Art. 9 
 
                       Procedure di selezione 
 
  1. Le risorse  di  cui  all'art.  3  sono  assegnate  all'esito  di
procedure di selezione nel biennio 2023-2024  e  sono  ripartite  per
ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2 e negli avvisi
pubblici di cui al successivo art. 15. 
  2. Gli avvisi pubblici di  cui  al  successivo  art.  15  prevedono
procedure  di  selezione  riferite  a  ciascun  ambito  o   lotto   o
accorpamenti di due o piu' ambiti o lotti e  stabiliscono  il  numero
complessivo di stazioni previste  per  ciascun  ambito  e  lotto,  il
numero minimo di stazioni di ricarica da realizzare in ciascun  lotto
e,    conseguentemente,    il    numero    massimo    di     soggetti
beneficiari/attuatori, nonche' le regole per il dimensionamento delle
proposte progettuali. 
  3. Le procedure di selezione si svolgono in  forma  telematica  nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', della  piu'  ampia
partecipazione e della  tutela  della  concorrenza,  nonche'  secondo
modalita' non discriminatorie, definite ai sensi dell'art. 15. 
  4. I soggetti proponenti indicano  nell'istanza  di  ammissione  al
beneficio di cui al presente decreto: 
    a)  la  riduzione  percentuale  del   costo   specifico   massimo
ammissibile di cui all'art. 7, comma  1,  che  intendono  richiedere,
comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%; 
    b) il numero di stazioni di ricarica  che  intendono  realizzare,
comunque  non  inferiore  ai  valori  minimi  indicati  negli  avvisi
pubblici di cui al successivo  art.  15  con  riferimento  a  ciascun
ambito e lotto. 
  5. I soggetti proponenti  presentano  l'istanza  di  ammissione  al
beneficio di cui  al  presente  decreto  nei  termini  e  secondo  le
modalita' stabilite ai sensi dell'art. 15. 
  6. Le risorse non assegnate a seguito di una procedura di selezione
possono essere nuovamente messe a gara tramite  successiva  procedura
di  selezione  nell'ambito  dello  stesso   anno,   o   eventualmente
riallocate  dal  Ministero,  tramite  provvedimento  della  Direzione
generale competente, nell'ambito dell'anno successivo, modificando lo
stanziamento complessivo delle risorse di cui all'art. 3, comma 2.