Art. 4
Fondo nazionale del made in Italy
1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento
e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con
gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche
in riferimento alle attivita' di approvvigionamento, riciclo e riuso
di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di
transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di
modelli di economia circolare, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del
made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per
l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato con risorse
provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa, per importo non
inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle
disponibilita' complessive dello stesso. Il Fondo e' autorizzato a
investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di
altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di
societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati
regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.
3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le
condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonche'
le modalita' di apporto delle risorse da parte degli investitori
privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse
del fondo e del soggetto gestore, nonche' la remunerazione di
quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made
in Italy. Il decreto puo' inoltre disciplinare le modalita' di
gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli
eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel
medesimo anno, delle somme iscritte in conto residui nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche in conto residui.
6. Per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore
individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attivita'
svolte e' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Note all'art. 4:
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.».
- Si riporta il comma 17 dell'articolo 27 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.».
- Si riporta il comma 209 dell'articolo 1 della legge
30 di cembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021):
«209. Per le finalita' di cui al comma 206, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025.».