Art. 11
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. L'ISMEA ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento controlli
diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. I
controlli possono avere luogo anche mediante ispezioni e verifiche
nelle sedi aziendali. ISMEA puo' acquisire anche presso terzi
documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute
per la realizzazione del progetto finanziato.
2. L'ISMEA e' autorizzato a comunicare - su motivata richiesta di
banche od altri intermediari finanziari - lo stato dell'ammortamento
del finanziamento agevolato con analitica indicazione delle rate
eventualmente non adempiute dal beneficiario, con l'indicazione della
data e dell'ammontare dei singoli inadempimenti.
3. L'ISMEA controlla, per l'intera durata dell'intervento
agevolato, l'esecuzione degli investimenti da parte del soggetto
beneficiario, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel
progetto.
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.
5. L'ISMEA e' tenuta a trasmettere al Ministero tutti gli elementi
necessari ai fini della presentazione delle relazioni annuali alla
Commissione europea in conformita' al regolamento (CE) n. 794/2004 e
al regolamento (CE) n. 1589/2015 e alle loro successive modifiche.