Art. 5
Aiuti concedibili
1. L'importo dell'aiuto e' espresso in equivalente sovvenzione
lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la
quota di interessi al tasso di riferimento e la quota di interessi al
tasso di interesse agevolato per la durata del piano di ammortamento
del finanziamento agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai
fini dell'attualizzazione e' rappresentato dal tasso di riferimento.
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo
nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione
nazionale sull'IVA.
3. L'aiuto puo' essere concesso esclusivamente dopo che il regime
e' stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla
Commissione europea.
4. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla
presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni debitamente
compilata.
5. Per gli investimenti connessi alla produzione agricola primaria,
per la trasformazione di prodotti agricoli e per la
commercializzazione di prodotti agricoli proposti da grandi imprese,
che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento
(UE) n. 2022/2472, la concessione dell'aiuto e' subordinata alla
verifica preliminare dell'effetto di incentivazione e della
credibilita' dello scenario controfattuale, con le modalita'
specificate all'art. 6, comma 3. L'intensita' dell'aiuto e'
commisurata alla verifica della proporzionalita' dell'aiuto stesso,
secondo le modalita' specificate all'art. 6, comma 4.
6. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti
agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da grandi
imprese, che non soddisfano i criteri di cui allegato I del
regolamento (UE) n. 651/2014, effettuati nelle aree del territorio
nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3,
lettera a), e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita'
regionale, la verifica dell'effetto di incentivazione e' realizzata
secondo le modalita' specificate all'art. 6, comma 5.
7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse
con la delibera di approvazione dell'ISMEA.
8. Gli aiuti di cui al presente Capo possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis» e con i
pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115 che abroga i
regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, nella misura in
cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato,
compresi gli aiuti «de minimis» e con i pagamenti di cui al
regolamento (UE) n. 2021/2115, in relazione agli stessi costi
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non
porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun
tipo di aiuto, nell'allegato A al presente decreto.