Art. 4
Fondo nazionale del made in Italy
1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento
e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con
gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche
in riferimento alle attivita' di approvvigionamento, riciclo e riuso
di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di
transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di
modelli di economia circolare, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del
made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per
l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato con risorse
provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa, per importo non
inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle
disponibilita' complessive dello stesso. Il Fondo e' autorizzato a
investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di
altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di
societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati
regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.
3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le
condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonche'
le modalita' di apporto delle risorse da parte degli investitori
privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse
del fondo e del soggetto gestore, nonche' la remunerazione di
quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made
in Italy. Il decreto puo' inoltre disciplinare le modalita' di
gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli
eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel
medesimo anno, delle somme iscritte in conto residui nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche in conto residui.
6. Per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore
individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attivita'
svolte e' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.