Art. 5 
 
 
              Sostegno all'imprenditorialita' femminile 
 
  1.  Al  fine  di  rafforzare  il  sostegno   alle   iniziative   di
autoimprenditorialita' promosse da donne e  allo  sviluppo  di  nuove
imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della
misura di cui al capo 0I del titolo  I  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis  del
medesimo decreto legislativo e' rifinanziato per  un  importo  di  15
milioni di euro per l'anno 2024,  destinato  al  finanziamento  degli
interventi  in  favore  delle  imprese  a  prevalente  partecipazione
femminile. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 59. 
  3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono  concesse
nei limiti e alle  condizioni  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'articolo 4-bis del  decreto  legislativo
          21      aprile      2000,      n.      185       (Incentivi
          all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
          dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144): 
              «Art. 4-bis (Risorse finanziarie disponibili). - 1.  La
          concessione delle agevolazioni di cui al presente  Capo  e'
          disposta a valere sulle disponibilita' del  Fondo  rotativo
          previsto dall'articolo 4  del  decreto  30  novembre  2004,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14  del  19  gennaio
          2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti
          dai rientri  dei  mutui  concessi  ai  sensi  del  presente
          decreto.  Le   predette   disponibilita'   possono   essere
          incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla
          programmazione nazionale e comunitaria.».