Art. 12
Regole di svolgimento delle funzioni delegate
1. Per lo svolgimento delle attivita' delegate dagli organismi
pagatori in convenzione, i CAA:
impiegano esclusivamente operatori in regime di lavoro dipendente
subordinato a tempo pieno o parziale con il CAA o con le societa'
convenzionate ai sensi dell'art. 17 del presente decreto;
garantiscono la separazione tra le funzioni di ricevibilita'
(verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale),
ricezione e protocollazione delle istanze, delle domande e delle
dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione nei
sistemi informativi di dati e documenti e la funzione di validazione
nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei
soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento
(UE) n. 2022/127.
2. Gli operatori con funzione di «istruttori», per la ricevibilita'
(verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale),
ricezione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni
nell'interesse del produttore, devono avere un titolo di studio in
discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti
agli albi o elenchi tenuti da collegi o ordini professionali, devono
avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore
dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti
alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni
professionali, associazioni di produttori agricoli, centri di
assistenza agricola o relative societa' di servizi.
3. Gli operatori con funzione di «verificatori», per la validazione
nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei
soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento
(UE) n. 127/2022, devono avere un titolo di studio in discipline
agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o
elenchi tenuti da collegi/ordini professionali, devono avere maturato
un'esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore
dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti
alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni
professionali, associazioni di produttori agricoli, CAA o societa'
ausiliarie dei centri di assistenza agricola o relative societa' di
servizi.
4. Gli organismi pagatori mettono a disposizione dei CAA una
procedura informatizzata di tracciamento delle attivita' svolte
complessivamente dagli istruttori e dai verificatori nell'esercizio
delle funzioni delegate.
Nella esecuzione delle attivita' di cui al presente decreto il CAA
garantisce la sicurezza delle informazioni mediante certificazione
ISO 27001.
5. I CAA confermano con periodicita' annuale il mantenimento del
codice etico e del modello organizzativo e di gestione ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 a pena di risoluzione delle
convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle funzioni delegate.
I modelli organizzativi predisposti dal CAA attengono agli obblighi
imposti dal presente decreto anche con riferimento all'obiettivo di
prevenire ipotesi di frodi a danno della finanza pubblica comunitaria
e statale.
6. I CAA si adeguano al Sistema di gestione per la prevenzione
della corruzione predisposto dagli organismi pagatori e/o da Agea
Coordinamento e assicurano l'aggiornamento formativo annuale dei
propri operatori per tutte le attivita' svolte anche con riguardo
alla tematica delle frodi comunitarie.
Al momento dell'acquisizione del mandato scritto ad operare per suo
conto, il CAA presenta all'utente una carta dei servizi contenente
l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti
l'attivita' prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la
possibilita' di sporgere reclami agli organismi pagatori per
eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.
7. Le convenzioni tra i CAA e l'organismo di coordinamento e gli
organismi pagatori, nonche' con le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, possono prevedere, in relazione alle attivita'
oggetto di affidamento, requisiti di capacita' operativa aggiuntivi
rispetto a quelli minimi di cui ai precedenti commi. E' fatta salva
comunque la facolta' per le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano di prevedere ulteriori requisiti minimi di garanzia e di
funzionamento di cui al presente capo II.