Art. 7 
 
 
            Disposizioni in materia di tutela dei marchi 
            di particolare interesse e valenza nazionale 
 
  1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio  registrato  da
almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso
continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,   che   intenda   cessare
definitivamente  l'attivita'  svolta,  notifica  preventivamente   al
Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni  relative
al progetto di cessazione dell'attivita' indicando, in particolare, i
motivi economici, finanziari o tecnici che  impongono  la  cessazione
medesima. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, al fine  di  tutelare  i  marchi  di
particolare interesse e valenza nazionale  e  di  prevenire  la  loro
estinzione  salvaguardandone  la  continuita',  il  Ministero   delle
imprese e del made  in  Italy  puo'  subentrare  gratuitamente  nella
titolarita' del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di
cessione  a  titolo  oneroso  da  parte   dell'impresa   titolare   o
licenziataria di cui al medesimo comma 1. 
  3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni,
il Ministero delle imprese e del made in Italy  puo'  depositare  una
domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  Gli  oneri
derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono  posti  a
carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91. 
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad
utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di
imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire
in Italia attivita' produttive ubicate all'estero. 
  5. Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle
imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalita'
per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'articolo 25 del decreto-legge 17  maggio
          2022,  n.  50  (Misure  urgenti  in  materia  di  politiche
          energetiche  nazionali,  produttivita'  delle   imprese   e
          attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in  materia   di
          politiche sociali e  di  crisi  ucraina),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: 
              «Art. 25 (Fondo per il potenziamento dell'attivita'  di
          attrazione degli investimenti esteri). - 1. Nello stato  di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e'
          istituito un fondo per il potenziamento  dell'attivita'  di
          attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione  di
          5 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Il
          fondo e' finalizzato alla realizzazione di iniziative volte
          alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche
          a  livello  internazionale,   di   potenziali   investitori
          strategici esteri, secondo le caratteristiche e le  diverse
          propensioni  all'investimento  di  ciascuna  tipologia   di
          investitori, per favorire l'avvio, la  crescita  ovvero  la
          ricollocazione nel  territorio  nazionale  di  insediamenti
          produttivi,   nonche'   l'elaborazione   di   proposte   di
          investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi
          utili ad  un'approfondita  valutazione  delle  opportunita'
          prospettate,  in  relazione  alle  diverse   tipologie   di
          investitori. 
              2. Per le finalita' di cui al comma  1  e  al  fine  di
          garantire  il  supporto   tecnico-operativo   al   Comitato
          interministeriale  per  l'attrazione   degli   investimenti
          esteri  di  cui  all'articolo  30  del   decreto-legge   12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  e'  costituita  una
          segreteria tecnica coordinata da un  dirigente  di  livello
          generale in servizio presso  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e composta da personale  in  servizio  presso  il
          predetto Ministero,  nei  limiti  della  vigente  dotazione
          organica e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Alla  segreteria  tecnica  sono  attribuiti,  tra
          l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali
          investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte
          di investimento strutturate,  all'adozione  di  metodologie
          uniformi, alla definizione di  indicatori  di  performance,
          all'implementazione di banche dati, alla creazione, in  via
          sperimentale, di uno "sportello  unico"  che  accompagni  e
          supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli
          adempimenti   e   alle   pratiche   utili   alla   concreta
          realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione di
          un sito web unitario, che raccolga e organizzi  in  maniera
          razionale tutte le informazioni utili  sulle  iniziative  e
          sugli  strumenti  attivabili  a  supporto  dei   potenziali
          investitori esteri. Per le medesime finalita' il  Ministero
          dello  sviluppo  economico   puo'   avvalersi,   ai   sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, di un contingente massimo  di  dieci  esperti
          con elevate competenze e  qualificazioni  professionali  in
          materia, nel limite di  spesa  di  40.000  euro  annui  per
          singolo  incarico  al   lordo   degli   oneri   fiscali   e
          contributivi a carico  dell'amministrazione,  con  oneri  a
          valere sul fondo di cui al comma 1. 
              3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  5  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2022-2024, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  dello
          sviluppo economico.».