Art. 10
Criteri di selezione
1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 15, il soggetto
gestore forma una graduatoria per ciascuna procedura di selezione,
secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di parita'
di punteggio, si applica il criterio cronologico della data di
presentazione della domanda.
2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma
la graduatoria per ciascuna procedura di selezione attribuendo un
punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato secondo
i seguenti criteri:
a) fino a 70 punti sulla base dell'offerta di riduzione
percentuale del contributo massimo concedibile per il progetto, da
assegnare sulla base della seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
1) Roff : e' la percentuale di riduzione del contributo
concedibile offerta dal soggetto proponente;
2) Rmax : e' la percentuale di riduzione massima registrata nel
bando relativo all'ambito di riferimento;
b) fino a 5 punti sulla base della diffusione a livello comunale,
da assegnare secondo la seguente formula:
dove:
Parte di provvedimento in formato grafico
1) Ci : e' il numero di comuni nei quali e' prevista la
realizzazione di almeno una stazione di ricarica;
2) Ctot e' il numero di comuni presenti nell'ambito in
riferimento al quale e' presentato il progetto;
c) fino a 5 punti sulla base della localizzazione
dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
1) Spe : e' il numero di stazioni di ricarica previste presso
parcheggi esistenti;
2) Src : e' il numero di stazioni di ricarica previste presso
stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali;
3) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica previste
per ciascuna procedura di selezione degli ambiti per la quale e'
presentato il progetto.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio P3 , l'installazione di
stazioni di ricarica presso un parcheggio esistente ubicato
all'interno di una stazione di rifornimento concorre alla formazione
del punteggio o come Src o come Spe (double counting non ammesso);
d) fino a 20 punti sulla base del possesso del preventivo di
connessione e del titolo autorizzativo per la realizzazione delle
stazioni di ricarica su suolo pubblico:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
1) Sfull e' il numero di stazioni di ricarica dotate di
preventivo di connessione e di uno dei titoli abilitativi, di cui
all'art. 6, comma 1, lettera f) dal punto I al punto V;
2) Ssp e' il numero di stazioni di ricarica dotate del solo
titolo abilitativo alla realizzazione su suolo pubblico, di cui
all'art. 6, comma 1, lettera f) dal punto I al punto V;
3) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica previste
per ciascuna procedura di selezione degli ambiti per la quale e'
presentato il progetto.
3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite di cui
all'art. 8, comma 2, il soggetto gestore comunica ai soggetti
proponenti il superamento del limite ivi previsto, invitandoli ad
indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art.
15, le procedure di selezione degli ambiti di cui risulterebbero
aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del
predetto limite.
4. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, il soggetto
gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti
beneficiari/attuatori per ciascuna procedura di selezione degli
ambiti al Ministero il quale, entro trenta giorni, la approva e la
pubblica sul proprio sito istituzionale.
5. Entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15,
comunque successivi all'approvazione della graduatoria di cui al
comma 4, il Ministero provvede in ordine alla concessione dei
contributi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i
soggetti beneficiari/attuatori.