,   del   decoro   urbano   o   delle
caratteristiche  commerciali  specifiche  dei  centri  storici  o  di
delimitate aree commerciali. Per tali finalita' le regioni, le citta'
metropolitane  e   i   comuni,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere,
d'intesa con le associazioni degli operatori e senza  discriminazioni
tra  essi,  limitazioni  all'insediamento  di  determinate  attivita'
commerciali in talune  aree  o  l'adozione  di  misure  di  tutela  e
valorizzazione di talune tipologie  di  esercizi  di  vicinato  e  di
botteghe artigiane, tipizzati sotto il  profilo  storico-culturale  o
commerciale, anche tramite costituzione di  specifici  albi  volti  a
valorizzarli.  I  comuni   possono   altresi'   promuovere   percorsi
conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a  evitare
fenomeni di  espulsione  di  operatori  commerciali  qualificati  dai
centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro
mesi dalla data della loro entrata in vigore». 
  4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022,  n.  118,
dopo la lettera l) e' inserita la seguente: 
    «l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto
delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del  commercio
e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia  del  decoro
urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o  tradizionali
dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni
degli  operatori  e  senza   discriminazioni   tra   essi,   mediante
limitazioni all'insediamento di determinate attivita' in talune  aree
o l'adozione di specifiche  misure  di  tutela  e  valorizzazione  di
talune tipologie di esercizi di vicinato  e  di  botteghe  artigiane,
tipizzati sotto il profilo  storico-culturale  o  commerciale,  anche
tramite costituzione di specifici albi.  Previsione  che  detti  albi
possano  essere  raccolti,  secondo  criteri  unificati,  a   livello
nazionale, ai fini della valorizzazione turistica  e  commerciale  di
dette attivita'». 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Si  riporta  il  testo  articolo  15   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 15 (Vendite straordinarie). -  1.  Per  vendite
          straordinarie si intendono le vendite di  liquidazione,  le
          vendite di fine stagione e le  vendite  promozionali  nelle
          quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli,
          reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 
                2.  Le  vendite  di  liquidazione   sono   effettuate
          dall'esercente dettagliante al fine  di  esitare  in  breve
          tempo tutte le proprie  merci,  a  seguito  di:  cessazione
          dell'attivita'    commerciale,    cessione    dell'azienda,
          trasferimento dell'azienda in altro locale,  trasformazione
          o rinnovo dei locali nonche' accumulo di scorte di prodotti
          in conseguenza della chiusura  temporanea  e  perdurante  a
          causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione
          del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  24  del
          codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
          legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e  possono   essere
          effettuate   in   qualunque   momento   dell'anno,   previa
          comunicazione  al  comune  dei  dati   e   degli   elementi
          comprovanti tali fatti. 
                3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti,
          di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
          deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo
          di tempo. 
                4.   Le   vendite   promozionali   sono    effettuate
          dall'esercente dettagliante  per  tutti  o  una  parte  dei
          prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. 
                5. Nelle vendite disciplinate dal  presente  articolo
          lo sconto o il ribasso effettuato deve essere  espresso  in
          percentuale sul prezzo normale di vendita che  deve  essere
          comunque esposto. 
                6. Le regioni, sentiti i  rappresentanti  degli  enti
          locali, le organizzazioni dei consumatori e  delle  imprese
          del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la
          pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione  del
          consumatore,  i  periodi  e  la  durata  delle  vendite  di
          liquidazione e delle vendite di fine stagione. 
                7. Per vendita sottocosto si intende  la  vendita  al
          pubblico di uno o piu' prodotti  effettuata  ad  un  prezzo
          inferiore a quello risultante  dalle  fatture  di  acquisto
          maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra
          imposta  o  tassa  connessa  alla  natura  del  prodotto  e
          diminuito   degli   eventuali   sconti   o    contribuzioni
          riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati. 
                8. Ai fini della disciplina delle vendite  sottocosto
          il Governo si avvale della facolta' prevista  dall'articolo
          20, comma 11, della legge 15 marzo 1997,  n.  59.  Per  gli
          aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto  dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 22, commi 2 e 3. 
                9.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato promuove la sottoscrizione  di  codici  di
          autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le
          organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici  e
          distributive. 
                9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte  degli
          operatori,    qualora    un'impresa    intenda     svolgere
          contemporaneamente in una serie  di  esercizi  commerciali,
          anche   situati   in   diversi   comuni,   delle    vendite
          straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente  articolo,
          essa puo' presentare, in  via  telematica,  allo  Sportello
          unico per le attivita' produttive (SUAP)  del  comune  dove
          l'esercente  ha  la  sede  legale  dell'impresa,   un'unica
          comunicazione con le date  e  l'indicazione  di  tutti  gli
          esercizi  coinvolti,  fornendo  altresi'  le   informazioni
          richieste dalle norme vigenti per la  specifica  attivita'.
          Il  SUAP  ricevente  trasmette  la  comunicazione  ai  SUAP
          competenti in  base  all'ubicazione  degli  altri  esercizi
          commerciali e in conformita' alle modalita' telematiche  di
          comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici
          di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  settembre
          2010, n. 160, come  sostituito  dal  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La  relativa
          documentazione e' tenuta a disposizione delle autorita'  di
          controllo nell'esercizio per due anni, oppure  in  un  sito
          internet  il  cui  indirizzo  deve  essere  inserito  nella
          comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto
          attivo  per  almeno  due  anni  dalla  fine  della  vendita
          sottocosto. La modalita'  prescelta  deve  essere  indicata
          nella comunicazione inviata ai comuni». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114  (Riforma  della
          disciplina relativa  al  settore  del  commercio,  a  norma
          dell'articolo 4, comma 4, della legge  15  marzo  1997,  n.
          59): 
                «Art. 4 (Definizioni e  ambito  di  applicazione  del
          decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
                  a) per commercio all'ingrosso,  l'attivita'  svolta
          da chiunque professionalmente acquista merci in nome e  per
          conto  proprio  e  le  rivende   ad   altri   commercianti,
          all'ingrosso   o   al   dettaglio,   o   ad    utilizzatori
          professionali, o ad  altri  utilizzatori  in  grande.  Tale
          attivita' puo' assumere la forma di commercio  interno,  di
          importazione o di esportazione; 
                  b) per commercio al dettaglio,  l'attivita'  svolta
          da chiunque professionalmente acquista merci in nome e  per
          conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
          mediante altre  forme  di  distribuzione,  direttamente  al
          consumatore finale; 
                  c)  per  superficie  di  vendita  di  un  esercizio
          commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella
          occupata da banchi, scaffalature e simili. Non  costituisce
          superficie  di  vendita  quella  destinata   a   magazzini,
          depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; 
                  d)  per  esercizi   di   vicinato   quelli   aventi
          superficie di vendita non superiore a 150  mq.  nei  comuni
          con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti  e  a
          250 mq. nei comuni con popolazione  residente  superiore  a
          10.000 abitanti; 
                  e) per medie  strutture  di  vendita  gli  esercizi
          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d)  e
          fino a  1.500  mq  nei  comuni  con  popolazione  residente
          inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq.  nei  comuni  con
          popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; 
                  f) per grandi strutture  di  vendita  gli  esercizi
          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); 
                  g) per centro commerciale, una media o  una  grande
          struttura di vendita nella quale piu' esercizi  commerciali
          sono inseriti in una struttura a destinazione  specifica  e
          usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi  di  servizio
          gestiti unitariamente. Ai fini  del  presente  decreto  per
          superficie di vendita di un centro commerciale  si  intende
          quella risultante dalla somma delle  superfici  di  vendita
          degli esercizi al dettaglio in esso presenti; 
                  h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 
                    1) la vendita a favore di dipendenti da parte  di
          enti o imprese, pubblici o privati, di soci di  cooperative
          di consumo, di  aderenti  a  circoli  privati,  nonche'  la
          vendita nelle scuole,  negli  ospedali  e  nelle  strutture
          militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo
          ad accedervi; 
                    2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 
                    3)  la  vendita  per  corrispondenza  o   tramite
          televisione o altri sistemi di comunicazione; 
                    4)   la   vendita   presso   il   domicilio   dei
          consumatori». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio economico e sociale,  per  il  contenimento  e  la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3  (Regole  di  tutela  della  concorrenza  nel
          settore della distribuzione commerciale). -   1.  Ai  sensi
          delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in  materia
          di tutela della concorrenza  e  libera  circolazione  delle
          merci e dei servizi ed al fine di garantire la liberta'  di
          concorrenza secondo condizioni di pari opportunita'  ed  il
          corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche'  di
          assicurare ai  consumatori  finali  un  livello  minimo  ed
          uniforme di condizioni di  accessibilita'  all'acquisto  di
          prodotti e  servizi  sul  territorio  nazionale,  ai  sensi
          dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed  m),  della
          Costituzione, le attivita'  commerciali,  come  individuate
          dal decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  e  di
          somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza  i
          seguenti limiti e prescrizioni: 
                  a)  l'iscrizione  a  registri   abilitanti   ovvero
          possesso  di   requisiti   professionali   soggettivi   per
          l'esercizio di attivita' commerciali,  fatti  salvi  quelli
          riguardanti il settore alimentare e della  somministrazione
          degli alimenti e delle bevande; 
                  b) il rispetto di distanze minime obbligatorie  tra
          attivita' commerciali appartenenti alla medesima  tipologia
          di esercizio, fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  2
          dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214; 
                  c)  le  limitazioni  quantitative  all'assortimento
          merceologico  offerto  negli  esercizi  commerciali,  fatta
          salva  la  distinzione  tra  settore   alimentare   e   non
          alimentare; 
                  d) il  rispetto  di  limiti  riferiti  a  quote  di
          mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite  a
          livello territoriale sub regionale; 
                  d-bis) il rispetto degli orari  di  apertura  e  di
          chiusura, l'obbligo della chiusura  domenicale  e  festiva,
          nonche'   quello   della   mezza   giornata   di   chiusura
          infrasettimanale dell'esercizio; 
                  e) la fissazione di divieti ad  effettuare  vendite
          promozionali, a meno che non siano prescritti  dal  diritto
          comunitario; 
                  f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e  le
          limitazioni  di  ordine  temporale  o   quantitativo   allo
          svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
          all'interno degli  esercizi  commerciali,  tranne  che  nei
          periodi immediatamente precedenti i saldi di fine  stagione
          per i medesimi prodotti; 
                  f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni
          preventive  per  il  consumo  immediato  dei  prodotti   di
          gastronomia presso l'esercizio di vicinato,  utilizzando  i
          locali e  gli  arredi  dell'azienda  con  l'esclusione  del
          servizio assistito di somministrazione e  con  l'osservanza
          delle prescrizioni igienico-sanitarie. 
                2. Sono fatte salve le disposizioni che  disciplinano
          le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione. 
                3. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono abrogate le disposizioni  legislative
          e regolamentari statali di  disciplina  del  settore  della
          distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni
          di cui al comma 1. 
                4. Le regioni e gli enti locali adeguano  le  proprie
          disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle
          disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   31   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 31 (Esercizi commerciali). - 1. In  materia  di
          esercizi commerciali,  all'articolo  3,  comma  1,  lettera
          d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  sono
          soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole
          "dell'esercizio" sono soppresse le  seguenti  "ubicato  nei
          comuni inclusi  negli  elenchi  regionali  delle  localita'
          turistiche o citta' d'arte". 
                2.  Secondo  la  disciplina  dell'Unione  europea   e
          nazionale  in   materia   di   concorrenza,   liberta'   di
          stabilimento e libera prestazione di  servizi,  costituisce
          principio generale dell'ordinamento nazionale  la  liberta'
          di apertura di nuovi esercizi  commerciali  nel  territorio
          senza contingenti, limiti territoriali o altri  vincoli  di
          qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
          della salute, dei  lavoratori,  dell'ambiente  e  dei  beni
          culturali, nonche' alla salvaguardia della  sicurezza,  del
          decoro   urbano   o   delle   caratteristiche   commerciali
          specifiche  dei  centri  storici  o  di   delimitate   aree
          commerciali. Per  tali  finalita'  le  regioni,  le  citta'
          metropolitane e i comuni, fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 52  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, possono  prevedere,  d'intesa  con  le  associazioni
          degli  operatori  e   senza   discriminazioni   tra   essi,
          limitazioni  all'insediamento  di   determinate   attivita'
          commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela
          e  valorizzazione  di  talune  tipologie  di  esercizi   di
          vicinato  e  di  botteghe  artigiane,  tipizzati  sotto  il
          profilo  storico-culturale  o  commerciale,  anche  tramite
          costituzione di specifici  albi  volti  a  valorizzarli.  I
          comuni possono altresi'  promuovere  percorsi  conciliativi
          tra esercenti e proprietari dei  locali,  volti  a  evitare
          fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati
          dai centri storici. Le presenti disposizioni  si  applicano
          decorsi quattro mesi  dalla  data  della  loro  entrata  in
          vigore.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1,  della
          legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e
          la concorrenza 2021). come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  27  (Delega   al   Governo   in   materia   di
          semplificazione dei controlli sulle attivita'  economiche).
          -  1.  Al  fine  di  assicurare  la  semplificazione  degli
          adempimenti e delle  attivita'  di  controllo,  consentendo
          l'efficace tutela  degli  interessi  pubblici,  nonche'  di
          favorire  la  ripresa  e  il   rilancio   delle   attivita'
          economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
          o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  uno  o  piu'
          decreti legislativi  volti  a  semplificare,  rendere  piu'
          efficaci ed  efficienti  e  coordinare  i  controlli  sulle
          attivita' economiche,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui
          all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) eliminazione  degli  adempimenti  non  necessari
          alla  tutela  degli  interessi  pubblici,   nonche'   delle
          corrispondenti attivita' di controllo; 
                  b) semplificazione degli adempimenti amministrativi
          necessari sulla  base  del  principio  di  proporzionalita'
          rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
                  c) coordinamento e programmazione dei controlli  da
          parte delle  amministrazioni  per  evitare  duplicazioni  e
          sovrapposizioni  dei  controlli  e   ritardi   al   normale
          esercizio   delle   attivita'   dell'impresa,   assicurando
          l'efficace tutela dell'interesse pubblico; 
                  d) programmazione dei controlli secondo i  principi
          di efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo  conto
          delle  informazioni  in  possesso   delle   amministrazioni
          competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza  dei
          controlli anche sulla base  dell'esito  delle  verifiche  e
          delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del  possesso
          di certificazioni del sistema di gestione per  la  qualita'
          ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
          operatori economici  di  adeguati  sistemi  e  modelli  per
          l'identificazione e la gestione dei rischi; 
                  e) ricorso alla diffida o ad  altri  meccanismi  di
          promozione dell'ottemperanza alla disciplina  a  tutela  di
          interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
          come strumento di governo del  sistema,  in  un'ottica  non
          solo  repressiva,  ma  anche   conoscitiva,   di   sostegno
          all'adempimento e di indirizzo; 
                  f)   promozione   della   collaborazione   tra   le
          amministrazioni  e  i  soggetti  controllati  al  fine   di
          prevenire  rischi  e  situazioni  di  irregolarita',  anche
          introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione  dei
          comportamenti   virtuosi,   anche   attraverso    strumenti
          premiali; 
                  g) accesso ai dati e scambio delle informazioni  da
          parte dei soggetti che svolgono funzioni  di  controllo  ai
          fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
          anche attraverso  l'interoperabilita'  delle  banche  dati,
          secondo     la     disciplina     recata     dal     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  nel  rispetto  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  nonche'  attraverso
          l'utilizzo del  fascicolo  d'impresa  di  cui  all'articolo
          43-bis del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti,
          con i relativi esiti, quando essi  confermino,  limitino  o
          inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa; 
                  h)  individuazione,  trasparenza  e  conoscibilita'
          degli obblighi e degli adempimenti che  le  imprese  devono
          rispettare per  ottemperare  alle  disposizioni  normative,
          nonche' dei processi e metodi relativi  ai  controlli,  per
          mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
          dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee  guida
          e indirizzi uniformi; 
                  i)   verifica    e    valutazione    degli    esiti
          dell'attivita'  di  controllo  in  termini  di   efficacia,
          efficienza e sostenibilita'; 
                  l)  divieto  per  le   pubbliche   amministrazioni,
          nell'ambito dei controlli sulle  attivita'  economiche,  di
          richiedere la produzione di documenti e  informazioni  gia'
          in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
          caso di inadempienze; 
                  l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali,
          nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del
          settore del commercio  e  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 52  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, possano adottare  misure  per  la  salvaguardia  del
          decoro   urbano   o   delle   caratteristiche   commerciali
          specifiche  o  tradizionali  dei  centri   storici   o   di
          delimitate  aree,  d'intesa  con  le   associazioni   degli
          operatori  e  senza  discriminazioni  tra  essi,   mediante
          limitazioni all'insediamento di  determinate  attivita'  in
          talune aree o l'adozione di specifiche misure di  tutela  e
          valorizzazione di talune tipologie di esercizi di  vicinato
          e  di  botteghe  artigiane,  tipizzati  sotto  il   profilo
          storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
          di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
          raccolti, secondo criteri unificati, a  livello  nazionale,
          ai fini della valorizzazione  turistica  e  commerciale  di
          dette attivita'; 
                  m) individuazione di  specifiche  categorie  per  i
          creatori   di    contenuti    digitali,    tenendo    conto
          dell'attivita' economica svolta; 
                  n)  previsione   di   meccanismi   di   risoluzione
          alternativa delle controversie tra  creatori  di  contenuti
          digitali e relative piattaforme». 
              (Omissis)»