Art. 10 Criteri di selezione 1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore forma una graduatoria per ciascuna procedura di selezione, secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di parita' di punteggio, si applica il criterio cronologico della data di presentazione della domanda. 2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma la graduatoria per ciascuna procedura di selezione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato secondo i seguenti criteri: a) fino a 70 punti sulla base dell'offerta di riduzione percentuale del contributo massimo concedibile per il progetto, da assegnare sulla base della seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico dove: 1) Roff : e' la percentuale di riduzione del contributo concedibile offerta dal soggetto proponente; 2) Rmax : e' la percentuale di riduzione massima registrata nel bando relativo all'ambito di riferimento; b) fino a 5 punti sulla base della diffusione a livello comunale, da assegnare secondo la seguente formula: dove: Parte di provvedimento in formato grafico 1) Ci : e' il numero di comuni nei quali e' prevista la realizzazione di almeno una stazione di ricarica; 2) Ctot e' il numero di comuni presenti nell'ambito in riferimento al quale e' presentato il progetto; c) fino a 5 punti sulla base della localizzazione dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico dove: 1) Spe : e' il numero di stazioni di ricarica previste presso parcheggi esistenti; 2) Src : e' il numero di stazioni di ricarica previste presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali; 3) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica previste per ciascuna procedura di selezione degli ambiti per la quale e' presentato il progetto. Ai fini dell'attribuzione del punteggio P3 , l'installazione di stazioni di ricarica presso un parcheggio esistente ubicato all'interno di una stazione di rifornimento concorre alla formazione del punteggio o come Src o come Spe (double counting non ammesso); d) fino a 20 punti sulla base del possesso del preventivo di connessione e del titolo autorizzativo per la realizzazione delle stazioni di ricarica su suolo pubblico: Parte di provvedimento in formato grafico dove: 1) Sfull e' il numero di stazioni di ricarica dotate di preventivo di connessione e di uno dei titoli abilitativi, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) dal punto I al punto V; 2) Ssp e' il numero di stazioni di ricarica dotate del solo titolo abilitativo alla realizzazione su suolo pubblico, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) dal punto I al punto V; 3) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica previste per ciascuna procedura di selezione degli ambiti per la quale e' presentato il progetto. 3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite di cui all'art. 8, comma 2, il soggetto gestore comunica ai soggetti proponenti il superamento del limite ivi previsto, invitandoli ad indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15, le procedure di selezione degli ambiti di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite. 4. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari/attuatori per ciascuna procedura di selezione degli ambiti al Ministero il quale, entro trenta giorni, la approva e la pubblica sul proprio sito istituzionale. 5. Entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15, comunque successivi all'approvazione della graduatoria di cui al comma 4, il Ministero provvede in ordine alla concessione dei contributi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i soggetti beneficiari/attuatori.