Art. 9
Procedure di selezione
1. Le risorse di cui all'art. 3 sono assegnate all'esito di
procedure di selezione nel biennio 2023-2024 e sono ripartite per
ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2 e negli avvisi
pubblici di cui al successivo art. 15.
2. Gli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15 prevedono
procedure di selezione riferite a ciascun ambito o lotto o
accorpamenti di due o piu' ambiti o lotti e stabiliscono il numero
complessivo di stazioni previste per ciascun ambito e lotto, il
numero minimo di stazioni di ricarica da realizzare in ciascun lotto
e, conseguentemente, il numero massimo di soggetti
beneficiari/attuatori, nonche' le regole per il dimensionamento delle
proposte progettuali.
3. Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', della piu' ampia
partecipazione e della tutela della concorrenza, nonche' secondo
modalita' non discriminatorie, definite ai sensi dell'art. 15.
4. I soggetti proponenti indicano nell'istanza di ammissione al
beneficio di cui al presente decreto:
a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo
ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere,
comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%;
b) il numero di stazioni di ricarica che intendono realizzare,
comunque non inferiore ai valori minimi indicati negli avvisi
pubblici di cui al successivo art. 15 con riferimento a ciascun
ambito e lotto.
5. I soggetti proponenti presentano l'istanza di ammissione al
beneficio di cui al presente decreto nei termini e secondo le
modalita' stabilite ai sensi dell'art. 15.
6. Le risorse non assegnate a seguito di una procedura di selezione
possono essere nuovamente messe a gara tramite successiva procedura
di selezione nell'ambito dello stesso anno, o eventualmente
riallocate dal Ministero, tramite provvedimento della Direzione
generale competente, nell'ambito dell'anno successivo, modificando lo
stanziamento complessivo delle risorse di cui all'art. 3, comma 2.