Art. 10
Requisiti oggettivi
1. L'autorizzazione ad operare come CAA e' rilasciata in presenza
di requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea
capacita' operativa.
2. Per idonea capacita' operativa si intende un livello di mezzi
materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire
l'adempimento di tutte le necessita' degli utenti assistiti, degli
organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto
attiene al reperimento, alla verifica, all'informatizzazione,
all'elaborazione e alla trasmissione informatica dei dati utili a
comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e
degli interventi richiamati dal presente decreto. In particolare,
deve essere garantita la disponibilita' di locali adibiti
all'esercizio delle attivita' del CAA, in via esclusiva o
contestualmente all'esercizio dell'attivita' del Centro autorizzato
di assistenza fiscale (CAF), in regola con la vigente normativa in
materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e aventi la
dotazione informatica e telematica adeguata a consentire la
connessione con il SIAN e con gli altri sistemi informatici degli
organismi pagatori regionali, anche ai fini della tracciabilita', dei
processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori. I
locali devono essere facilmente identificabili mediante apposite
insegne, accessibili al pubblico per almeno cinque ore giornaliere e
per almeno due giorni a settimana e deve essere garantita la presenza
di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto
operatore/utente comunque non superiore a un numero di fascicoli
medio per operatore, pari a 350 fascicoli attivi che abbiano
complessivamente una consistenza aziendale media in termini di
superficie non superiore a 9.000 ettari. Le regioni e le province
autonome possono stabilire un numero superiore di fascicoli per
operatore/utente in ragione delle diverse caratteristiche del tessuto
aziendale.
3. La societa' autorizzata ad operare come CAA, e le societa' di
cui essi si avvalgono, devono prevedere, con delibera dell'organo
amministrativo, la certificazione del bilancio annuale da parte di
societa' di revisione a cio' abilitate o la funzione di controllo
interno/internal audit secondo i requisiti stabiliti dalla
Associazione italiana internal auditor.