Art. 8
Garanzie
1. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie per
l'intero importo concesso, maggiorato del 20 per cento per accessori
e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli
investimenti da realizzare. In particolare, si puo' ricorrere a:
a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni
oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto
beneficiario o di terzi;
b) in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione
bancaria, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate
pari al 120 per cento del mutuo agevolato concesso.
2. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze
assicurative a favore di ISMEA sui beni oggetto di finanziamento,
secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel contratto di
finanziamento agevolato.