Art. 4 Sperimentazioni cliniche 1. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente ad autorizzare le sperimentazioni cliniche in conformita' alle prescrizioni dettate dall'articolo 9 del regolamento, e secondo le procedure e le modalita' tecniche di attuazione disposte con decreto del Ministro della salute, acquisiti i pareri del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale e della Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Nell'attivita' istruttoria il Ministero della salute si avvale dell'Istituto superiore di sanita' per la valutazione delle istanze.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si veda nelle note alle premesse.