Art. 12
Istruzioni applicative
1. L'ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni
applicative del presente decreto volte a definire le modalita' di
presentazione delle domande e le procedure di concessione e di
liquidazione dei finanziamenti agevolati; in assenza di osservazioni,
nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, l'ISMEA
adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito
istituzionale.