Art. 12
Semplificazioni in materia di attivita' commerciali
1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, dopo le parole: «rinnovo dei locali» sono inserite le
seguenti: «nonche' accumulo di scorte di prodotti in conseguenza
della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,».
2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori,
qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie
di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle
vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo,
essa puo' presentare, in via telematica, allo Sportello unico per le
attivita' produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede
legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e
l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresi' le
informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica
attivita'. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP
competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e
in conformita' alle modalita' telematiche di comunicazione del
Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3
dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa
documentazione e' tenuta a disposizione delle autorita' di controllo
nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui
indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni
e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine
della vendita sottocosto. La modalita' prescelta deve essere indicata
nella comunicazione inviata ai comuni».
3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del
comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio
rappresentati dalle attivita' commerciali e artigiane nei centri
urbani, nonche' in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione
della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno
2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» -
Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa
(uno «Small Business Act» per l'Europa):
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e' sostituito dal seguente:
«2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in
materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione
di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale
la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonche' alla
salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle
caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di
delimitate aree commerciali. Per tali finalita' le regioni, le citta'
metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere,
d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni
tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attivita'
commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e
valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di
botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o
commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a
valorizzarli. I comuni possono altresi' promuovere percorsi
conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare
fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai
centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro
mesi dalla data della loro entrata in vigore».
4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118,
dopo la lettera l) e' inserita la seguente:
«l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto
delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio
e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro
urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali
dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni
degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante
limitazioni all'insediamento di determinate attivita' in talune aree
o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di
talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane,
tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche
tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi
possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello
nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di
dette attivita'».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 15 (Vendite straordinarie). - 1. Per vendite
straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le
vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle
quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli,
reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate
dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve
tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione
dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda,
trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione
o rinnovo dei locali nonche' accumulo di scorte di prodotti
in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a
causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e possono essere
effettuate in qualunque momento dell'anno, previa
comunicazione al comune dei dati e degli elementi
comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti,
di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo
di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate
dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei
prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo
lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in
percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere
comunque esposto.
6. Le regioni, sentiti i rappresentanti degli enti
locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese
del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la
pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione del
consumatore, i periodi e la durata delle vendite di
liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al
pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo
inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto
maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra
imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e
diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni
riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto
il Governo si avvale della facolta' prevista dall'articolo
20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli
aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di
autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le
organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e
distributive.
9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli
operatori, qualora un'impresa intenda svolgere
contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali,
anche situati in diversi comuni, delle vendite
straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo,
essa puo' presentare, in via telematica, allo Sportello
unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune dove
l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica
comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli
esercizi coinvolti, fornendo altresi' le informazioni
richieste dalle norme vigenti per la specifica attivita'.
Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP
competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi
commerciali e in conformita' alle modalita' telematiche di
comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici
di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa
documentazione e' tenuta a disposizione delle autorita' di
controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito
internet il cui indirizzo deve essere inserito nella
comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto
attivo per almeno due anni dalla fine della vendita
sottocosto. La modalita' prescelta deve essere indicata
nella comunicazione inviata ai comuni».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59):
«Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del
decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta
da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di
importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta
da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio
commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella
occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce
superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi
superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni
con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a
250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e
fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande
struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per
superficie di vendita di un centro commerciale si intende
quella risultante dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di
enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative
di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la
vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture
militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo
ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei
consumatori».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Regole di tutela della concorrenza nel
settore della distribuzione commerciale). - 1. Ai sensi
delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia
di tutela della concorrenza e libera circolazione delle
merci e dei servizi ed al fine di garantire la liberta' di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' ed il
corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di
assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed
uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di
prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della
Costituzione, le attivita' commerciali, come individuate
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di
somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i
seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero
possesso di requisiti professionali soggettivi per
l'esercizio di attivita' commerciali, fatti salvi quelli
riguardanti il settore alimentare e della somministrazione
degli alimenti e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra
attivita' commerciali appartenenti alla medesima tipologia
di esercizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento
merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta
salva la distinzione tra settore alimentare e non
alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di
mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a
livello territoriale sub regionale;
d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di
chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva,
nonche' quello della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale dell'esercizio;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite
promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto
comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le
limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo
svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei
periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione
per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni
preventive per il consumo immediato dei prodotti di
gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i
locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del
servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano
le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari statali di disciplina del settore della
distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni
di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie
disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle
disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31 (Esercizi commerciali). - 1. In materia di
esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera
d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole
"dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'
turistiche o citta' d'arte".
2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e
nazionale in materia di concorrenza, liberta' di
stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce
principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta'
di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di
qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni
culturali, nonche' alla salvaguardia della sicurezza, del
decoro urbano o delle caratteristiche commerciali
specifiche dei centri storici o di delimitate aree
commerciali. Per tali finalita' le regioni, le citta'
metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni
degli operatori e senza discriminazioni tra essi,
limitazioni all'insediamento di determinate attivita'
commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela
e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di
vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il
profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite
costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I
comuni possono altresi' promuovere percorsi conciliativi
tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare
fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati
dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano
decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in
vigore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, della
legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e
la concorrenza 2021). come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Delega al Governo in materia di
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche).
- 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli
adempimenti e delle attivita' di controllo, consentendo
l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonche' di
favorire la ripresa e il rilancio delle attivita'
economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu'
decreti legislativi volti a semplificare, rendere piu'
efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle
attivita' economiche, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione degli adempimenti non necessari
alla tutela degli interessi pubblici, nonche' delle
corrispondenti attivita' di controllo;
b) semplificazione degli adempimenti amministrativi
necessari sulla base del principio di proporzionalita'
rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da
parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e
sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale
esercizio delle attivita' dell'impresa, assicurando
l'efficace tutela dell'interesse pubblico;
d) programmazione dei controlli secondo i principi
di efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo conto
delle informazioni in possesso delle amministrazioni
competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza dei
controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del possesso
di certificazioni del sistema di gestione per la qualita'
ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
operatori economici di adeguati sistemi e modelli per
l'identificazione e la gestione dei rischi;
e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di
promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di
interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
come strumento di governo del sistema, in un'ottica non
solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno
all'adempimento e di indirizzo;
f) promozione della collaborazione tra le
amministrazioni e i soggetti controllati al fine di
prevenire rischi e situazioni di irregolarita', anche
introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei
comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti
premiali;
g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da
parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai
fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
anche attraverso l'interoperabilita' delle banche dati,
secondo la disciplina recata dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' attraverso
l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo
43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti,
con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o
inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa;
h) individuazione, trasparenza e conoscibilita'
degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative,
nonche' dei processi e metodi relativi ai controlli, per
mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida
e indirizzi uniformi;
i) verifica e valutazione degli esiti
dell'attivita' di controllo in termini di efficacia,
efficienza e sostenibilita';
l) divieto per le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei controlli sulle attivita' economiche, di
richiedere la produzione di documenti e informazioni gia'
in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
caso di inadempienze;
l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali,
nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del
settore del commercio e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del
decoro urbano o delle caratteristiche commerciali
specifiche o tradizionali dei centri storici o di
delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli
operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante
limitazioni all'insediamento di determinate attivita' in
talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e
valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato
e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo
storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale,
ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di
dette attivita';
m) individuazione di specifiche categorie per i
creatori di contenuti digitali, tenendo conto
dell'attivita' economica svolta;
n) previsione di meccanismi di risoluzione
alternativa delle controversie tra creatori di contenuti
digitali e relative piattaforme».
(Omissis)»