Art. 9
Ambito territoriale d'operativita'
1. L'ambito territoriale minimo di operativita' dei CAA coincide
con il territorio della regione o di una provincia autonoma.
2. Il CAA deve possedere strutture operative nella regione in cui
intende operare e dimostrare idonea capacita' operativa in
riferimento alle sedi proprie e delle societa' di servizi impiegate.