Art. 12 
 
 
                       Istruzioni applicative 
 
  1.  L'ISMEA  trasmette  al  Ministero  lo  schema   di   istruzioni
applicative del presente decreto volte a  definire  le  modalita'  di
presentazione delle domande  e  le  procedure  di  concessione  e  di
liquidazione dei finanziamenti agevolati; in assenza di osservazioni,
nei trenta giorni successivi al  ricevimento  dello  schema,  l'ISMEA
adotta le istruzioni applicative  e  le  pubblica  sul  proprio  sito
istituzionale.