Art. 7
Disposizioni in materia di tutela dei marchi
di particolare interesse e valenza nazionale
1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da
almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso
continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare
definitivamente l'attivita' svolta, notifica preventivamente al
Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative
al progetto di cessazione dell'attivita' indicando, in particolare, i
motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione
medesima.
2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di
particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro
estinzione salvaguardandone la continuita', il Ministero delle
imprese e del made in Italy puo' subentrare gratuitamente nella
titolarita' del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di
cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o
licenziataria di cui al medesimo comma 1.
3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni,
il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' depositare una
domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri
derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a
carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad
utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di
imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire
in Italia attivita' produttive ubicate all'estero.
5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle
imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalita'
per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 25 (Fondo per il potenziamento dell'attivita' di
attrazione degli investimenti esteri). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo per il potenziamento dell'attivita' di
attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di
5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il
fondo e' finalizzato alla realizzazione di iniziative volte
alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche
a livello internazionale, di potenziali investitori
strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse
propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di
investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la
ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti
produttivi, nonche' l'elaborazione di proposte di
investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi
utili ad un'approfondita valutazione delle opportunita'
prospettate, in relazione alle diverse tipologie di
investitori.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al fine di
garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato
interministeriale per l'attrazione degli investimenti
esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' costituita una
segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello
generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo
economico e composta da personale in servizio presso il
predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione
organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra
l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali
investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte
di investimento strutturate, all'adozione di metodologie
uniformi, alla definizione di indicatori di performance,
all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via
sperimentale, di uno "sportello unico" che accompagni e
supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli
adempimenti e alle pratiche utili alla concreta
realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione di
un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera
razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e
sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali
investitori esteri. Per le medesime finalita' il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti
con elevate competenze e qualificazioni professionali in
materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per
singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e
contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a
valere sul fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico.».