Art. 7
Societa' richiedenti
1. Lo statuto delle societa' richiedenti l'autorizzazione ad
operare come CAA prevede lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2 del presente decreto nell'ambito dell'oggetto sociale; le
altre attivita' previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente
svolte devono comunque essere, per contenuto e per finalita',
compatibili con lo svolgimento delle funzioni di CAA.
2. Il capitale sociale delle societa' richiedenti non puo' essere
inferiore a 51.646 euro, salve eventuali deroghe normativamente
previste per il tipo di societa' utilizzata. Il capitale deve
risultare interamente versato.
3. Le quote o le azioni di societa' in possesso della qualifica di
CAA e delle societa' di cui esso si avvale possono essere trasferite
solo a soggetti abilitati alla costituzione di CAA; ugualmente le
operazioni di fusione e di scissione possono attuarsi tra societa' in
possesso della qualifica di CAA.
4. Agli operatori che fanno parte di un CAA e' fatto divieto di
prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche nonche' funzioni
delegate di controllo di cui all'art. 18 del presente decreto; in
particolare e' fatto divieto all'operatore del CAA di validare e
rilasciare domande di finanziamento ed atti amministrativi i cui
allegati siano stati predisposti e sottoscritti dallo stesso
operatore.