Art. 5 
 
                      Nuovo regime agevolativo 
                 a favore dei lavoratori impatriati 
 
  1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di
lavoro  dipendente,  i   redditi   di   lavoro   autonomo   derivanti
dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori
che trasferiscono la residenza nel territorio dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione  del
reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro  ammontare
al ricorrere delle seguenti condizioni: 
    a) i lavoratori si impegnano a risiedere  fiscalmente  in  Italia
per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui  al  comma  3,
secondo periodo; 
    b) i lavoratori non sono stati fiscalmente  residenti  in  Italia
nei tre periodi d'imposta precedenti il  loro  trasferimento.  Se  il
lavoratore presta l'attivita' lavorativa nel territorio  dello  Stato
in favore dello stesso soggetto presso il quale  e'  stato  impiegato
all'estero prima del trasferimento oppure in favore  di  un  soggetto
appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di  permanenza
all'estero e' di: 
      1) sei periodi d'imposta, se il  lavoratore  non  e'  stato  in
precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure
di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; 
      2) sette periodi d'imposta, se il  lavoratore,  prima  del  suo
trasferimento all'estero, e' stato  impiegato  in  Italia  in  favore
dello stesso soggetto oppure  di  un  soggetto  appartenente  al  suo
stesso gruppo; 
    c) l'attivita' lavorativa e' prestata per la  maggior  parte  del
periodo d'imposta nel territorio dello Stato; 
    d) i  lavoratori  sono  in  possesso  dei  requisiti  di  elevata
qualificazione  o  specializzazione   come   definiti   dal   decreto
legislativo 28 giugno 2012,  n.  108  e  dal  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206. 
  2. Ai fini del comma 1, lettera  b),  si  considerano  appartenenti
allo stesso gruppo i soggetti tra i quali  sussiste  un  rapporto  di
controllo diretto o indiretto  ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo
comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa
norma, sono sottoposti al comune controllo  diretto  o  indiretto  da
parte di un altro soggetto. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal
periodo  di  imposta  in  cui  e'  avvenuto  il  trasferimento  della
residenza  fiscale  in  Italia  e  nei  quattro   periodi   d'imposta
successivi. Se la residenza fiscale in Italia non  e'  mantenuta  per
almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si  provvede
al recupero di quelli gia'  fruiti,  con  applicazione  dei  relativi
interessi. 
  4. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 40 per cento  nei
seguenti casi: 
    a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore; 
    b) in caso di nascita di un  figlio  ovvero  di  adozione  di  un
minore di eta' durante il periodo di fruizione del regime di  cui  al
presente articolo. In tale caso il beneficio di cui al presente comma
e' fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al  momento  della
nascita o  dell'adozione  e  per  il  tempo  residuo  di  fruibilita'
dell'agevolazione di cui al comma 3, primo periodo. 
  5. La maggiore  agevolazione  di  cui  al  comma  4  si  applica  a
condizione che, durante il periodo di fruizione del regime  da  parte
del lavoratore, il figlio minore di eta', ovvero il minore  adottato,
sia residente nel territorio dello Stato. 
  6. Ai  fini  della  verifica  della  sussistenza  della  condizione
prevista dal comma 1, lettera b), in relazione ai periodi di  imposta
precedenti a quello di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  i
cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono  stati
iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE)
ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato  ai  sensi  di  una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
delle condizioni e dei limiti del regolamento  (UE)  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  de  minimis,  del  regolamento  (UE)   1408/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e  del  regolamento  (UE)
717/2014  della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a favore  dei
soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere
dal periodo d'imposta 2024, fatto salvo quanto previsto dai commi  9,
secondo periodo, e 10. 
  9. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
147, e l'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58. Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo
continuano a trovare applicazione  nei  confronti  dei  soggetti  che
hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro  il  31
dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro  sportivo,  che  hanno
stipulato il relativo contratto entro la stessa data. 
  10.  Limitatamente  ai  soggetti  che  trasferiscono   la   propria
residenza anagrafica nell'anno  2024  le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano per ulteriori tre periodi di imposta  nel  caso
in cui il contribuente e' divenuto proprietario, entro la data del 31
dicembre  2023  e,  comunque,   nei   dodici   mesi   precedenti   al
trasferimento, di un'unita' immobiliare di tipo residenziale  adibita
ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di  cui  al
comma 1, negli ulteriori tre  periodi  di  imposta,  concorrono  alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento  del
loro ammontare. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti  all'articolo  2  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  vedi
          le note all'articolo 1. 
              - Il  decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  108,
          recante  «Attuazione  della  direttiva   2009/50/CE   sulle
          condizioni di ingresso e soggiorno di  cittadini  di  Paesi
          terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio  2012,  n.
          171. 
              - Il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,
          recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa  al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261. 
              - Il testo dell'articolo 2359 del codice civile  e'  il
          seguente: 
                «Art.   2359   (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate: 
                  1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                  2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                  3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante
          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa. 
                Ai fini dell'applicazione dei  numeri  1)  e  2)  del
          primo comma si computano anche i voti spettanti a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
                Sono considerate collegate le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.» 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) 1407/2013 della
          Commissione,  del  18   dicembre   2013,   vedi   le   note
          all'articolo 4. 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) 1408/2013 della
          Commissione,  del  18   dicembre   2013,   vedi   le   note
          all'articolo 4. 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) 717/2014  della
          Commissione, del 27 giugno 2014, vedi le note  all'articolo
          4. 
              - L'articolo 16 del decreto  legislativo  14  settembre
          2015,  n.  147,  abrogato  dal  presente  decreto,  recava:
          «Regime speciale per lavoratori impatriati.» 
              - L'articolo 5, commi  2-bis,  2-ter  e  2-quater,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  abrogato
          dal presente decreto, conteneva la disciplina  dell'opzione
          per il regime  speciale  per  i  lavoratori  impatriati  in
          favore dei lavoratori con  almeno  un  figlio  minorenne  a
          carico, anche  in  affido  preadottivo,  che  avevano  gia'
          trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020.