Art. 6 
 
                      Misure di incentivazione 
                    della proprieta' industriale 
 
  1. Al fine di promuovere la conoscenza e  la  consapevolezza  delle
potenzialita' connesse  alla  brevettazione  delle  invenzioni  e  di
sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione,  alle  start
up innovative e alle microimprese e' concesso, per  l'anno  2024,  il
Voucher 3I - Investire In Innovazione. A tale fine e' autorizzata  la
spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per
l'anno 2024. 
  2. Il Voucher 3I puo' essere utilizzato per l'acquisto  di  servizi
di  consulenza   relativi   alla   verifica   della   brevettabilita'
dell'invenzione e all'effettuazione delle  ricerche  di  anteriorita'
preventive, alla redazione della domanda di brevetto  e  di  deposito
presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi   e   all'estensione
all'estero della domanda nazionale. 
  3. I criteri e le modalita'  di  attuazione  del  Voucher  3I  sono
definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Per  lo
svolgimento delle attivita' inerenti all'attuazione del  Voucher  3I,
il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' avvalersi  di  un
soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI  del  codice  della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa  di  cui
al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5 per cento della
stessa. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per  l'anno
2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59. 
  5. Il Voucher 3I di cui al presente articolo e' concesso nei limiti
e alle condizioni previsti dalla normativa  europea  e  nazionale  in
materia di aiuti di Stato.