Art. 9
Procedure di selezione
1. Le risorse di cui all'art. 3 sono assegnate all'esito di
procedure di selezione nel biennio 2023-2024 e sono ripartite per
ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2 e negli avvisi
pubblici di cui al successivo art. 15.
2. Gli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15 prevedono
procedure di selezione riferite a ciascun ambito o accorpamenti di
due o piu' ambiti e stabiliscono il numero complessivo di stazioni
previste per ciascun ambito e lotto, il numero minimo di stazioni di
ricarica da realizzare in ciascun lotto e, conseguentemente, il
numero massimo di soggetti beneficiari/attuatori per ciascun ambito,
nonche' le prescrizioni per il dimensionamento delle proposte
progettuali.
3. Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', della piu' ampia
partecipazione e della tutela della concorrenza, nonche' secondo
modalita' non discriminatorie definite ai sensi dell'art. 15.
4. I soggetti proponenti indicano nell'istanza di ammissione al
beneficio di cui al presente decreto:
a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo
ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere,
comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%;
b) il numero di stazioni di ricarica che intendono realizzare,
comunque non inferiore ai valori minimi indicati negli avvisi
pubblici di cui al successivo art. 15 con riferimento a ciascun
ambito e lotto.
5. I soggetti proponenti presentano l'istanza di ammissione al
beneficio di cui al presente decreto nei termini e secondo le
modalita' stabilite ai sensi dell'art. 15.
6. Le risorse non assegnate a seguito di una procedura di selezione
possono essere nuovamente messe a gara tramite successiva procedura
di selezione nell'ambito dello stesso anno, o eventualmente
riallocate dal Ministero, tramite provvedimento della Direzione
generale competente, nell'ambito dell'anno successivo, modificando lo
stanziamento complessivo delle risorse di cui all'art. 3, comma 2.