Art. 6
Istruttoria delle domande
1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il
nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del
progetto, la data di inizio e di fine, l'elenco delle spese
ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la
realizzazione del progetto e devono essere presentate all'ISMEA
secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al
successivo art. 12.
2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, l'ISMEA
accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti
dal presente decreto, nonche' la sostenibilita' finanziaria ed
economica dell'iniziativa.
3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una grande impresa,
l'ISMEA verifica la proporzionalita' e l'effetto incentivante
dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine di
dimostrare l'effetto incentivante, le grandi imprese beneficiarie
devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza di
aiuti, indicare quale situazione e' indicata come scenario
controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire documenti
giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto
nella domanda. L'ISMEA verifica la credibilita' dello scenario
controfattuale per confermare che l'aiuto produca l'effetto di
incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti
a notifica individuale, quando non e' noto uno specifico scenario
controfattuale, l'effetto di incentivazione puo' essere altresi'
dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire
quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN)
degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un
piano aziendale ex ante.
4. L'ISMEA verifica altresi' la proporzionalita' dell'aiuto
acquisendo dal soggetto beneficiario la documentazione utile a
dimostrare che, per gli aiuti agli investimenti concessi alle grandi
imprese, l'importo dell'aiuto e' limitato al minimo e corrisponde ai
sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione
interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di
aiuto. A tal fine l'importo dell'aiuto agli investimenti concesso a
grandi imprese non deve superare il minimo necessario per rendere il
Progetto sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato se l'aiuto
non porta il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi
di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di
investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non
determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa
nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente
registrati nel settore interessato.
5. Se il soggetto beneficiario e' una grande impresa che effettua
investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in
prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, nelle aree del territorio
nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3,
lettera a) , e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita'
regionale, l'effetto incentivante dell'aiuto a finalita' regionale e'
verificato se in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del Progetto
non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata
sufficientemente redditizia per il Soggetto beneficiario nella stessa
zona.
6. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, l'ISMEA
puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di
commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e
altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
7. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il
termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda. In caso
di richiesta di documentazione integrativa, il suddetto termine e'
sospeso fino alla data di ricezione della documentazione stessa.