Art. 10
Vincoli sugli investimenti e sulle attivita'
1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio
dell'attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni dopo
la data del loro completamento e comunque fino all'estinzione del
finanziamento agevolato. I beni sostitutivi di quelli ammessi
all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore
quantita' e/o qualita' sono altresi' vincolati all'esercizio
dell'impresa per lo stesso periodo. In tal caso, il beneficiario ha
l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento all'ISMEA che,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo'
esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa
agevolata.
2. La sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel
territorio nazionale fino all'estinzione del finanziamento agevolato.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.