Art. 8 
 
       Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria 
 
  1. All'articolo 51 del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 2-quater, e' inserito il seguente: 
    «2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali indicati  al
comma 1, il Consiglio di presidenza della  giustizia  tributaria,  al
fine di assicurare la sicurezza, la continuita'  e  lo  sviluppo  del
sistema  informatico  del   governo   autonomo   della   magistratura
tributaria, si avvale della societa' di cui  all'articolo  83,  comma
15, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». 
  2. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in  presenza  di
richiesta da parte di una regione ((del  riversamento))  diretto,  ai
sensi dell'articolo 9, comma 1,  del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, del gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale
riferita ai tributi propri derivati  e  alle  addizionali  alle  basi
imponibili  dei  tributi  erariali,  di  cui  al   medesimo   decreto
legislativo n. 68 del 2011, puo'  procedere,  unitamente  all'Agenzia
delle entrate e  previo  parere  dell'Avvocatura  dello  Stato,  alla
stipulazione di un'intesa con la regione  medesima,  che  preveda  il
pagamento da parte dello Stato della misura  del  90  per  cento  del
capitale dovuto, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine
agli  accessori  e  alle  spese  legali.   ((Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione  del  presente   comma))   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione
amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione dei  rilevanti
impegni derivanti dall'attuazione della riforma  dell'amministrazione
fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e  dalla
((legge)) 9 agosto 2023, n.  111,  le  risorse  variabili  dei  fondi
risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia  delle
entrate  e  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei   monopoli   ((sono
incrementate rispettivamente)) di 38 milioni di euro e di 13  milioni
di euro ((per ciascuno degli anni  2023  e  2024)),  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017,  n.  75.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2024 e 2025. Ai relativi  oneri,  pari  a  51  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo  62,  comma  1,
del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n.  209.  Conseguentemente,
l'Agenzia delle entrate e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli
provvedono a  versare  all'entrata  del  ((bilancio  dello  Stato  le
somme)) accantonate nei  propri  bilanci,  destinate  al  trattamento
economico accessorio, in eccedenza rispetto  a  quanto  previsto  dal
citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio  2017,
n. 75. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   51   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  51  (Attivita'  informatiche  in   favore   di
          organismi pubblici). - 1. Al fine di migliorare l'efficacia
          e l'efficienza dell'azione amministrativa  ed  al  fine  di
          favorire la sinergia tra processi  istituzionali  afferenti
          ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi
          e dei  processi  attraverso  interventi  di  consolidamento
          delle   infrastrutture,   razionalizzazione   dei   sistemi
          informativi e interoperabilita'  tra  le  banche  dati,  in
          coerenza  con  le  strategie  del   Piano   triennale   per
          l'informatica nella pubblica amministrazione,  la  Societa'
          di cui all'articolo 83,  comma  15,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2008,  n.  133,  puo'   offrire   servizi
          informatici strumentali al raggiungimento  degli  obiettivi
          propri delle pubbliche  amministrazioni  e  delle  societa'
          pubbliche  da  esse  controllate  indicate  al   comma   2.
          L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi  sono
          definiti in apposita convenzione. 
                2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
          comma  1,  possono  avvalersi   della   Societa'   di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
                  a) la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  al
          fine di completare e accelerare la trasformazione  digitale
          della propria organizzazione, assicurando la sicurezza,  la
          continuita' e lo sviluppo del sistema informatico; 
                  b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare  la
          sicurezza,  la  continuita'  e  lo  sviluppo  del   sistema
          informatico della giustizia amministrativa; 
                  c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di  assicurare
          la sicurezza, la continuita'  e  lo  sviluppo  del  sistema
          informatico,  anche  per  il  necessario   adeguamento   ai
          processi telematici; 
                  d) l'amministrazione di cui  all'articolo  3  della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere  dal  1°  gennaio
          2020, al  fine  di  rendere  effettive  le  norme  relative
          all'istituzione di un "sistema comunitario di  monitoraggio
          e di informazione sul  traffico  navale",  ivi  incluso  il
          sistema denominato Port Management and  Information  System
          (PMIS)  inerente  alla  digitalizzazione  dei  procedimenti
          amministrativi  afferenti  alle  attivita'   portuali,   da
          realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima,  nonche'
          di   sviluppare,   mediante   utilizzo    degli    ordinari
          stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
          attivita' della stessa amministrazione marittima; 
                  e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  al  fine
          di assicurare e implementare le possibili  sinergie  con  i
          sistemi informativi del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e dell'Agenzia del demanio; 
                  f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2,  del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al  fine
          di favorire la diffusione, l'evoluzione,  l'integrazione  e
          le  possibili  sinergie   delle   piattaforme   immateriali
          abilitanti la digitalizzazione della PA, di  cui  al  Piano
          Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
          razionalizzando  le   infrastrutture   sottostanti   e   le
          modalita' di realizzazione; 
                  f-bis) il Ministero dell'istruzione,  con  riguardo
          alla  gestione  e  allo  sviluppo   del   proprio   sistema
          informativo,  anche  per  le  esigenze  delle   istituzioni
          scolastiche ed educative statali nonche'  per  la  gestione
          giuridica ed economica del relativo personale; 
                  f-ter) l'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale
          (ACN), di cui all'articolo 5 del  decreto-legge  14  giugno
          2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
          agosto 2021, n. 109,  con  riguardo  alla  sicurezza,  alla
          continuita'  e  allo  sviluppo  del   sistema   informatico
          necessario   per    l'esercizio    dei    propri    compiti
          istituzionali; 
                  f-quater) il Ministero della salute, al fine  della
          realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari  (EDS)  di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,
          n. 221; 
                  f-quinquies)  l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali  (AGENAS),  nella  qualita'  di  Agenzia
          nazionale per la sanita' digitale, per la gestione dell'EDS
          di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del  2012
          e per la messa a disposizione alle  strutture  sanitarie  e
          sociosanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie
          ad assicurare, coordinare  e  semplificare  la  corretta  e
          omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano
          il Fascicolo sanitario elettronico (FSE); 
                  f-sexies)    il    Consiglio    superiore     della
          magistratura,  al  fine  di  assicurare  la  sicurezza,  la
          continuita' e  lo  sviluppo  del  sistema  informatico  del
          governo autonomo della magistratura ordinaria; 
                  f-septies) Consiglio nazionale dell'economia e  del
          lavoro. 
                2-bis. Ai medesimi fini di cui al  comma  1,  nonche'
          allo  scopo  di  eliminare  duplicazioni,  di   contrastare
          l'evasione delle tasse  automobilistiche  e  di  conseguire
          risparmi di spesa,  al  sistema  informativo  del  pubblico
          registro  automobilistico,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1983, n. 53,  sono  acquisiti  anche  i  dati  delle  tasse
          automobilistiche,  per  assolvere   transitoriamente   alla
          funzione  di  integrazione  e  coordinamento  dei  relativi
          archivi. I predetti dati sono resi disponibili  all'Agenzia
          delle entrate, alle regioni e  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in
          modo simultaneo e sistematico i  dati  dei  propri  archivi
          delle   tasse   automobilistiche   nel    citato    sistema
          informativo. 
                2-ter. L'Agenzia  delle  entrate,  le  regioni  e  le
          Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  continuano  a
          gestire i  propri  archivi  delle  tasse  automobilistiche,
          anche  mediante  la  cooperazione,  regolata  da   apposito
          disciplinare, del soggetto gestore  del  pubblico  registro
          automobilistico,  acquisendo  i  relativi   dati   con   le
          modalita' di cui all'articolo 5, comma 4,  del  regolamento
          di cui al decreto del Ministro delle  finanze  25  novembre
          1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di  cui  al
          comma 2-bis. 
                2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.  Gli  enti  interessati  provvedono  agli
          adempimenti ivi previsti con le risorse umane,  strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                2-quinquies. In coerenza con gli  obiettivi  generali
          indicati al comma  1,  il  Consiglio  di  presidenza  della
          giustizia tributaria, al fine di assicurare  la  sicurezza,
          la continuita' e lo sviluppo del  sistema  informatico  del
          governo autonomo della magistratura  tributaria  si  avvale
          della societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
                3.  Al  fine  di  favorire  il  perseguimento   degli
          obiettivi di cui al comma 1,  fermo  restando  il  concorso
          della Societa' agli obiettivi  di  finanza  pubblica,  alla
          Societa'  di   cui   all'articolo   83,   comma   15,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e
          29, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nel
          rispetto delle direttive dell'azionista e  del  controllore
          analogo.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  9,  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in  materia
          di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
          delle province, nonche' di determinazione dei costi  e  dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario): 
                «Art.  9  (Attribuzione  alle  regioni  del   gettito
          derivante  dalla  lotta  all'evasione  fiscale).  -  1.  E'
          assicurato  il  riversamento  diretto  alle   regioni,   in
          coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1,
          lettera c), numero 1), della citata legge n. 42  del  2009,
          in  relazione  ai  principi  di  territorialita'   di   cui
          all'articolo 7, comma 1, lettera d), della  medesima  legge
          n.   42   del   2009,   dell'intero    gettito    derivante
          dall'attivita' di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi
          propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei
          tributi erariali di cui al presente decreto. 
                2. E' altresi' attribuita alle regioni, in  relazione
          ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma
          1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota
          del gettito riferibile  al  concorso  della  regione  nella
          attivita'  di  recupero  fiscale   in   materia   di   IVA,
          commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista  dal
          presente decreto.  Ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  1,
          lettera b),  della  medesima  legge  n.  42  del  2009,  le
          modalita' di condivisione degli  oneri  di  gestione  della
          predetta attivita' di recupero  fiscale  sono  disciplinate
          con specifico atto convenzionale sottoscritto  tra  regione
          ed Agenzia delle entrate. 
                3. Qualora vengano attribuite alle regioni  ulteriori
          forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali,
          e' contestualmente riversata alle  regioni  una  quota  del
          gettito  riferibile  al  concorso   della   regione   nella
          attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi,
          in coerenza a quanto previsto dal comma 2. 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le modalita'  di  attribuzione  alle
          regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.» 
              -  Il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,   n.   68
          (Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          12 maggio 2011, n. 109. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 818, della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «1. - 817. Omissis 
                818. In caso di controversie, definite  con  sentenza
          passata  in  giudicato  ovvero  con  transazione,  relative
          all'accertamento del diritto di una regione al riversamento
          diretto del gettito derivante  dall'attivita'  di  recupero
          fiscale  riferita  ai  tributi  propri  derivati   e   alle
          addizionali alle basi imponibili dei tributi  erariali,  di
          cui all'articolo 9, comma  1,  del  decreto  legislativo  6
          maggio 2011, n. 68, l'Agenzia delle entrate e'  autorizzata
          a far fronte  agli  eventuali  oneri  da  queste  derivanti
          mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate  sul
          proprio bilancio. 
                Omissis.» 
              - La legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per
          la riforma fiscale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          14 agosto 2023, n. 189. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 concernente  modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche: 
                «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
          Al fine di perseguire  la  progressiva  armonizzazione  dei
          trattamenti  economici  accessori   del   personale   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  contrattazione
          collettiva  nazionale,  per  ogni  comparto   o   area   di
          contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui  al
          comma 2, la graduale convergenza dei  medesimi  trattamenti
          anche    mediante    la    differenziata     distribuzione,
          distintamente  per  il   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale,   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
          di ciascuna amministrazione. 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
                3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
          previsto dal comma 2, le regioni e  gli  enti  locali,  con
          esclusione degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          possono  destinare   apposite   risorse   alla   componente
          variabile dei fondi per il salario  accessorio,  anche  per
          l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
          e il relativo mantenimento, nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
          della spesa di personale e in  coerenza  con  la  normativa
          contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 
                4. A decorrere dal 1°  gennaio  2018  e  sino  al  31
          dicembre 2020, in via sperimentale, le  regioni  a  statuto
          ordinario  e  le  citta'  Metropolitane  che  rispettano  i
          requisiti di cui al secondo periodo  possono  incrementare,
          oltre il limite  di  cui  al  comma  2,  l'ammontare  della
          componente  variabile  dei  fondi  per  la   contrattazione
          integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i
          predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
          superiore a una percentuale della  componente  stabile  dei
          fondi medesimi definita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato su proposta  del  Ministro
          per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo accordo in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  281  del  1997,
          entro novanta giorni dalla entrata in vigore  del  presente
          provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
          rispettare    ai    fini    della    partecipazione    alla
          sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
          in particolare dei seguenti parametri: 
                  a) fermo restando quanto disposto dall'articolo  1,
          comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il  rapporto
          tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
          al netto di quelle a destinazione vincolata; 
                  b) il rispetto  degli  obiettivi  del  pareggio  di
          bilancio di cui all'articolo  9  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 243; 
                  c) il rispetto del termine di pagamento dei  debiti
          di natura commerciale previsti dall'articolo 41,  comma  2,
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 
                  d) la dinamica del rapporto tra salario  accessorio
          e retribuzione complessiva. 
                4-bis. Il comma 4 del presente articolo  si  applica,
          in  via  sperimentale,  anche  alle   universita'   statali
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, tenendo conto, in particolare, dei  parametri  di
          cui alle lettere c) e d) del  secondo  periodo  del  citato
          comma 4, dell'indicatore delle spese di personale  previsto
          dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
          49,      e      dell'indicatore      di      sostenibilita'
          economico-finanziaria,   come   definito    agli    effetti
          dell'applicazione  dell'articolo  7  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 49 del 2012.  Con  il  medesimo  decreto  e'
          individuata la percentuale di cui al comma  4.  Sulla  base
          degli  esiti  della  sperimentazione,   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
          rettori delle universita' italiane,  puo'  essere  disposta
          l'applicazione in via permanente delle disposizioni di  cui
          al presente comma. 
                5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti  di
          cui al primo periodo del comma 4, con uno  o  piu'  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo n.  281  del  1997,  e'  disposto  il  graduale
          superamento degli attuali vincoli assunzionali,  in  favore
          di un meccanismo basato  sulla  sostenibilita'  finanziaria
          della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
          per  la   partecipazione   alla   sperimentazione,   previa
          individuazione  di  specifici  meccanismi  che   consentano
          l'effettiva assenza di nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. Nell'ambito della  sperimentazione,
          le procedure concorsuali  finalizzate  al  reclutamento  di
          personale in attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          comma, sono delegate dagli enti di  cui  al  comma  3  alla
          Commissione interministeriale RIPAM istituita  con  decreto
          interministeriale  del  25  luglio   1994,   e   successive
          modificazioni. 
                6. Sulla base degli esiti della sperimentazione,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, acquisita l'intesa in sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.
          281 del 1997, puo' essere disposta  l'applicazione  in  via
          permanente delle disposizioni contenute nei  commi  4  e  5
          nonche' l'eventuale  estensione  ad  altre  amministrazioni
          pubbliche,  ivi  comprese  quelle  del  servizio  sanitario
          nazionale, previa individuazione  di  specifici  meccanismi
          che consentano l'effettiva  assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                7. Nel caso  si  rilevino  incrementi  di  spesa  che
          compromettono gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono adottate le  necessarie
          misure correttive.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo 27 dicembre  2023,  n.  209  (Attuazione  della
          riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale): 
                «Art.  62  (Disposizioni  finanziarie).   -   1.   E'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  l'attuazione
          della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni  di
          euro per l'anno 2025, 423,7  milioni  di  euro  per  l'anno
          2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1  milioni
          di euro per l'anno 2028, 438 milioni  di  euro  per  l'anno
          2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5  milioni
          di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro  per  l'anno
          2032 e 492,2 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2033. 
                2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati  in
          7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
          articolo, pari a 373,9 milioni di  euro  per  l'anno  2025,
          423,7 milioni di euro per l'anno  2026,  428,3  milioni  di
          euro per l'anno 2027, 433,1  milioni  di  euro  per  l'anno
          2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
          euro per l'anno 2030, 463,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
          di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2033,  si  provvede
          mediante  utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'articolo 18.»