Art. 7 bis 
 
((Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della
  legge n. 212 del 2000, in materia di  ambito  di  applicazione  del
  contraddittorio preventivo)) 
 
  ((1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000,  n.
212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente  agli
atti  recanti  una  pretesa  impositiva,  autonomamente   impugnabili
dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non  a  quelli
per i quali la normativa prevede specifiche forme  di  interlocuzione
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente ne' agli atti  di
recupero  conseguenti  al  disconoscimento  di  crediti  di   imposta
inesistenti.)) 
  ((2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000,  n.
212, si interpreta nel senso  che  tra  gli  atti  per  i  quali  non
sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresi'  quelli  di
diniego di istanze  di  rimborso,  in  funzione  anche  del  relativo
valore.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 6-bis della  legge  27  luglio
          2000, n.  212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto  dei
          diritti del  contribuente)  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 7.