Art. 4 
 
                      Sperimentazioni cliniche 
 
  1.  Il  Ministero  della  salute  e'  l'autorita'   competente   ad
autorizzare  le  sperimentazioni   cliniche   in   conformita'   alle
prescrizioni dettate dall'articolo 9 del regolamento,  e  secondo  le
procedure e le modalita' tecniche di attuazione disposte con  decreto
del Ministro della salute, acquisiti i pareri  del  Comitato  tecnico
per la nutrizione e la sanita' animale e della Conferenza  permanente
Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Nell'attivita' istruttoria il Ministero della salute  si  avvale
dell'Istituto superiore di sanita' per la valutazione delle istanze. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si  veda
          nelle note alle premesse.