Art. 11
Requisiti soggettivi
1. Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dei CAA e delle
societa' di cui esso si avvalgono, non devono:
a) aver riportato condanne, anche non definitive, ne'
provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
b) essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per
reati finanziari;
c) aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni
in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore
agricolo;
d) intrattenere rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o
parziale e di consulenza con le pubbliche amministrazioni.
2. Fermo quanto ulteriormente previsto al successivo art. 12 per
gli operatori addetti allo svolgimento delle attivita' delegate dagli
organismi pagatori, i dipendenti del CAA:
a) non devono intrattenere rapporti di consulenza con pubbliche
amministrazioni e con soggetti privati per le situazioni
confliggenti;
b) possono svolgere le suddette funzioni per un solo CAA.
3. I CAA nominano, con delibera dell'organo amministrativo, un
responsabile tecnico laureato in discipline agrarie ed equipollenti
ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito
agrario o agrotecnico; di cui sia altresi' attestata o
autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due
anni oppure che abbia maturato un'esperienza lavorativa, almeno
biennale, nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa
in favore di operatori agricoli. Il responsabile tecnico puo' essere
nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attivita'
lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni
sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo
dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi
sottostanti ai piani di intervento della Comunita' europea, per
almeno tre anni.