Art. 6
Misure di incentivazione
della proprieta' industriale
1. Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle
potenzialita' connesse alla brevettazione delle invenzioni e di
sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start
up innovative e alle microimprese e' concesso, per l'anno 2024, il
Voucher 3I - Investire In Innovazione. A tale fine e' autorizzata la
spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per
l'anno 2024.
2. Il Voucher 3I puo' essere utilizzato per l'acquisto di servizi
di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita'
dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita'
preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione
all'estero della domanda nazionale.
3. I criteri e le modalita' di attuazione del Voucher 3I sono
definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per lo
svolgimento delle attivita' inerenti all'attuazione del Voucher 3I,
il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' avvalersi di un
soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5 per cento della
stessa.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno
2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
5. Il Voucher 3I di cui al presente articolo e' concesso nei limiti
e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato.