Art. 5. 
 
   (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche 
                  sociali e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   per   l'anno
finanziario 2024, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 4). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024,  variazioni
compensative in termini di residui, di competenza e di cassa,  tra  i
capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, anche tra missioni e programmi  diversi,  connesse
con l'attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. 
  3. A seguito  della  soppressione  dell'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive del lavoro (ANPAL),  prevista  dall'articolo  3  del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  10  agosto  2023,  n.  112,  le   risorse   finanziarie
dell'ANPAL, successivamente all'approvazione del bilancio di chiusura
di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 75  del
2023, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate con decreto del Ragioniere generale  dello  Stato,  anche
con profilo  pluriennale,  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali.  Le
eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni  giuridicamente
vincolanti, sono acquisite all'erario.