Art. 5
Sostegno all'imprenditorialita' femminile
1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di
autoimprenditorialita' promosse da donne e allo sviluppo di nuove
imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della
misura di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del
medesimo decreto legislativo e' rifinanziato per un importo di 15
milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli
interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione
femminile.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi
dell'articolo 59.
3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse
nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 4-bis del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144):
«Art. 4-bis (Risorse finanziarie disponibili). - 1. La
concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e'
disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo
previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio
2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti
dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente
decreto. Le predette disponibilita' possono essere
incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla
programmazione nazionale e comunitaria.».