Art. 6 Misure di incentivazione della proprieta' industriale 1. Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialita' connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese e' concesso, per l'anno 2024, il Voucher 3I - Investire In Innovazione. A tale fine e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024. 2. Il Voucher 3I puo' essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale. 3. I criteri e le modalita' di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per lo svolgimento delle attivita' inerenti all'attuazione del Voucher 3I, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5 per cento della stessa. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59. 5. Il Voucher 3I di cui al presente articolo e' concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.