Art. 9 Procedure di selezione 1. Le risorse di cui all'art. 3 sono assegnate all'esito di procedure di selezione nel biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2 e negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15. 2. Gli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15 prevedono procedure di selezione riferite a ciascun ambito o accorpamenti di due o piu' ambiti e stabiliscono il numero complessivo di stazioni previste per ciascun ambito e lotto, il numero minimo di stazioni di ricarica da realizzare in ciascun lotto e, conseguentemente, il numero massimo di soggetti beneficiari/attuatori per ciascun ambito, nonche' le prescrizioni per il dimensionamento delle proposte progettuali. 3. Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', della piu' ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonche' secondo modalita' non discriminatorie definite ai sensi dell'art. 15. 4. I soggetti proponenti indicano nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto: a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%; b) il numero di stazioni di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15 con riferimento a ciascun ambito e lotto. 5. I soggetti proponenti presentano l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto nei termini e secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'art. 15. 6. Le risorse non assegnate a seguito di una procedura di selezione possono essere nuovamente messe a gara tramite successiva procedura di selezione nell'ambito dello stesso anno, o eventualmente riallocate dal Ministero, tramite provvedimento della Direzione generale competente, nell'ambito dell'anno successivo, modificando lo stanziamento complessivo delle risorse di cui all'art. 3, comma 2.