Art. 4 
 
 
                  Fondo nazionale del made in Italy 
 
  1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il  rafforzamento
e il rilancio delle filiere strategiche nazionali,  in  coerenza  con
gli obiettivi di politica industriale ed economica  nazionale,  anche
in riferimento alle attivita' di approvvigionamento, riciclo e  riuso
di  materie  prime  critiche  per  l'accelerazione  dei  processi  di
transizione energetica  e  a  quelle  finalizzate  allo  sviluppo  di
modelli di economia circolare, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo  nazionale  del
made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro  per
l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024. 
  2. Il  Fondo  di  cui  al  comma  1  e'  incrementato  con  risorse
provenienti da soggetti non  inseriti  nella  lista  delle  pubbliche
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata  del  bilancio
dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa,  per  importo  non
inferiore  alla   dotazione   iniziale   e,   successivamente,   alle
disponibilita' complessive dello stesso. Il Fondo  e'  autorizzato  a
investire direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di
altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della  disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato,  nel  capitale  di
societa'  per  azioni,  anche   con   azioni   quotate   in   mercati
regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: 
    a) hanno sede legale in Italia; 
    b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo. 
  3. I  requisiti  di  accesso  al  Fondo  di  cui  al  comma  1,  le
condizioni, i criteri e le relative tipologie di  intervento  nonche'
le modalita' di apporto delle  risorse  da  parte  degli  investitori
privati, di individuazione del veicolo di investimento delle  risorse
del fondo  e  del  soggetto  gestore,  nonche'  la  remunerazione  di
quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e  del  made
in Italy. Il  decreto  puo'  inoltre  disciplinare  le  modalita'  di
gestione  contabile  delle  risorse  del  Fondo  e  l'utilizzo  degli
eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a  700  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,  nel
medesimo anno, delle somme iscritte in conto residui nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto a  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche in conto residui. 
  6.  Per  il  pagamento  delle  commissioni  spettanti  al   gestore
individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per  le  attivita'
svolte e' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il comma 2 dell'articolo 1 della legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «2. Ai fini della applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni.». 
              -  Si  riporta  il  comma  17  dell'articolo   27   del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «17. Ai fini degli  apporti  di  cui  al  comma  2,  e'
          autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di  titoli
          di Stato, nel  limite  massimo  di  44  miliardi  di  euro,
          appositamente  emessi  ovvero,  nell'ambito  del   predetto
          limite,  l'apporto  di   liquidita'.   Detti   titoli   non
          concorrono a formare il limite delle  emissioni  nette  per
          l'anno 2020 stabilito  dalla  legge  di  bilancio  e  dalle
          successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
          dell'operazione, a fronte del controvalore  dei  titoli  di
          Stato assegnati, il corrispondente importo e'  iscritto  su
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  ed  e'  regolato  mediante
          pagamento  commutabile  in   quietanza   di   entrata   sul
          pertinente capitolo dello stato di previsione  dell'entrata
          relativo all'accensione di prestiti. Il  medesimo  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' utilizzato per gli apporti di  liquidita'.
          Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo  265.  I  titoli  di  Stato
          eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
          esserlo, in alternativa all'apporto  di  liquidita',  negli
          anni successivi e non concorrono al limite delle  emissioni
          nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.». 
              - Si riporta il comma 209 dell'articolo 1  della  legge
          30 di cembre 2018, n. 145  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2019  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2019-2021): 
              «209.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  206,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
          con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2025.».