Art. 7
Deliberazione di ammissione alle agevolazioni e attuazione
1. All'esito del procedimento istruttorio, l'ISMEA, esperiti gli
adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera,
nei limiti delle risorse disponibili, l'ammissione alle agevolazioni
o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.
2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il
beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura
dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese
ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce la
durata del finanziamento agevolato.
3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione
alle agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere
all'ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di
finanziamento secondo le modalita' indicate nelle istruzioni
applicative di cui al successivo art. 12.