Art. 14. 
 
        (Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, 
della sovranita' alimentare e delle foreste e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, per l'anno  finanziario  2024,  in  conformita'  all'annesso
stato di previsione (Tabella n. 13). 
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, per  l'anno  finanziario
2024,  le  variazioni  compensative  di  bilancio,  in   termini   di
competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione
delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale
della pesca e dell'acquacoltura. 
  3. Il Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle  foreste  e'  autorizzato,  per  l'anno  finanziario  2024,   a
provvedere  con  propri  decreti,  previo   assenso   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, al riparto del fondo per il  funzionamento  del
Comitato   tecnico    faunistico-venatorio    nazionale,    per    la
partecipazione italiana al Consiglio internazionale  della  caccia  e
della  conservazione  della  selvaggina  e  per  la  dotazione  delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute,  di  cui  all'articolo
24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra  i  competenti
capitoli dello stato di previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo  le  percentuali
indicate all'articolo 24, comma 2, della  citata  legge  n.  157  del
1992. 
  4. Per l'anno finanziario 2024 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,  della   sovranita'
alimentare e delle foreste, le variazioni compensative  di  bilancio,
in termini di competenza e di cassa, occorrenti per  l'attuazione  di
quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione  e  riorganizzazione
di enti vigilati dal medesimo Ministero. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2024,  tra  i
pertinenti  programmi  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  le
somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa,  nel
capitolo 7810 « Somme da  ripartire  per  assicurare  la  continuita'
degli  interventi  pubblici  nel  settore  agricolo  e  forestale  »,
istituito nel  programma  «  Politiche  competitive,  della  qualita'
agroalimentare,  della  pesca,  dell'ippica  e   mezzi   tecnici   di
produzione », nell'ambito della  missione  «  Agricoltura,  politiche
agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione,  destinato
alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999,  n.  499,  recante
razionalizzazione   degli   interventi    nei    settori    agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale. 
  6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato  da  amministrazioni  ed
enti pubblici in virtu'  di  accordi  di  programma,  convenzioni  ed
intese per il  raggiungimento  di  finalita'  comuni  in  materia  di
telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo
4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.
70, nonche' di  progetti  di  cooperazione  internazionale  ai  sensi
dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e  dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.