Art. 8
Garanzia
1. Al fine di garantire la copertura dei danni diretti ed
indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attivita'
agli organismi pagatori o agli utenti, le societa' richiedenti
stipulano una polizza per la responsabilita' civile, con massimale di
rischio coperto pari almeno ad euro 2.065.827,60. Gli organismi
pagatori o la regione, in relazione al numero, alla consistenza degli
utenti assistiti ed al volume degli aiuti connesso alle domande
presentate, possono richiedere un aumento della garanzia prestata.
2. I CAA e le imprese assicuratrici sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili
della vigilanza, nonche' ad AGEA e agli organismi pagatori
interessati, di ogni circostanza che comporti la riduzione o la
cessazione della garanzia assicurativa. In ogni caso la riduzione non
puo' comportare la previsione di un massimale di rischio coperto
inferiore a 2.065.827,60 euro.
3. AGEA definisce lo schema-tipo della polizza assicurativa di cui
al precedente comma.