Art. 4
Sperimentazioni cliniche
1. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente ad
autorizzare le sperimentazioni cliniche in conformita' alle
prescrizioni dettate dall'articolo 9 del regolamento, e secondo le
procedure e le modalita' tecniche di attuazione disposte con decreto
del Ministro della salute, acquisiti i pareri del Comitato tecnico
per la nutrizione e la sanita' animale e della Conferenza permanente
Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nell'attivita' istruttoria il Ministero della salute si avvale
dell'Istituto superiore di sanita' per la valutazione delle istanze.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.