Art. 3 
 
                  Semplificazione della disciplina 
                  delle societa' estere controllate 
 
  1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte  sui  redditi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre  1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)
sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15  per  cento.
La tassazione effettiva dei soggetti  controllati  non  residenti  e'
pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute  e  delle
imposte  anticipate  e  differite  iscritte  nel   proprio   bilancio
d'esercizio e l'utile  ante  imposte  dell'esercizio  risultante  dal
predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio  dei  soggetti
controllati  non  residenti  deve  essere  oggetto  di  revisione   e
certificazione da parte di operatori professionali a cio' autorizzati
nello Stato estero di localizzazione  dei  soggetti  controllati  non
residenti, i cui esiti sono  utilizzati  dal  revisore  del  soggetto
controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
Se la condizione di cui al periodo precedente non e' verificata o  la
tassazione effettiva  e'  inferiore  al  15  per  cento,  i  soggetti
controllanti  devono  verificare  che  i  soggetti  controllati   non
residenti sono assoggettati ad  una  tassazione  effettiva  inferiore
alla meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti
in  Italia,  determinata   secondo   le   modalita'   stabilite   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;»; 
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ai fini  del
calcolo di cui al comma 4, lettera a), rileva anche l'imposta  minima
nazionale  equivalente,  definita  nell'allegato  A  del  decreto  di
recepimento della direttiva (UE)  2022/2523  del  Consiglio,  del  15
dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente. Ai fini
del precedente periodo, l'imposta minima nazionale equivalente dovuta
nel Paese di localizzazione del soggetto controllato  non  residente,
individuato ai sensi dell'articolo  12  del  decreto  di  recepimento
della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15  dicembre  2022,
rileva  in  misura  corrispondente   all'imposta   minima   nazionale
equivalente moltiplicata per il rapporto tra  il  profitto  eccedente
relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti  i
profitti eccedenti  relativi  alle  imprese  ed  entita'  del  gruppo
soggette  all'imposta  minima  nazionale  equivalente  calcolata   in
maniera unitaria con il soggetto controllato non residente. 
    4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i
soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai  soggetti
controllati  non  residenti  di  cui  ai  commi  2   e   3,   possono
corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE)
2016/1164 del Consiglio del 12 luglio  2016,  un'imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi pari al 15 per cento  dell'utile  contabile
netto dell'esercizio calcolato  senza  tenere  in  considerazione  le
imposte  che  hanno  concorso  a   determinare   detto   valore,   la
svalutazione  di  attivi  e  gli  accantonamenti  a   fondi   rischi.
Permanendo  il  requisito  del  controllo,  l'opzione  per  l'imposta
sostitutiva ha durata per tre esercizi del soggetto  controllante  ed
e'  irrevocabile.  Al  termine  del  triennio  l'opzione  si  intende
tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno  che  non  e'
revocata,  secondo  le  modalita'  e  i  termini  previsti   per   la
comunicazione  dell'opzione.  La  disposizione  di  cui  al   periodo
precedente  si  applica  al  termine   di   ciascun   triennio.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' di comunicazione dell'esercizio e  revoca  dell'opzione.
Nel caso di esercizio dell'opzione, essa e' effettuata  per  tutti  i
soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che
integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b). 
    4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter  si  applicano  a
condizione che i bilanci di esercizio sono  oggetto  di  revisione  e
certificazione da parte di operatori professionali a cio' autorizzati
nello Stato estero di localizzazione  dei  soggetti  controllati  non
residenti, i cui esiti sono  utilizzati  dal  revisore  del  soggetto
controllante  ai  fini  del   giudizio   sul   bilancio   annuale   o
consolidato.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 167  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 167 (Disposizioni in materia di imprese  estere
          controllate). - 1. Le disposizioni del presente articolo si
          applicano alle persone fisiche e ai soggetti  di  cui  agli
          articoli 5 e 73, comma 1, lettere a),  b)  e  c),  nonche',
          relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai
          soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera  d),  che
          controllano soggetti non residenti, come definiti ai  commi
          2 e 3. 
                2. Ai  fini  del  presente  articolo  si  considerano
          soggetti controllati non residenti le imprese, le  societa'
          e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per  i
          quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
                  a) sono controllati direttamente o  indirettamente,
          anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona,  ai
          sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di  un
          soggetto di cui al comma 1; 
                  b) oltre il 50 per cento  della  partecipazione  ai
          loro utili  e'  detenuto,  direttamente  o  indirettamente,
          mediante  una  o  piu'  societa'   controllate   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del codice  civile  o  tramite  societa'
          fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di  cui  al
          comma 1. 
                3. Ai fini  del  presente  articolo,  si  considerano
          altresi' soggetti controllati non residenti: 
                  a)  le  stabili   organizzazioni   all'estero   dei
          soggetti di cui al comma 2; 
                  b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti
          residenti  che  abbiano  optato  per  il  regime   di   cui
          all'articolo 168-ter. 
                4. La disciplina del presente articolo si applica  se
          i   soggetti   controllati    non    residenti    integrano
          congiuntamente le seguenti condizioni: 
              a) sono assoggettati a tassazione  effettiva  inferiore
          al 15 per  cento.  La  tassazione  effettiva  dei  soggetti
          controllati non residenti e' pari al rapporto tra la  somma
          delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate  e
          differite  iscritte  nel  proprio  bilancio  d'esercizio  e
          l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto
          bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei  soggetti
          controllati non residenti deve essere oggetto di  revisione
          e certificazione da parte di operatori professionali a cio'
          autorizzati  nello  Stato  estero  di  localizzazione   dei
          soggetti  controllati  non  residenti,  i  cui  esiti  sono
          utilizzati dal revisore del soggetto controllante  ai  fini
          del giudizio sul bilancio  annuale  o  consolidato.  Se  la
          condizione di cui al periodo precedente non e' verificata o
          la tassazione effettiva e' inferiore al  15  per  cento,  i
          soggetti controllanti  devono  verificare  che  i  soggetti
          controllati  non  residenti  sono   assoggettati   ad   una
          tassazione effettiva inferiore alla meta' di quella  a  cui
          sarebbero  stati  soggetti  qualora  residenti  in  Italia,
          determinata   secondo   le    modalita'    stabilite    con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; 
                  b) oltre un terzo dei proventi da  essi  realizzati
          rientra in una o piu' delle seguenti categorie: 
                    1) interessi o qualsiasi altro  reddito  generato
          da attivi finanziari; 
                    2) canoni o qualsiasi altro reddito  generato  da
          proprieta' intellettuale; 
                    3) dividendi e redditi derivanti  dalla  cessione
          di partecipazioni; 
                    4) redditi da leasing finanziario; 
                    5) redditi da attivita' assicurativa, bancaria  e
          altre attivita' finanziarie; 
                    6)   proventi   derivanti   da   operazioni    di
          compravendita di beni con valore economico aggiunto  scarso
          o  nullo,  effettuate  con  soggetti  che,  direttamente  o
          indirettamente, controllano  il  soggetto  controllato  non
          residente, ne sono controllati  o  sono  controllati  dallo
          stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; 
                    7) proventi derivanti da prestazioni di  servizi,
          con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate  a
          favore di  soggetti  che,  direttamente  o  indirettamente,
          controllano il soggetto controllato non residente, ne  sono
          controllati o sono controllati dallo  stesso  soggetto  che
          controlla   il   soggetto   non    residente;    ai    fini
          dell'individuazione  dei  servizi  con   valore   economico
          aggiunto scarso o nullo si tiene  conto  delle  indicazioni
          contenute nel decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110. 
              4-bis. Ai fini del calcolo di cui al comma  4,  lettera
          a) rileva anche  l'imposta  minima  nazionale  equivalente,
          definita  nell'Allegato  A  del  decreto   di   recepimento
          delladirettiva  (UE)  2022/2523  del  Consiglio,   del   15
          dicembre  2022,  dovuta  dal   soggetto   controllato   non
          residente. Ai fini del precedente periodo, l'imposta minima
          nazionale equivalente dovuta nel  Paese  di  localizzazione
          del soggetto  controllato  non  residente,  individuato  ai
          sensi  dell'articolo  12   del   decreto   di   recepimento
          delladirettiva  (UE)  2022/2523  del  Consiglio,   del   15
          dicembre 2022, rileva in misura corrispondente  all'imposta
          minima nazionale equivalente moltiplicata per  il  rapporto
          tra il profitto eccedente relativo al soggetto  controllato
          non residente e la somma  di  tutti  i  profitti  eccedenti
          relativi  alle  imprese  ed  entita'  del  gruppo  soggette
          all'imposta  minima  nazionale  equivalente  calcolata   in
          maniera unitaria con il soggetto controllato non residente. 
                4-ter. In alternativa a quanto previsto al  comma  4,
          lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1,  con
          riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai
          commi 2 e 3,  possono  corrispondere,  nel  rispetto  degli
          articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio
          del 12 luglio 2016, un'imposta  sostitutiva  delle  imposte
          sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto
          dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione  le
          imposte che hanno concorso a determinare detto  valore,  la
          svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.
          Permanendo  il  requisito  del  controllo,  l'opzione   per
          l'imposta  sostitutiva  ha  durata  per  tre  esercizi  del
          soggetto controllante ed e' irrevocabile.  Al  termine  del
          triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per  il
          successivo triennio a meno che non e' revocata, secondo  le
          modalita'  e  i  termini  previsti  per  la   comunicazione
          dell'opzione. La disposizione di cui al periodo  precedente
          si  applica   al   termine   di   ciascun   triennio.   Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le modalita' di  comunicazione  dell'esercizio  e
          revoca dell'opzione. Nel caso  di  esercizio  dell'opzione,
          essa e' effettuata per tutti  i  soggetti  controllati  non
          residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che  integrano  le
          condizioni di cui al comma 4, lettera b). 
                4-quater. Le disposizioni di cui al  comma  4-ter  si
          applicano a condizione che  i  bilanci  di  esercizio  sono
          oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori
          professionali a cio'  autorizzati  nello  Stato  estero  di
          localizzazione dei soggetti controllati  non  residenti,  i
          cui  esiti  sono  utilizzati  dal  revisore  del   soggetto
          controllante ai fini del giudizio sul  bilancio  annuale  o
          consolidato. 
                5. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che  il
          soggetto  controllato  non  residente  svolge  un'attivita'
          economica  effettiva,  mediante  l'impiego  di   personale,
          attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente  comma,
          il contribuente puo' interpellare l'Agenzia  delle  Entrate
          ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge
          27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti  che  aderiscono
          al   regime   dell'adempimento   collaborativo    di    cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
          128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo puo'
          essere presentata indipendentemente  dalla  verifica  delle
          condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). 
                6. Ricorrendo le condizioni di  applicabilita'  della
          disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal
          soggetto controllato non residente e' imputato ai  soggetti
          di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di  questi  ultimi
          in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo  di
          gestione  del  soggetto  controllato  non   residente,   in
          proporzione alla quota di  partecipazione  agli  utili  del
          soggetto  controllato  non  residente  da  essi   detenuta,
          direttamente o indirettamente. In  caso  di  partecipazione
          indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato di  soggetti  non
          residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti
          in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. 
                7. Ai fini  del  comma  6,  i  redditi  del  soggetto
          controllato non residente sono determinati a seconda  delle
          sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli  ai
          fini dell'imposta sul reddito delle societa' per i soggetti
          di cui all'articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni
          di cui agli articoli 30 della legge 23  dicembre  1994,  n.
          724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n.  148,  62-sexies  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  1  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente
          testo unico. 
                8. I redditi imputati  e  determinati  ai  sensi  dei
          commi 6 e 7 sono assoggettati  a  tassazione  separata  con
          l'aliquota media applicata sul  reddito  del  soggetto  cui
          sono  imputati  e,  comunque,  non  inferiore  all'aliquota
          ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'. 
                9. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono
          ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui
          all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate  all'estero
          a titolo definitivo dal soggetto non residente. 
                10. Gli utili distribuiti, in  qualsiasi  forma,  dai
          soggetti controllati  non  residenti  non  concorrono  alla
          formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1  fino
          a concorrenza dei  redditi  assoggettati  a  tassazione  ai
          sensi del comma 8, anche nei periodi d'imposta  precedenti.
          La previsione del precedente periodo  non  si  applica  con
          riguardo a un  organismo  di  investimento  collettivo  del
          risparmio non  residente.  In  questo  caso,  tuttavia,  le
          imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1  si
          aggiungono al costo fiscalmente  riconosciuto  delle  quote
          del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero  sugli
          utili che non concorrono alla  formazione  del  reddito  ai
          sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con  le
          modalita' e nei limiti di  cui  all'articolo  165,  fino  a
          concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma  8,
          diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi  del
          comma 9. 
                11.  L'Agenzia  delle  Entrate,  prima  di  procedere
          all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di
          maggiore  imposta,  deve  notificare   all'interessato   un
          apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo  la
          possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,  le
          prove  per  la  disapplicazione  delle   disposizioni   del
          presente articolo in base al  comma  5.  Qualora  l'Agenzia
          delle Entrate non ritenga idonee le  prove  addotte  dovra'
          darne specifica motivazione  nell'avviso  di  accertamento.
          Fatti salvi i  casi  in  cui  la  disciplina  del  presente
          articolo sia stata applicata oppure non lo  sia  stata  per
          effetto  dell'ottenimento  di   una   risposta   favorevole
          all'interpello di cui al comma 5, il  soggetto  di  cui  al
          comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei  redditi  la
          detenzione di partecipazioni in  soggetti  controllati  non
          residenti di cui  ai  commi  2  e  3,  al  ricorrere  delle
          condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). 
                12. L'esimente prevista nel comma 5 non  deve  essere
          dimostrata in sede di  controllo  qualora  il  contribuente
          abbia ottenuto risposta positiva  al  relativo  interpello,
          fermo restando il  potere  dell'Agenzia  delle  entrate  di
          controllare la veridicita' e completezza delle informazioni
          e degli elementi di prova forniti in tale sede. 
                13. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  disposizioni
          attuative del presente articolo.»