Art. 4
Agevolazioni concedibili e interventi ammissibili
1. Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati
dall'ISMEA nella forma del finanziamento a tasso di interesse
agevolato. Il finanziamento agevolato puo' avere durata massima di
quindici anni, di cui fino a un massimo di cinque anni di
preammortamento e fino a un massimo di dieci anni di ammortamento,
con rate semestrali posticipate a capitale costante. In ogni caso, il
finanziamento agevolato non puo' essere erogato ad un tasso inferiore
allo 0,50%.
2. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono
riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
3. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1
possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno
stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie:
a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle
aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per
la commercializzazione di prodotti agricoli;
c) investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle
relative attivita' agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma
2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su
piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell'allegato
I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera a) le condizioni
del sostegno sono riportate nella tabella 1A dell'allegato A.
5. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera b) le condizioni
del sostegno sono riportate nella tabella 2A dell'allegato A.
6. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera c) le condizioni
del sostegno sono riportate nella tabella 1A dell'allegato A per gli
investimenti nell'azienda agricola connessi alla produzione agricola
primaria, nella tabella 2A dell'allegato A per gli investimenti per
la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione
di prodotti agricoli, nella tabella 3A dell'allegato A per gli
investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in
prodotti agroalimentari, non compresi nell'allegato I del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.
7. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera d) le condizioni
del sostegno sono riportate nella tabella 2A dell'allegato A.
8. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti
agricoli in prodotti agroalimentari, non compresi nell'allegato I del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, effettuati nelle aree
del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107,
paragrafo 3, lettera a) , e lettera c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a
finalita' regionale, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite
dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014.
9. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti
agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea effettuati da PMI, e
per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da
fonti rinnovabili, effettuati da PMI che operano nel settore della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le
condizioni del sostegno sono quelle stabilite rispettivamente dagli
articoli 17 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014.
10. Possono essere ammessi al finanziamento agevolato i progetti
con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20
milioni di euro.