Art. 9 
 
                       Procedure di selezione 
 
  1. Le risorse  di  cui  all'art.  3  sono  assegnate  all'esito  di
procedure di selezione nel biennio 2023-2024  e  sono  ripartite  per
ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2 e negli avvisi
pubblici di cui al successivo art. 15. 
  2. Gli avvisi pubblici di  cui  al  successivo  art.  15  prevedono
procedure di selezione riferite a ciascun ambito  o  accorpamenti  di
due o piu' ambiti e stabiliscono il numero  complessivo  di  stazioni
previste per ciascun ambito e lotto, il numero minimo di stazioni  di
ricarica da realizzare  in  ciascun  lotto  e,  conseguentemente,  il
numero massimo di soggetti beneficiari/attuatori per ciascun  ambito,
nonche'  le  prescrizioni  per  il  dimensionamento  delle   proposte
progettuali. 
  3. Le procedure di selezione si svolgono in  forma  telematica  nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', della  piu'  ampia
partecipazione e della  tutela  della  concorrenza,  nonche'  secondo
modalita' non discriminatorie definite ai sensi dell'art. 15. 
  4. I soggetti proponenti indicano  nell'istanza  di  ammissione  al
beneficio di cui al presente decreto: 
    a)  la  riduzione  percentuale  del   costo   specifico   massimo
ammissibile di cui all'art. 7, comma  1,  che  intendono  richiedere,
comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%; 
    b) il numero di stazioni di ricarica  che  intendono  realizzare,
comunque  non  inferiore  ai  valori  minimi  indicati  negli  avvisi
pubblici di cui al successivo  art.  15  con  riferimento  a  ciascun
ambito e lotto. 
  5. I soggetti proponenti  presentano  l'istanza  di  ammissione  al
beneficio di cui  al  presente  decreto  nei  termini  e  secondo  le
modalita' stabilite ai sensi dell'art. 15. 
  6. Le risorse non assegnate a seguito di una procedura di selezione
possono essere nuovamente messe a gara tramite  successiva  procedura
di  selezione  nell'ambito  dello  stesso   anno,   o   eventualmente
riallocate  dal  Ministero,  tramite  provvedimento  della  Direzione
generale competente, nell'ambito dell'anno successivo, modificando lo
stanziamento complessivo delle risorse di cui all'art. 3, comma 2.