Art. 13. 
 
           (Stato di previsione del Ministero della difesa 
                      e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010: 
      1) Esercito n. 104; 
      2) Marina n. 126; 
      3) Aeronautica n. 85; 
      4) Carabinieri n. 0; 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 0; 
      2) Marina n. 52; 
      3) Aeronautica n. 37; 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 106; 
      2) Marina n. 60; 
      3) Aeronautica n. 40; 
      4) Carabinieri n. 200. 
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno  2024,  come
segue: 
    1) Esercito n. 292; 
    2) Marina n. 341; 
    3) Aeronautica n. 313; 
    4) Carabinieri n. 133. 
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2024, come segue: 
    1) Esercito n. 274; 
    2) Marina n. 320; 
    3) Aeronautica n. 452. 
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2024, come segue: 
    1) Esercito n. 510; 
    2) Marina n. 190; 
    3) Aeronautica n. 120. 
  6. Alle spese per le  infrastrutture  multinazionali  dell'Alleanza
atlantica (NATO), sostenute a  carico  del  programma  «  Servizi  ed
affari generali per le amministrazioni di competenza  »,  nell'ambito
della   missione   «   Servizi   istituzionali   e   generali   delle
amministrazioni pubbliche  »,  e  dei  programmi  «  Approntamento  e
impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione
generale  delle  Forze  Armate  e  approvvigionamenti   militari   »,
nell'ambito della missione « Difesa  e  sicurezza  del  territorio  »
dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,  per  l'anno
finanziario 2024,  si  applicano  le  direttive  che  definiscono  le
procedure  di  negoziazione  ammesse  dalla  NATO   in   materia   di
affidamento dei lavori. 
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione  del
Ministero della difesa sono  descritte  le  spese  per  le  quali  si
possono effettuare, per l'anno  finanziario  2024,  con  decreti  del
Ragioniere  generale  dello  Stato,  i  prelevamenti  dai   fondi   a
disposizione  relativi  rispettivamente  alle  tre  Forze  armate   e
all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613  del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della   difesa,   per   l'anno
finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dal CONI, dalla societa'  Sport  e  salute  Spa,  dal  Comitato
italiano paralimpico, dalle  federazioni  sportive  nazionali,  dalle
regioni, dalle province, dai  comuni  e  da  altri  enti  pubblici  e
privati, destinate alle attivita' dei  gruppi  sportivi  delle  Forze
armate. 
  9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  del
programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la  difesa  e  la
sicurezza », nell'ambito della missione  «  Difesa  e  sicurezza  del
territorio » dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,
per l'anno finanziario 2024,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di  vigilanza
e custodia resi presso  le  sue  sedi  dal  personale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
  10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro  dell'economia  e
delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2024  nel  pertinente
capitolo dello stato di previsione  del  Ministero  della  difesa  da
destinare alle associazioni combattentistiche,  di  cui  all'articolo
2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza  dei  servizi
istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della
produttivita' del personale civile  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa in  applicazione  dell'articolo  1805-bis  del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  12. Il Ministro della difesa e' autorizzato, per l'anno finanziario
2024, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  variazioni  compensative,  in   termini   di
competenza e di cassa,  tra  i  capitoli  di  spesa  dello  stato  di
previsione del medesimo Ministero relativi ai  fondi  scorta  di  cui
all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.  Il
Ministero  della  difesa,  con   proprie   determinazioni,   assicura
l'integrale  versamento,  nel  medesimo  esercizio,   degli   importi
iscritti  nelle  unita'  elementari  di  bilancio  dello   stato   di
previsione dell'entrata, di cui al  comma  4  del  predetto  articolo
7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016. 
  13. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del
Ministero della difesa, per  l'anno  finanziario  2024,  delle  somme
versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  dalle  istituzioni
dell'Unione   europea,   concernenti   le   misure   di    assistenza
supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF)  tese
a sostenere ulteriormente le capacita' e la  resilienza  delle  forze
armate ucraine.