Art. 9 
 
Misure in favore dei  territori  interessati  da  eccezionali  eventi
                  meteorologici e per grandi eventi 
 
  1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25,
comma 2, lettera c), ((del codice della protezione civile, di cui  al
decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n.  1,  una  quota  pari  a  66
milioni di euro delle risorse di cui all'articolo  7,  comma  3,  del
decreto-legge  29   settembre   2023,   n.   132,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e' destinata  ai
territori colpiti dall'emergenza derivante dagli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi sul territorio della Regione  Toscana  nel
mese di novembre 2023 e per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023
e del 5 dicembre 2023, pubblicate,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre  2023.
Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del  bilancio
dello  Stato,  a  valere  sulle   risorse   disponibili   presso   la
contabilita' speciale 1778, intestata all'Agenzia delle  entrate,  ai
sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre  2022,
n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30  marzo
2023, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio
2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per
l'anno 2024 e 21  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  2. Al fine di assicurare  la  concessione  e  l'operativita'  delle
garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi
dell'articolo 1, comma 437, della legge 30  dicembre  2023,  n.  213,
all'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  le
parole: «e all'articolo 5, comma  4,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5,  comma
4, del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  all'articolo
1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213». 
  3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza  urbana  e  di
controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali
eventi meteorologici che nel mese di luglio  2023  hanno  colpito  il
territorio della Regione siciliana,  i  comuni  capoluogo  di  citta'
metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31  dicembre
2023  hanno  terminato  il  periodo   di   risanamento   quinquennale
decorrente  dalla  redazione  dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente
riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato,  a
partire  dal  1°  aprile   2024,   mediante   procedure   concorsuali
semplificate ai  sensi  dell'articolo  35-quater,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento  di
graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in  deroga  al
previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e  34-bis
del medesimo decreto legislativo n.  165  del  2001,  100  unita'  di
personale non dirigenziale del corpo della polizia locale. 
  4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate  in  deroga  ai
vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo  33,  comma  2,
del  decreto-legge  30   aprile   2019   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
  5. Ai concorsi per le assunzioni di cui  al  comma  3  provvede  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri tramite la ((Commissione per l'attuazione  del  progetto
di riqualificazione delle pubbliche  amministrazioni  (RIPAM))),  che
provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni
esaminatrici. 
  6. Agli oneri derivanti ((dall'attuazione del  comma  3)),  pari  a
euro 2.925.000 per  l'anno  2024  ((e  a  euro  3.900.000  annui))  a
decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo ((per far fronte ad esigenze))  indifferibili  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  7. In considerazione  dell'eccezionale  afflusso  di  pellegrini  e
turisti previsto  per  le  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica  ((per  l'anno  2025)),  per  i  titolari  di  permesso  di
soggiorno per motivi religiosi per i quali e'  prevista  l'iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34,
comma  3,  ((del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo))  25  luglio1998,  n.  286,
l'entita' del contributo di cui al suddetto comma  e'  fissato  nella
misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di  cui
al comma 4, lettera a), del medesimo articolo. 
  ((7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi  promossi  dal  G7
nell'ambito della dichiarazione ministeriale del  15  marzo  2024  su
industria, tecnologia  e  digitale,  con  particolare  riguardo  alle
iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi  in  via  di
sviluppo e di garantire al Ministero delle  imprese  e  del  made  in
Italy le risorse necessarie a  predisporre  le  misure  logistiche  e
organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del  G7  in  tale
ambito, e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per  l'anno  2024  ed
euro 700.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a euro  800.000
per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  25,  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
                «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). -  1.  Per
          il  coordinamento  dell'attuazione  degli   interventi   da
          effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza  di   rilievo
          nazionale si  provvede  mediante  ordinanze  di  protezione
          civile,  da  adottarsi  in  deroga  ad  ogni   disposizione
          vigente, nei limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nella
          deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita
          l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
          interessate e, ove  rechino  deroghe  alle  leggi  vigenti,
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si  intende  derogare  e   devono   essere   specificamente
          motivate. 
                2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
                  a) all'organizzazione  ed  all'effettuazione  degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
                  b) al ripristino della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
                  c) all'attivazione di prime  misure  economiche  di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
                  d)  alla   realizzazione   di   interventi,   anche
          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
                  e)  alla  ricognizione  dei   fabbisogni   per   il
          ripristino  delle   strutture   e   delle   infrastrutture,
          pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni  subiti
          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
          e paesaggistici e dal  patrimonio  edilizio,  da  porre  in
          essere sulla base di procedure definite con la  medesima  o
          altra ordinanza; 
                  f) all'attuazione delle misure per far fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28. 
                3.  Le  ordinanze  di  protezione  civile  non   sono
          soggette al controllo preventivo  di  legittimita'  di  cui
          all'articolo 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
          successive modificazioni. 
                4.  Le  ordinanze  di  protezione  civile,   la   cui
          efficacia  decorre  dalla  data  di  adozione  e  che  sono
          pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, sono rese pubbliche ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33,  e  successive  modificazioni  e  sono  trasmesse,  per
          informazione, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          alle Regioni o Province  autonome  interessate  e  fino  al
          trentesimo  giorno  dalla  deliberazione  dello  stato   di
          emergenza di rilievo nazionale, al Ministero  dell'economia
          e delle finanze. 
                5. Oltre il  trentesimo  giorno  dalla  deliberazione
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze
          sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
                6. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
                7. Per coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico. 
                8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione. 
                9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
                10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
                11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          29 settembre 2023, n. 132, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 (Disposizioni  urgenti
          in materia di proroga di  termini  normativi  e  versamenti
          fiscali): 
                «Art. 7 (Misure urgenti in materia  di  anticipo  dei
          termini per l'utilizzo del contributo straordinario,  sotto
          forma di credito d'imposta, in  favore  delle  imprese  per
          l'acquisto di energia  elettrica  e  gas  naturale).  -  1.
          All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al  comma  7,  primo  periodo,  le  parole:  "31
          dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 novembre
          2023"; 
                  b) al comma  8,  quinto  periodo,  le  parole:  "31
          dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 novembre
          2023". 
                2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  maggio
          2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al  comma  7,  primo  periodo,  le  parole:  "31
          dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 novembre
          2023"; 
                  b) al comma  8,  quinto  periodo,  le  parole:  "31
          dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 novembre
          2023". 
                3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui
          all'articolo 1, commi da 2 a 5,  della  legge  29  dicembre
          2022, n. 197,  e  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del
          decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero
          emergere minori esigenze finanziarie  rispetto  alla  spesa
          autorizzata, le risorse  non  utilizzate  per  le  predette
          finalita'   sono   destinate,   per   l'anno    2023,    al
          rifinanziamento di  interventi  in  favore  delle  imprese,
          anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo
          20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
          61, convertito, con modificazioni, nella  legge  31  luglio
          2023, n. 100, al fine di concedere misure di sostegno  alle
          imprese danneggiate  dagli  eventi  alluvionali  che  hanno
          interessato le regioni Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche.
          L'integrazione di risorse di cui  al  presente  comma  puo'
          avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio
          dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa. 
                3-bis.   Al   comma   5-bis   dell'articolo   4   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  27  aprile  2022,  n.  34,  le
          parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle  seguenti:
          "31 dicembre 2024".» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 2 a  5,
          della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «Art. 1. - Omissis 
                2. Alle imprese a forte consumo di energia  elettrica
          di cui all'elenco per l'anno 2023  pubblicato  dalla  Cassa
          per i servizi energetici e ambientali ai sensi del  decreto
          del Ministro dello sviluppo  economico  21  dicembre  2017,
          della  cui  adozione  e'  stata  data  comunicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
          per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
          base della media del quarto trimestre dell'anno 2022  e  al
          netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito
          un  incremento  superiore  al  30  per  cento  rispetto  al
          medesimo periodo dell'anno  2019,  anche  tenuto  conto  di
          eventuali  contratti  di  fornitura  di  durata   stipulati
          dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
          maggiori  oneri  sostenuti,  un  contributo  straordinario,
          sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45  per
          cento delle spese sostenute per  la  componente  energetica
          acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre
          dell'anno 2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto  anche
          in relazione alla spesa per  l'energia  elettrica  prodotta
          dalle imprese di  cui  al  primo  periodo  e  dalle  stesse
          autoconsumata nel primo trimestre dell'anno  2023.  In  tal
          caso l'incremento del costo per kWh  di  energia  elettrica
          prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento  alla
          variazione del prezzo unitario dei combustibili  acquistati
          e utilizzati dall'impresa per la produzione della  medesima
          energia elettrica e il credito di  imposta  e'  determinato
          con   riguardo   al   prezzo   convenzionale   dell'energia
          elettrica, pari alla media,  relativa  al  primo  trimestre
          dell'anno 2023, del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia
          elettrica. 
                3.  Alle  imprese  dotate  di  contatori  di  energia
          elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
          diverse dalle imprese a forte consumo di energia  elettrica
          di  cui  al  comma   2,   e'   riconosciuto,   a   parziale
          compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti
          per l'acquisto  della  componente  energia,  un  contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in  misura
          pari  al  35  per  cento  della  spesa  sostenuta  per   la
          componente   energetica   acquistata   ed    effettivamente
          utilizzata nel primo trimestre dell'anno  2023,  comprovato
          mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il  prezzo
          della stessa, calcolato sulla base della media riferita  al
          quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle  imposte  e
          degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del
          costo per kWh superiore al 30 per cento del  corrispondente
          prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                4. Alle imprese a forte consumo di  gas  naturale  di
          cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i
          servizi energetici e ambientali ai sensi  del  decreto  del
          Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre
          2021, della cui adozione e' stata data comunicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.   5   dell'8   gennaio   2022,   e'
          riconosciuto, a parziale compensazione dei  maggiori  oneri
          sostenuti per l'acquisto del gas  naturale,  un  contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45
          per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
          gas, consumato nel primo trimestre solare  dell'anno  2023,
          per  usi  energetici  diversi  dagli  usi   termoelettrici,
          qualora  il  prezzo  di  riferimento  del   gas   naturale,
          calcolato  come  media,  riferita   al   quarto   trimestre
          dell'anno 2022,  dei  prezzi  di  riferimento  del  mercato
          infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei
          mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
          30 per cento del corrispondente prezzo  medio  riferito  al
          medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo  di
          gas naturale di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale
          compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti
          per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un    contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45
          per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
          gas, consumato nel primo trimestre solare  dell'anno  2023,
          per  usi  energetici  diversi  dagli  usi   termoelettrici,
          qualora  il  prezzo  di  riferimento  del   gas   naturale,
          calcolato  come  media,  riferita   al   quarto   trimestre
          dell'anno 2022,  dei  prezzi  di  riferimento  del  mercato
          infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei
          mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
          30 per cento del corrispondente prezzo  medio  riferito  al
          medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2023, n.  56  (Misure  urgenti  a  sostegno
          delle famiglie e delle imprese per  l'acquisto  di  energia
          elettrica e gas naturale, nonche' in materia  di  salute  e
          adempimenti fiscali): 
                «Art. 4 (Contributo  straordinario,  sotto  forma  di
          credito d'imposta, in favore delle imprese  per  l'acquisto
          di energia elettrica e gas  naturale  nonche'  garanzia  su
          crediti concessi alle imprese agricole e di  pesca).  -  1.
          Nelle more  della  definizione  di  misure  pluriennali  di
          sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e
          gas naturale, fino al  30  giugno  2023,  si  applicano  le
          disposizioni del presente articolo. 
                2. Alle imprese a forte consumo di energia  elettrica
          di cui all'elenco per l'anno 2023  pubblicato  dalla  Cassa
          per i servizi energetici e ambientali ai sensi del  decreto
          del Ministro dello sviluppo  economico  21  dicembre  2017,
          della  cui  adozione  e'  stata  data  comunicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
          per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
          base della media del primo trimestre dell'anno  2023  e  al
          netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito
          un  incremento  superiore  al  30  per  cento  rispetto  al
          medesimo periodo dell'anno  2019,  anche  tenuto  conto  di
          eventuali  contratti  di  fornitura  di  durata   stipulati
          dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
          maggiori  oneri  sostenuti,  un  contributo  straordinario,
          sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20  per
          cento delle spese sostenute per  la  componente  energetica
          acquistata  ed  effettivamente   utilizzata   nel   secondo
          trimestre  dell'anno  2023.   Il   credito   d'imposta   e'
          riconosciuto anche in relazione alla  spesa  per  l'energia
          elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo  e
          dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre  dell'anno
          2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia
          elettrica  prodotta  e  autoconsumata  e'   calcolato   con
          riferimento  alla  variazione  del  prezzo   unitario   dei
          combustibili acquistati e utilizzati  dall'impresa  per  la
          produzione della medesima energia elettrica e il credito di
          imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale
          dell'energia  elettrica,  pari  alla  media,  relativa   al
          secondo  trimestre  dell'anno  2023,   del   prezzo   unico
          nazionale dell'energia elettrica. 
                3.  Alle  imprese  dotate  di  contatori  di  energia
          elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
          diverse dalle imprese a forte consumo di energia  elettrica
          di  cui  al  comma   2,   e'   riconosciuto,   a   parziale
          compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti
          per l'acquisto  della  componente  energia,  un  contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in  misura
          pari  al  10  per  cento  della  spesa  sostenuta  per   la
          componente   energetica   acquistata   ed    effettivamente
          utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato
          mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il  prezzo
          della stessa, calcolato sulla base della media riferita  al
          primo trimestre dell'anno 2023, al netto  delle  imposte  e
          degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del
          costo per kWh superiore al 30 per cento del  corrispondente
          prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                4. Alle imprese a forte consumo di  gas  naturale  di
          cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i
          servizi energetici e ambientali ai sensi  del  decreto  del
          Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre
          2021, della cui adozione e' stata data comunicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.   5   dell'8   gennaio   2022,   e'
          riconosciuto, a parziale compensazione dei  maggiori  oneri
          sostenuti per l'acquisto del gas  naturale,  un  contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20
          per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
          gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023,
          per  usi  energetici  diversi  dagli  usi   termoelettrici,
          qualora  il  prezzo  di  riferimento  del   gas   naturale,
          calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
          2023,   dei   prezzi    di    riferimento    del    mercato
          infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei
          mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
          30 per cento del corrispondente prezzo  medio  riferito  al
          medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo  di
          gas naturale di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale
          compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti
          per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un    contributo
          straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20
          per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
          gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023,
          per  usi  energetici  diversi  dagli  usi   termoelettrici,
          qualora  il  prezzo  di  riferimento  del   gas   naturale,
          calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
          2023,   dei   prezzi    di    riferimento    del    mercato
          infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei
          mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
          30 per cento del corrispondente prezzo  medio  riferito  al
          medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                6.   Ai   fini   della   fruizione   dei   contributi
          straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di  cui  ai
          commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del  contributo  si
          rifornisca di energia elettrica  o  di  gas  naturale,  nel
          primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo  stesso
          venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019,  il
          venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo
          per il quale spetta il credito d'imposta, invia al  proprio
          cliente, su sua richiesta, una  comunicazione  nella  quale
          sono riportati il calcolo dell'incremento  di  costo  della
          componente energetica e l'ammontare del  credito  d'imposta
          spettante  per  il  secondo   trimestre   dell'anno   2023.
          L'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto,  definisce
          il contenuto della predetta  comunicazione  e  le  sanzioni
          applicabili in caso di mancata ottemperanza  da  parte  del
          venditore. 
                7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5  sono
          utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, entro la data del 16 novembre 2023. Non si applicano i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e all'articolo  34  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta  non  concorrono
          alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'  della  base
          imponibile   dell'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  I  crediti  d'imposta
          sono cumulabili  con  altre  agevolazioni  che  abbiano  ad
          oggetto i medesimi costi, a  condizione  che  tale  cumulo,
          tenuto conto anche della non  concorrenza  alla  formazione
          del reddito e della base imponibile dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, non porti  al  superamento  del
          costo sostenuto. 
                8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5  sono
          cedibili, solo per intero, dalle  imprese  beneficiarie  ad
          altri soggetti, compresi gli  istituti  di  credito  e  gli
          altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  in  favore  di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
          del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate  ad
          operare in Italia ai sensi del codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209,  ferma  restando  l'applicazione  delle   disposizioni
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente  tra  i
          predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti
          di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
          nulli. In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le
          imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei
          dati  relativi   alla   documentazione   che   attesta   la
          sussistenza dei presupposti che danno  diritto  ai  crediti
          d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere
          a)  e  b),  del  regolamento  recante  modalita'   per   la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241  del  1997.  I  crediti  d'imposta  sono
          usufruiti dal cessionario con le stesse  modalita'  con  le
          quali sarebbero stati utilizzati  dal  soggetto  cedente  e
          comunque entro la medesima data del 16  novembre  2023.  Le
          modalita'  attuative  delle  disposizioni   relative   alla
          cessione e alla tracciabilita' dei  crediti  d'imposta,  da
          effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi   dei
          soggetti previsti dall'articolo  3,  comma  3,  del  citato
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si  applicano  le
          disposizioni  dell'articolo  122-bis  nonche',  in   quanto
          compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6,  del
          citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
                9. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati
          in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai
          sensi dell'articolo 24. 
                10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
          effettua  il  monitoraggio  delle  fruizioni  dei   crediti
          d'imposta di cui al presente articolo, ai  fini  di  quanto
          previsto dall'  articolo  17,  comma  13,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
                10-bis.  Sono  ammissibili  alla   garanzia   diretta
          rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
          alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura  fino
          al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel
          limite di euro  250.000,  i  nuovi  finanziamenti  concessi
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  di   cui
          all'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  nonche'  dagli  altri  soggetti
          abilitati alla concessione del credito, in favore di micro,
          piccole e medie imprese agricole e della pesca e  destinati
          alla realizzazione di impianti per la produzione di energia
          rinnovabile, purche' tali finanziamenti prevedano  l'inizio
          del  rimborso  del  capitale  non  prima  di  dodici   mesi
          dall'erogazione e abbiano durata fino  a  novantasei  mesi.
          L'efficacia delle disposizioni di cui al primo  periodo  e'
          subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
                10-ter. All'attuazione del comma 10-bis  si  provvede
          nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente  di
          tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi
          dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
          n.  91,  per  essere  utilizzate  in  base  al   fabbisogno
          finanziario  derivante  dalla   gestione   delle   garanzie
          stesse.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189  (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali): 
                «Art. 6 (Disposizioni finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
                1-bis. Le risorse rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                1-ter.   Alla    copertura    dell'onere    derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
                1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 437, della
          legge 30 dicembre 2023,  n.  213  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2024-2026): 
                «1. - 436. Omissis 
                437. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati  di
          cui al comma 436, i soggetti autorizzati all'esercizio  del
          credito    operanti    nei    territori    delle    regioni
          Emilia-Romagna,  Toscana   e   Marche   possono   contrarre
          finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
          convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana,
          assistiti   dalla   garanzia   dello   Stato,   ai    sensi
          dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al
          fine di concedere  finanziamenti  agevolati,  della  durata
          massima di venticinque anni e comunque nel limite temporale
          dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel  comma  442
          del  presente  articolo,  assistiti  dalla  garanzia  dello
          Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti  ai
          sensi  dell'articolo  20-septies,  comma  4,   del   citato
          decreto-legge n. 61 del 2023, nel  limite  massimo  di  700
          milioni di euro. Con decreti del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le
          garanzie dello Stato  di  cui  al  presente  comma  e  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  operativita'  delle
          stesse, nonche' le modalita' di monitoraggio  ai  fini  del
          rispetto dell'importo massimo di cui al primo  periodo.  Le
          garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate
          nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 762, della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2023-2025)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1. - 1. - 761. Omissis. 
                762. Per la gestione delle garanzie rilasciate  dallo
          Stato ai sensi delle disposizioni di cui  all'articolo  11,
          comma  7,  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e  4,
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   aprile   2017,   n.   45,
          all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma  437,  della
          legge 30 dicembre 2023, n. 213, la  Concessionaria  servizi
          assicurativi  pubblici  (CONSAP)  Spa,  nell'ambito   delle
          risorse disponibili a legislazione vigente, e'  autorizzata
          ad operare per conto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19,
          comma  5,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102, e nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni
          previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo
          Ministero. A tale fine  e'  autorizzata  l'apertura  di  un
          apposito conto corrente  di  tesoreria  centrale  intestato
          alla CONSAP Spa. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  30,  34-bis  e
          35-quater del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165
          (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art.  30  (Passaggio  diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento.   E'    richiesto    il    previo    assenso
          dell'amministrazione di appartenenza nel  caso  in  cui  si
          tratti di posizioni  dichiarate  motivatamente  infungibili
          dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
          di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
          organico  superiore  al  20  per  cento   nella   qualifica
          corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva  la
          possibilita'   di   differire,   per   motivate    esigenze
          organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino  ad
          un massimo di sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza
          di  passaggio  diretto   ad   altra   amministrazione.   Le
          disposizioni di cui ai  periodi  secondo  e  terzo  non  si
          applicano al personale  delle  aziende  e  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale e degli  enti  locali  con  un
          numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore  a
          100, per i quali e' comunque richiesto  il  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Al  personale  della
          scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in
          materia. Le  amministrazioni,  fissando  preventivamente  i
          requisiti  e   le   competenze   professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore all'amministrazione di appartenenza. 
                1.1. Per gli enti locali con un numero di  dipendenti
          compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
          stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
          di dipendenti non superiore a 500, la predetta  percentuale
          e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al  comma
          1 e' da considerare all'esito della  mobilita'  e  riferita
          alla dotazione organica dell'ente. 
                1-bis.  L'amministrazione  di  destinazione  provvede
          alla riqualificazione dei  dipendenti  la  cui  domanda  di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-ter. La dipendente vittima di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
                1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini  di
          cui al comma 1 e in ogni caso  di  avvio  di  procedure  di
          mobilita', le amministrazioni provvedono  a  pubblicare  il
          relativo avviso in una apposita sezione del  Portale  unico
          del reclutamento di cui all'articolo 35-ter.  Il  personale
          interessato a partecipare alle predette procedure invia  la
          propria candidatura, per qualsiasi  posizione  disponibile,
          previa registrazione  nel  Portale  corredata  del  proprio
          curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.  Dalla
          presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                1-quinquies. Per il personale non dirigenziale  delle
          amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle
          autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
          all'articolo 70,  comma  4,  i  comandi  o  distacchi  sono
          consentiti esclusivamente nel limite del 25 per  cento  dei
          posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
          cui al presente articolo. La disposizione di cui  al  primo
          periodo non si applica ai comandi o distacchi  obbligatori,
          previsti da  disposizioni  di  legge,  ivi  inclusi  quelli
          relativi agli uffici di diretta collaborazione,  nonche'  a
          quelli relativi alla  partecipazione  ad  organi,  comunque
          denominati,  istituiti  da   disposizioni   legislative   o
          regolamentari che prevedono la partecipazione di  personale
          di amministrazioni diverse, nonche' ai  comandi  presso  le
          sedi territoriali dei ministeri,  o  presso  le  Unioni  di
          comuni per i Comuni che ne fanno parte. 
                2.  Nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
                2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
                2.2  I   contratti   collettivi   nazionali   possono
          integrare  le  procedure   e   i   criteri   generali   per
          l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
          gli  accordi,  gli  atti  o  le  clausole   dei   contratti
          collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
          1 e 2. 
                2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi  1
          e 2, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
                2.4 Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
                2-bis.  Le  amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
                2-ter. L'immissione in ruolo di cui al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
                2-quater. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          per fronteggiare le situazioni di  emergenza  in  atto,  in
          ragione  della  specifica  professionalita'  richiesta   ai
          propri dipendenti puo' procedere alla riserva di  posti  da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311". 
                2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.» 
                «Art. 34-bis (Disposizioni in  materia  di  mobilita'
          del personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'articolo   1,   comma   2,   con    esclusione    delle
          amministrazioni previste  dall'articolo  3,  comma  1,  ivi
          compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima  di
          avviare le  procedure  di  assunzione  di  personale,  sono
          tenute a comunicare ai soggetti  di  cui  all'articolo  34,
          commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede  di  destinazione
          per i quali si intende  bandire  il  concorso  nonche',  se
          necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
          richieste. 
                2.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e provinciali di cui all' articolo 34,  comma  3,
          provvedono,  entro  otto  giorni  dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni. Entro otto giorni  dal  ricevimento  della
          predetta comunicazione, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto   dall'articolo   34,   comma   2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato   l'intenzione   di   bandire    il    concorso.
          L'amministrazione  destinataria  comunica   tempestivamente
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  alle  strutture  regionali  e
          provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia  o
          la mancata  accettazione  dell'assegnazione  da  parte  del
          dipendente in disponibilita'. 
                3.   Le   amministrazioni   possono   provvedere    a
          organizzare  percorsi  di  qualificazione   del   personale
          assegnato ai sensi del comma 2. 
                4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque  giorni
          dalla ricezione della comunicazione di cui al  comma  1  da
          parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
          per le amministrazioni dello Stato e per gli enti  pubblici
          non economici nazionali, comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
                5.  Le  assunzioni  effettuate  in   violazione   del
          presente articolo sono nulle di diritto. Restano  ferme  le
          disposizioni  previste  dall'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 
                5-bis. Ove se ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva ricollocazione del personale  in  disponibilita'
          iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34,  comma  2,  il
          Dipartimento della funzione pubblica effettua  ricognizioni
          presso  le   amministrazioni   pubbliche   per   verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti.  Si  applica  l'articolo  4,   comma   2,   del
          decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.» 
                «Art. 35-quater (Procedimento  per  l'assunzione  del
          personale  non  dirigenziale).  -   1.   I   concorsi   per
          l'assunzione   del   personale   non   dirigenziale   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
          quelli  indetti  dalla  Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
          esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
          prevedono: 
                  a) l'espletamento  di  almeno  una  prova  scritta,
          anche a contenuto teorico-pratico, e di  una  prova  orale,
          comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno  una
          lingua straniera ai sensi dell'articolo  37.  Le  prove  di
          esame sono  finalizzate  ad  accertare  il  possesso  delle
          competenze, intese come insieme delle  conoscenze  e  delle
          capacita'    logico-tecniche,    comportamentali    nonche'
          manageriali, per i profili che svolgono tali  compiti,  che
          devono essere specificate nel bando e definite  in  maniera
          coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle  abilita'
          residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1,  comma
          1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
          non specializzati, le  prove  di  esame  danno  particolare
          rilievo all'accertamento delle  capacita'  comportamentali,
          incluse quelle relazionali, e delle attitudini.  Il  numero
          delle prove d'esame e le relative modalita' di  svolgimento
          e  correzione   devono   contemperare   l'ampiezza   e   la
          profondita' della valutazione delle competenze definite nel
          bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi  di
          svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
          comma 2; 
                  b) l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali
          e,  facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza
          della  prova  orale,  garantendo  comunque  l'adozione   di
          soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la   pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente; 
                  c) che le prove di esame possano  essere  precedute
          da forme di preselezione  con  test  predisposti  anche  da
          imprese e soggetti specializzati in selezione di personale,
          nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  e   possano   riguardare   l'accertamento   delle
          conoscenze o il  possesso  delle  competenze  di  cui  alla
          lettera a), indicate nel bando; 
                  d)  che  i  contenuti  di  ciascuna   prova   siano
          disciplinati  dalle  singole  amministrazioni  responsabili
          dello  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al  presente
          articolo, le quali adottano  la  tipologia  selettiva  piu'
          conferente con la tipologia dei  posti  messi  a  concorso,
          prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati,
          oltre  alle  competenze,  siano  valutate   le   esperienze
          lavorative pregresse e pertinenti, anche presso  la  stessa
          amministrazione, ovvero le abilita' residue  nel  caso  dei
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  1,  della  legge  12
          marzo 1999, n.  68.  Le  predette  amministrazioni  possono
          prevedere  che  nella  predisposizione   delle   prove   le
          commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
          competenze  e  selezione  del  personale,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
                  e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
          in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
                  f)  che   i   titoli   e   l'eventuale   esperienza
          professionale,  inclusi  i  titoli  di  servizio,   possano
          concorrere, in  misura  non  superiore  a  un  terzo,  alla
          formazione del punteggio finale. 
                2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1  si
          svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
          l'efficienza, l'efficacia e la celerita'  di  espletamento,
          che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e  la
          tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
          di sistemi digitali diretti anche  a  realizzare  forme  di
          preselezione  ed  a   selezioni   decentrate,   anche   non
          contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
          scelta organizzativa dell'amministrazione  procedente,  nel
          rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
          lo svolgimento delle  prove  da  parte  dei  candidati  con
          disabilita' accertata ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,
          della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  o  con  disturbi
          specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
          ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni  non  contestuali  le
          amministrazioni  assicurano  comunque  la   trasparenza   e
          l'omogeneita'  delle  prove  somministrate   in   modo   da
          garantire il medesimo grado di  selettivita'  tra  tutti  i
          partecipanti. 
                3. Le commissioni esaminatrici dei  concorsi  possono
          essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
          sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
          definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
          criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
          sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
          sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
          procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
          All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
          provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
                3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga  al  comma
          1, lettera a), i  bandi  di  concorso  per  i  profili  non
          apicali possono prevedere lo svolgimento della  sola  prova
          scritta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 557, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
                «1. - 556. Omissis 
                557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
                  a); 
                  b) razionalizzazione e snellimento delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
                  c) contenimento delle dinamiche di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   33   del
          decreto-legge  30  aprile  2019  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
                «Art. 33 (Assunzione di  personale  nelle  regioni  a
          statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
          finanziaria). - 1. A decorrere dalla data  individuata  dal
          decreto  di  cui  al  presente  comma,  anche  al  fine  di
          consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
          particolare riferimento a quelli in materia di  mitigazione
          del  rischio  idrogeologico,  ambientale,  manutenzione  di
          scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
          e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre
          2018, n.  145,  le  regioni  a  statuto  ordinario  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito come percentuale, anche differenziata  per  fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          di quelle la cui destinazione e'  vincolata,  ivi  incluse,
          per le finalita' di cui al presente comma, quelle  relative
          al servizio sanitario  nazionale  ed  al  netto  del  fondo
          crediti di dubbia esigibilita'  stanziato  in  bilancio  di
          previsione.  Con  decreto  del  Ministro   della   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per le regioni che si collocano al  di  sotto  del
          predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
          adottano un percorso  di  graduale  riduzione  annuale  del
          suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del
          predetto  valore  soglia  anche  applicando  un  turn  over
          inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn  over  pari  al  30  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
          23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
                1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
          di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
          comma 1, le province  e  le  citta'  metropolitane  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito  come  percentuale,   differenziata   per   fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          del fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  stanziato  nel
          bilancio di previsione. Con decreto  del  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   disposizione   sono
          individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
          prossimi al  valore  medio  per  fascia  demografica  e  le
          relative percentuali  massime  annuali  di  incremento  del
          personale  in  servizio  per  le  province  e   le   citta'
          metropolitane che si collocano al  di  sotto  del  predetto
          valore  soglia.  I  predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le province e le citta' metropolitane  in  cui
          il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione, e  la  media  delle
          predette  entrate  correnti  relative   agli   ultimi   tre
          rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia  di
          cui al primo periodo,  adottano  un  percorso  di  graduale
          riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
          conseguimento nell'anno 2025  del  predetto  valore  soglia
          anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
          A decorrere dal 2025 le province e le citta'  metropolitane
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn over pari al trenta  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
          23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
                1-ter.  L'articolo  1,  comma  421,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. 
                2. A decorrere dalla data individuata dal decreto  di
          cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
          comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
          triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
          bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
          valore soglia prossimo al valore medio, nonche'  un  valore
          soglia superiore cui convergono i comuni con una  spesa  di
          personale eccedente la predetta soglia superiore. I  comuni
          che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due  predetti
          valori  soglia  non  possono  incrementare  il  valore  del
          predetto  rapporto   rispetto   a   quello   corrispondente
          registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
          I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti  che  si
          collocano al di sotto del valore soglia  di  cui  al  primo
          periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
          dell'articolo  32  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  al  solo  fine  di
          consentire  l'assunzione  di  almeno  una  unita'   possono
          incrementare la spesa di personale  a  tempo  indeterminato
          oltre la predetta soglia  di  un  valore  non  superiore  a
          quello stabilito con decreto di  cui  al  secondo  periodo,
          collocando tali unita' in comando presso le  corrispondenti
          unioni con oneri a carico delle medesime,  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
          di  personale.  I   predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la  spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia  superiore  adottano  un
          percorso  di  graduale  riduzione  annuale   del   suddetto
          rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del  predetto
          valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al
          100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
          un rapporto superiore al valore soglia superiore  applicano
          un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
          predetto valore soglia superiore. Il limite al  trattamento
          accessorio del personale di cui all'articolo 23,  comma  2,
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
          in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
          valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del  fondo
          per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
          remunerare  gli  incarichi  di   posizione   organizzativa,
          prendendo a riferimento come base di calcolo  il  personale
          in servizio al 31 dicembre 2018. 
                2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1  della  legge  30
          dicembre  2018,  n.  145,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) le  parole:  "ed  educativo,  anche  degli  enti
          locali" sono soppresse; 
                  b) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "I
          commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle  assunzioni
          del personale educativo degli enti locali". 
                2-ter. Gli enti locali procedono alle  assunzioni  di
          cui all'articolo 1, comma  366,  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145,  anche  utilizzando  le  graduatorie  la  cui
          validita' sia stata prorogata ai sensi del  comma  362  del
          medesimo articolo 1. 
                2-quater.  Il  comma  2  dell'articolo   14-ter   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e'
          abrogato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                «1. - 199. Omissis 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  34  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
                «Art. 34 (Assistenza per gli  stranieri  iscritti  al
          Servizio sanitario nazionale).  -  1.  Hanno  l'obbligo  di
          iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno  parita'
          di trattamento e piena  uguaglianza  di  diritti  e  doveri
          rispetto  ai  cittadini   italiani   per   quanto   attiene
          all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in  Italia
          dal servizio  sanitario  nazionale  e  alla  sua  validita'
          temporale: 
                  a)  gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  che
          abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o
          di  lavoro  autonomo  o  siano  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento; 
                  b) gli stranieri regolarmente  soggiornanti  o  che
          abbiano chiesto il rinnovo del  titolo  di  soggiorno,  per
          lavoro  subordinato,  per  lavoro  autonomo,   per   motivi
          familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per  casi
          speciali, per protezione  speciale,  per  cure  mediche  ai
          sensi  dell'articolo  19,  comma  2,  lettera  d-bis),  per
          richiesta di asilo, per attesa adozione,  per  affidamento,
          per acquisto della cittadinanza; 
                  b-bis) i minori stranieri non  accompagnati,  anche
          nelle more  del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  a
          seguito  delle  segnalazioni  di   legge   dopo   il   loro
          ritrovamento nel territorio nazionale. 
                2.  L'assistenza   sanitaria   spetta   altresi'   ai
          familiari a carico regolarmente  soggiornanti.  Nelle  more
          dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale  ai  minori
          figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
          e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei
          minori iscritti. 
                3.  Lo  straniero  regolarmente   soggiornante,   non
          rientrante tra le categorie indicate nei commi  1  e  2  e'
          tenuto  ad  assicurarsi  contro  il  rischio  di  malattie,
          infortunio  e  maternita'  mediante  stipula  di   apposita
          polizza assicurativa con un istituto assicurativo  italiano
          o  straniero,  valida  sul  territorio  nazionale,   ovvero
          mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale  valida
          anche  per  i  familiari  a  carico.  Per  l'iscrizione  al
          servizio sanitario  nazionale  deve  essere  corrisposto  a
          titolo di partecipazione alle spese un contributo  annuale,
          di  importo  percentuale  pari  a  quello  previsto  per  i
          cittadini  italiani,  sul  reddito  complessivo  conseguito
          nell'anno precedente in Italia  e  all'estero.  L'ammontare
          del contributo e'  determinato  con  decreto  del  Ministro
          della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e non puo' essere
          inferiore a euro 2.000 annui. 
                4.  L'iscrizione  volontaria  al  servizio  sanitario
          nazionale puo' essere altresi' richiesta: 
                  a) dagli stranieri soggiornanti in Italia  titolari
          di permesso di soggiorno per motivi di studio; 
                  b)  dagli   stranieri   regolarmente   soggiornanti
          collocati alla pari,  ai  sensi  dell'accordo  europeo  sul
          collocamento  alla  pari,  adottato  a  Strasburgo  il   24
          novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai  sensi  della
          legge 18 maggio 1973, n. 304. 
                5. I soggetti  di  cui  al  comma  4  sono  tenuti  a
          corrispondere  per  l'iscrizione  al   servizio   sanitario
          nazionale,  a  titolo  di  partecipazione  alla  spesa,  un
          contributo annuale forfettario negli importi e  secondo  le
          modalita' previsti dal  decreto  di  cui  al  comma  3.  Il
          contributo non e' in ogni caso inferiore a euro  700  annui
          nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200  nei
          casi di cui al comma 4, lettera b). 
                6. Il contributo per gli stranieri indicati al  comma
          4, lettere a) e b) non e' valido per i familiari a carico. 
                6-bis. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare annualmente, gli importi minimi di cui al comma  3
          e al comma 5 possono essere adeguati  anche  tenendo  conto
          della variazione,  accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei
          prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati
          verificatasi nell'anno precedente. 
                7. Lo  straniero  assicurato  al  servizio  sanitario
          nazionale e' iscritto nella azienda  sanitaria  locale  del
          comune in cui dimora  secondo  le  modalita'  previste  dal
          regolamento di attuazione.»