Art. 7 
 
               Disposizioni urgenti in materia fiscale 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio  2000,
n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024  e
a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data. 
  2. Agli atti di cui al comma 1 si  applica  la  disciplina  vigente
prima del 30 aprile 2024. 
  3. ((Qualora l'Amministrazione finanziaria o  gli  enti  impositori
territoriali abbiano)), prima della data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, comunicato al contribuente lo schema d'atto di  cui
all'articolo 6-bis della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  agli  atti
emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica  comunque  la
proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo,
del medesimo articolo. 
  4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attivita'  di
alimentazione  degli  archivi  relativi  agli  aiuti  di  Stato,  con
riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto  alla
((pandemia di COVID-19)),  all'articolo  35,  comma  1,  lettere  b),
b-bis) e b-ter), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i  termini  del
31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024. 
  5. All'articolo 10 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente 
  «1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica  agli  operatori
che violano gli obblighi di trasmissione previsti  dall'articolo  22,
comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157.
La sanzione di cui al primo periodo e'  applicata  per  ogni  omesso,
tardivo o errato ((invio dei dati)) e non si  applica  l'articolo  12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.». 
  6.  All'articolo  3,  comma  12-undecies,  del  ((decreto-legge  30
dicembre)) 2023, n. 215, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 febbraio  2024,  n.  18,  le  parole:  «31  marzo  2024»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:  «31  maggio  2024»  e  le
parole: «1° aprile 2024», sono sostituite dalle seguenti: «1°  giugno
2024». 
  7. I soggetti che, entro il termine  del  30  settembre  2023,  non
hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle  violazioni
di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, riguardanti  le  dichiarazioni  validamente  presentate
relative al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre  2021  e  ai
periodi  d'imposta  precedenti,  possono  comunque   procedere   alla
predetta regolarizzazione, fermo restando  il  rispetto  delle  altre
condizioni e modalita' ivi previste,  se  entro  il  31  maggio  2024
versano  le  somme  dovute  in  un'unica  soluzione  e  rimuovono  le
irregolarita' od omissioni. In alternativa al pagamento  in  un'unica
soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare,  entro
il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate  previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  e
le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli  interessi  nella
misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro  i
termini  previsti  dal  medesimo  comma  174.   In   tal   caso,   la
regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle  somme  dovute
entro il 31  maggio  2024  e  la  rimozione  delle  irregolarita'  od
omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in
parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio
2024,  entro  il  termine  di  pagamento  della   ((rata   successiva
comporta)) la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione
a ruolo degli importi ancora dovuti, nonche' della  sanzione  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,
applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e  degli  interessi
nella misura prevista all'articolo  20  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data
del 1° giugno 2024. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  1,
comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  ((7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del  decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «entro il 30 luglio  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».)) 
  ((7-ter. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18  ottobre
2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2023, n. 191, le parole: «entro la scadenza del 30 giugno 2024»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «entro  la  scadenza  del  30  settembre
2024».)) 
  ((7-quater. Per l'anno 2024, il  termine  del  30  aprile  previsto
dall'articolo 3, comma 5-quinquies,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i  termini
di pagamento delle rate gia' stabiliti con regolamento comunale. Sono
in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui  al  medesimo
articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge  n.  228  del  2021,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   15   del   2022,
eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6-bis  della  legge
          27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di  statuto
          dei diritti del contribuente): 
                «Art. 6-bis (Principio  del  contraddittorio).  -  1.
          Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  tutti   gli   atti
          autonomamente  impugnabili  dinanzi   agli   organi   della
          giurisdizione  tributaria  sono  preceduti,   a   pena   di
          annullabilita',  da   un   contraddittorio   informato   ed
          effettivo ai sensi del presente articolo. 
                2. Non sussiste  il  diritto  al  contraddittorio  ai
          sensi del presente articolo  per  gli  atti  automatizzati,
          sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e  di
          controllo  formale  delle  dichiarazioni  individuati   con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche'
          per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. 
                3.     Per     consentire     il      contradditorio,
          l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con
          modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo  schema
          di atto di cui  al  comma  1,  assegnando  un  termine  non
          inferiore a  sessanta  giorni  per  consentirgli  eventuali
          controdeduzioni  ovvero,  su  richiesta,  per  accedere  ed
          estrarre copia degli atti  del  fascicolo.  L'atto  non  e'
          adottato prima della scadenza del termine di cui  al  primo
          periodo. Se la scadenza di tale  termine  e'  successiva  a
          quella del termine di decadenza  per  l'adozione  dell'atto
          conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine  assegnato
          per l'esercizio del contraddittorio e il  predetto  termine
          di decadenza decorrono  meno  di  centoventi  giorni,  tale
          ultimo termine  e'  posticipato  al  centoventesimo  giorno
          successivo alla data di scadenza del termine  di  esercizio
          del contraddittorio. 
                4.  L'atto  adottato  all'esito  del  contraddittorio
          tiene conto  delle  osservazioni  del  contribuente  ed  e'
          motivato con riferimento  a  quelle  che  l'Amministrazione
          ritiene di non accogliere.» 
              -  Il  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218
          (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione  giudiziale)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   35   del
          decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2022,  n.122  (Misure
          urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
          del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
          disposizioni finanziarie e sociali): 
                «Art.  35  (Proroga  dei  termini   in   materia   di
          registrazione degli aiuti di Stato  COVID-19  nel  Registro
          nazionale aiuti, della  presentazione  della  dichiarazione
          IMU anno di imposta 2021  e  della  Commissione  consultiva
          tecnico-scientifica  e  del  Comitato  prezzi  e   rimborso
          operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, nonche'  in
          materia di validita' dell'iscrizione nell'elenco  nazionale
          dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli
          altri enti del Servizio sanitario nazionale e in materia di
          durata  in  carica  della  Commissione  tecnica  del  Fondo
          indennizzo risparmiatori). - 1. Con riferimento agli  aiuti
          non  subordinati   all'emanazione   di   provvedimenti   di
          concessione o di  autorizzazione  alla  fruizione  comunque
          denominati,   ovvero    subordinati    all'emanazione    di
          provvedimenti  di  concessione  o  di  autorizzazione  alla
          fruizione  comunque  denominati  il  cui  importo  non   e'
          determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito
          della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali
          nella quale sono dichiarati, i termini di cui  all'articolo
          10, comma 1, secondo  periodo,  del  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche
          agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115,
          in scadenza: 
                  a) dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre
          2023; 
                  b) dal 1° gennaio 2023  al  30  giugno  2023,  sono
          prorogati al 31 marzo 2024; 
                  b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono
          prorogati al 31 marzo 2024; 
                  b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024,  sono
          prorogati al 30 settembre 2024. 
                2. La proroga di cui  al  comma  1  si  applica  alla
          registrazione nel Registro  nazionale  degli  aiuti  Stato,
          nonche'  nei   registri   aiuti   di   Stato   SIAN-Sistema
          Informativo  Agricolo  Nazionale  e  SIPA-Sistema  Italiano
          della Pesca e dell'Acquacoltura, degli  aiuti  riconosciuti
          ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della
          Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)  1863  final,
          recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato
          a  sostegno  dell'economia   nell'attuale   emergenza   del
          Covid-19", e successive modificazioni. 
                3. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge
          28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  le  parole  "31
          dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
          2023". 
                4.   Il   termine   per   la   presentazione    della
          dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di  cui
          all'articolo 1, commi 769 e 770, della  legge  27  dicembre
          2019,  n.  160,  relativa  all'anno  di  imposta  2021   e'
          prorogato al 30 giugno 2023. 
                5. All'articolo 38,  comma  1,  del  decreto-legge  6
          novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole "30 giugno  2022"
          sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2022". 
                5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge  30
          dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno  2022"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
                5-ter. Con riferimento  all'esigenza  di  definire  i
          procedimenti   concernenti   le   istanze   di   indennizzo
          presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge
          30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma  63,  della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 luglio 2022"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Violazione degli obblighi  degli  operatori
          finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
          delle  notizie  e  dei   documenti   richiesti   ai   sensi
          dell'articolo 32, primo comma, numero 7,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          nell'esercizio dei poteri inerenti  all'accertamento  delle
          imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i
          documenti  trasmessi  non  rispondono  al   vero   o   sono
          incompleti, si applica la sanzione amministrativa  da  euro
          2.000 a euro 21.000. Si considera  omessa  la  trasmissione
          non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta
          alla meta' se la trasmissione avviene nei  quindici  giorni
          successivi. 
                1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
          caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
          dall'articolo 7, sesto comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
                1-ter.La sanzione prevista al comma 1 si applica agli
          operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti
          dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge
          26 ottobre 2019, n.  124,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al
          primo periodo e'  applicata  per  ogni  omesso,  tardivo  o
          errato invio dei dati e non si applica  l'articolo  12  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
                2. La sanzione prevista nel comma 1  si  applica  nel
          caso di violazione degli obblighi inerenti  alle  richieste
          rivolte alle societa'  ed  enti  di  assicurazione  e  alle
          societa'   ed   enti   che   effettuano   istituzionalmente
          riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
          di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in  forma
          fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane. 
                3. Si  presume  che  autori  della  violazione  siano
          coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di
          risposta, i legali rappresentanti della banca,  societa'  o
          ente. 
                4. All'irrogazione delle sanzioni provvede  l'ufficio
          competente  in   relazione   al   domicilio   fiscale   del
          contribuente al quale si riferisce la richiesta.» 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   3,   comma
          12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre  2023,  n.  215,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024
          (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Proroga di termini in  materia  economica  e
          finanziaria). - 1. - 12-decies 
                12-undecies. Le disposizioni dell'articolo  1,  commi
          da 174 a 178, della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  in
          materia  di  regolarizzazione  di  dichiarazioni   fiscali,
          tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e
          2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  26  maggio  2023,  n.  56,  si
          applicano,  per  quanto  non  diversamente   previsto   dal
          presente  comma,  anche  alle  violazioni  riguardanti   le
          dichiarazioni validamente presentate  relative  al  periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.  A  tale  fine,  il
          versamento delle somme dovute  puo'  essere  effettuato  in
          un'unica soluzione  entro  il  31  maggio  2024  ovvero  in
          quattro rate di pari importo da  versare,  rispettivamente,
          entro il 31 maggio 2024, entro il 30 giugno 2024, entro  il
          30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al
          presente comma si perfeziona con il  versamento  di  quanto
          dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della
          prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle
          irregolarita'  od  omissioni.  In  caso  di  decadenza  dal
          beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1,  comma
          175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi
          previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          si applicano con decorrenza dal  1°  giugno  2024.  Restano
          validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          non si da' luogo a rimborso. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  174  a
          178, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «1. - 173. Omissis 
                174.  Con   riferimento   ai   tributi   amministrati
          dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
          definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a  173,
          riguardanti   le   dichiarazioni   validamente   presentate
          relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2021
          e  a   periodi   d'imposta   precedenti,   possono   essere
          regolarizzate con  il  pagamento  di  un  diciottesimo  del
          minimo edittale delle sanzioni  irrogabili  previsto  dalla
          legge,  oltre  all'imposta  e  agli  interessi  dovuti.  Il
          versamento delle somme dovute ai sensi  del  primo  periodo
          puo' essere effettuato in otto rate  di  pari  importo  con
          scadenza della prima rata fissata  al  30  settembre  2023.
          Sulle   rate   successive   alla   prima,    da    versare,
          rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il  30  novembre
          2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il  30  giugno
          2024, il 30 settembre 2024 e  il  20  dicembre  2024,  sono
          dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
          regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
          a 178 e' consentita  sempreche'  le  violazioni  non  siano
          state gia' contestate, alla data del versamento  di  quanto
          dovuto o della prima rata, con  atto  di  liquidazione,  di
          accertamento  o  di  recupero,  di   contestazione   e   di
          irrogazione delle sanzioni, comprese  le  comunicazioni  di
          cui all'articolo 36-ter del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
          si perfeziona con il versamento  di  quanto  dovuto  ovvero
          della prima rata entro  il  30  settembre  2023  e  con  la
          rimozione delle  irregolarita'  od  omissioni.  Il  mancato
          pagamento,  in  tutto  o  in  parte,  di  una  delle   rate
          successive alla prima entro il termine di  pagamento  della
          rata successiva comporta la decadenza dal  beneficio  della
          rateazione e l'iscrizione  a  ruolo  degli  importi  ancora
          dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
          residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
          misura prevista all'articolo 20 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con  decorrenza
          dalla data del 30  settembre  2023.  In  tali  ipotesi,  la
          cartella di pagamento deve essere  notificata,  a  pena  di
          decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
          quello di decadenza della rateazione. 
                176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
          contribuenti per l'emersione  di  attivita'  finanziarie  e
          patrimoniali costituite o  detenute  fuori  del  territorio
          dello Stato. 
                177. Restano validi i  ravvedimenti  gia'  effettuati
          alla data di entrata in vigore della presente legge  e  non
          si da' luogo a rimborso. 
                178. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate  possono  essere  definite  le  modalita'  di
          attuazione dei commi da 174 a 177. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471  (Riforma   delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art. 13 (Ritardati od omessi  versamenti  diretti  e
          altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
          esegue, in tutto o in parte, alle  prescritte  scadenze,  i
          versamenti  in  acconto,   i   versamenti   periodici,   il
          versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione, detratto in  questi  casi  l'ammontare
          dei  versamenti  periodici  e  in  acconto,  ancorche'  non
          effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa  pari  al
          trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
          in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
          rilevati in sede di controllo della dichiarazione  annuale,
          risulti  una  maggiore  imposta  o  una  minore   eccedenza
          detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo  non
          superiore a novanta giorni, la sanzione  di  cui  al  primo
          periodo  e'  ridotta  alla  meta'.   Salva   l'applicazione
          dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, per i versamenti  effettuati  con  un  ritardo  non
          superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al  secondo
          periodo e' ulteriormente ridotta a un  importo  pari  a  un
          quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
                2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei  casi
          di  liquidazione  della  maggior  imposta  ai  sensi  degli
          articoli 36-bis e 36-ter del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   ai   sensi
          dell'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                3. Fuori dei casi di tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresi'  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto. 
                4. Nel caso di  utilizzo  di  un'eccedenza  o  di  un
          credito d'imposta esistenti in misura  superiore  a  quella
          spettante o  in  violazione  delle  modalita'  di  utilizzo
          previste   dalle   leggi   vigenti   si   applica,    salva
          l'applicazione di disposizioni speciali, la  sanzione  pari
          al trenta per cento del credito utilizzato. 
                5. Nel caso di utilizzo in compensazione  di  crediti
          inesistenti  per  il  pagamento  delle  somme   dovute   e'
          applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
          misura dei crediti stessi. Per  le  sanzioni  previste  nel
          presente comma, in nessun caso si  applica  la  definizione
          agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17,  comma
          2, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472.  Si
          intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
          in tutto o in parte, il presupposto costitutivo  e  la  cui
          inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
          agli articoli 36-bis e 36-ter del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  all'articolo
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633. 
                6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo  11,  comma
          7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
          dalla   dichiarazione   annuale   dell'ente   o    societa'
          controllante ovvero delle societa' controllate,  compensate
          in tutto o in parte con somme che avrebbero  dovuto  essere
          versate dalle altre  societa'  controllate  o  dall'ente  o
          societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, si applica la sanzione  di  cui  al  comma  1
          quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del  medesimo
          decreto e' presentata oltre il termine  di  novanta  giorni
          dalla  scadenza  del   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione annuale. 
                7. Le sanzioni previste nel presente articolo non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
                «Art.  20  (Interessi  per  ritardata  iscrizione   a
          ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute  in
          base  alla  liquidazione  ed  al  controllo  formale  della
          dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
          partire dal giorno successivo  a  quello  di  scadenza  del
          pagamento e fino alla data di  consegna  al  concessionario
          dei  ruoli  nei  quali  tali  imposte  sono  iscritte,  gli
          interessi al tasso del 4 per cento annuo. Nel caso  in  cui
          le imposte o le maggiori imposte sono dovute in  esecuzione
          di accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati
          esteri a seguito delle procedure amichevoli  interpretative
          a carattere generale previste dalle Convenzioni  contro  le
          doppie imposizioni sui redditi, gli  interessi  di  cui  al
          periodo precedente si applicano a decorrere dalla data  dei
          predetti accordi.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  9,  del
          decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215,
          (Misure urgenti in materia economica e  fiscale,  a  tutela
          del lavoro e per esigenze  indifferibili)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale).  -
          1. - 8. Omissis 
                9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura
          di riversamento spontaneo del credito d'imposta di  cui  al
          comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle
          entrate entro il 31 ottobre 2024, specificando il periodo o
          i periodi d'imposta di maturazione  del  credito  d'imposta
          per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito
          oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed
          elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese
          ammissibili. Il contenuto e le  modalita'  di  trasmissione
          del  modello  di  comunicazione   per   la   richiesta   di
          applicazione della procedura sono definiti con uno  o  piu'
          provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1-bis, del
          decreto-legge 18 ottobre  2023,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Misure
          urgenti in materia economica e  fiscale,  in  favore  degli
          enti territoriali, a  tutela  del  lavoro  e  per  esigenze
          indifferibili) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Disposizioni urgenti in tema di procedure di
          riversamento del credito d'imposta per attivita' di ricerca
          e sviluppo). -  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  21
          ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 9: 
                    1) al primo periodo,  le  parole:  "entro  il  30
          novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
          luglio 2024"; 
                    2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
          "Il contenuto e le modalita' di trasmissione del modello di
          comunicazione  per  la  richiesta  di  applicazione   della
          procedura sono definiti con uno o  piu'  provvedimenti  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate."; 
                  b) al comma 10: 
                    1)  le  parole:  "entro  il  16  dicembre  2023",
          ovunque ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  "entro
          il 16 dicembre 2024"; 
                    2) al secondo periodo, le parole:  "entro  il  16
          dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025" sono sostituite  dalle
          seguenti: "entro il 16  dicembre  2025  e  il  16  dicembre
          2026"; 
                    3) al terzo periodo, le parole "a  decorrere  dal
          17  dicembre  2023"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a
          decorrere dal 17 dicembre 2024"; 
                  c) al comma 11, secondo  periodo,  le  parole:  "17
          dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre
          2024"; 
                  d) al comma 12, dopo le parole: "al  comma  10"  e'
          inserito il seguente periodo: "In  deroga  all'articolo  3,
          comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine  di
          decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di
          ogni altro provvedimento impositivo,  e'  prorogato  di  un
          anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui  al  comma
          7, utilizzati negli anni 2016 e 2017". 
                1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma  7,
          del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,  n.  215,  che
          hanno gia' presentato richiesta telematica di accesso  alla
          procedura  di  riversamento  del  credito   d'imposta   per
          investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo e non hanno
          ancora effettuato  il  versamento  dell'unica  soluzione  o
          della  prima  rata  possono   revocare   integralmente   la
          richiesta entro la scadenza del 30 settembre 2024,  secondo
          le  modalita'  definite  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presento decreto. Anche in caso di revoca, resta  ferma
          l'applicazione  della  proroga  prevista  dall'articolo  5,
          comma 12,  ultimo  periodo,  del  citato  decreto-legge  21
          ottobre 2021, n. 146. 
                2.  Alle  minori  entrate  derivanti   dal   presente
          articolo, pari a 33 milioni di euro per  l'anno  2023  e  a
          10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024  e  2025,
          si provvede ai sensi dell'articolo 23.» 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   3,   comma
          5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre  2021,  n.  228,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio
          2022, n. 15 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini
          legislativi): 
                «Art. 3 (Proroga di termini in  materia  economica  e
          finanziaria). - 1. - 5-quater. Omissis 
                5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in
          deroga all'articolo 1, comma 683, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, possono  approvare  i  piani  finanziari  del
          servizio di gestione dei rifiuti urbani,  le  tariffe  e  i
          regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva  entro
          il termine del 30 aprile di ciascun anno.  Nell'ipotesi  in
          cui  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
          previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile
          dell'anno di riferimento,  il  termine  per  l'approvazione
          degli atti di cui al primo periodo coincide con quello  per
          la deliberazione del bilancio di  previsione.  In  caso  di
          approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi  alla
          TARI  o  alla  tariffa  corrispettiva  in  data  successiva
          all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione,  il
          comune provvede ad effettuare le conseguenti  modifiche  in
          occasione della prima variazione utile. 
                Omissis.»