Art. 9 bis 
 
                    ((Disposizioni finanziarie)) 
 
  ((1. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  86,
della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e'  incrementata  di  140,8
milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di  euro
per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni
di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6
milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7  milioni  di  euro
per l'anno 2042 e 25,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2043.  Per  il
potenziamento delle attivita'  di  manutenzione  ordinaria  poste  in
essere  dalla  societa'  Ferrovie  dello  Stato   italiane   Spa   e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro  per  l'anno  2026  e  di
100,4 milioni di euro per l'anno 2027.)) 
  ((2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma  1,  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e' incrementato di 100 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2025 e 2026.)) 
  ((3. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio
1998, n. 230, e' incrementato di 100 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2025 e 2026.)) 
  ((4. Il  fondo  di  cui  all'articolo  62,  comma  1,  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 100  milioni
di euro per l'anno 2025.)) 
  ((5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 142,6 milioni di  euro  per
l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4  milioni  di
euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.)) 
  ((6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio  per  l'acquisto,
la manutenzione e la ristrutturazione di immobili  sono  incrementate
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.)) 
  ((7. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
  ((a) al comma 652, le parole: «dal 1° luglio 2024» sono  sostituite
dalle seguenti: «dal 1° luglio 2026»;)) 
  ((b) al comma 676, le parole: «dal 1° luglio 2024» sono  sostituite
dalle seguenti: «dal 1° luglio 2025».)) 
  ((8. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:)) 
  ((«3-ter. Per le spese agevolate ai  sensi  del  presente  articolo
sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle  di
cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione e'  ridotta  al  30  per
cento».)) 
  ((9. Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.
234, si interpreta nel senso che tra i  soggetti  destinatari  di  20
milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno  degli  anni  dal
2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche
le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione  di  cui
al  presente  comma  e'  approvata  ai  sensi  e  per   gli   effetti
dell'articolo  104  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.)) 
  ((10. Agli oneri derivanti dagli articoli  1-bis,  1-ter  e  4-bis,
comma 4, e dai commi da 1 a 8 del presente articolo,  determinati  in
212 milioni di euro per l'anno 2024,  1.068,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 1.058,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  1.892,35
milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro  per  l'anno
2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di  euro
per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro  per  l'anno  2031,  1.242,4
milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2032  al  2034,  634,6
milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro  per  l'anno
2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro  per
l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni  di
euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per  l'anno  2041,  128,7
milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043
e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:)) 
  ((a) quanto a 1.068,6 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  1.058,6
milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di  euro
per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni
di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1
milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034,
634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni  di  euro  per
l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni  di
euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per  l'anno  2039,  334,6
milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7  milioni  di  euro
per l'anno 2043, mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte
delle maggiori entrate e delle minori spese  derivanti  dall'articolo
4-bis, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo;)) 
  ((b) quanto  a  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio  2024,  non  sono
riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite  per  detto
importo all'erario;)) 
  ((c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di
euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per  l'anno  2031,  753,3
milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2033 e 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;)) 
  ((d) quanto a 247,9 milioni  di  euro  per  l'anno  2030,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;)) 
  ((e) quanto a 1.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2030,  mediante
riduzione  delle  somme  iscritte  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni  di
euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 95,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, per 400 milioni di euro, e ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per  400  milioni  di
euro, per le finalita' indicate,  rispettivamente,  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  21  luglio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre  2017,  dal  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28   novembre   2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2  febbraio  2019,  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  giugno  2019,
recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al  rilancio
degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e  allo
sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  41
del 18 febbraio 2021;)) 
  ((f) quanto  a  12  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;)) 
  ((g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni  di
euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307;)) 
  ((h)  quanto  a  20.018.331  euro   per   l'anno   2024,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando:)) 
  ((1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, quanto a 189.560 euro;)) 
  ((2) l'accantonamento relativo al Ministero  delle  imprese  e  del
made in Italy, quanto a 254.022 euro;)) 
  ((3) l'accantonamento relativo al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, quanto a 683.543 euro;)) 
  ((4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto
a 5.893 euro;)) 
  ((5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro;)) 
  ((6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione  e  del
merito, quanto a 286.247 euro;)) 
  ((7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto  a
9.324 euro;)) 
  ((8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;)) 
  ((9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro;)) 
  ((10) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca, quanto a 3.899.526 euro;)) 
  ((11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a
1.015.944 euro;)) 
  ((12)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, quanto a 358.498 euro;)) 
  ((13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura,  quanto
a 2.418.258 euro;)) 
  ((14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a
17.218 euro;)) 
  ((15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto  a
1.649.670 euro;)) 
  ((i) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma  19,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;)) 
  ((l) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo  1-quater  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;)) 
  ((m)  quanto  a  10.981.669  euro   per   l'anno   2024,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.)) 
  ((11. Quota parte delle maggiori  entrate  derivanti  dall'articolo
4-bis, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per  l'anno
2025 e 1.700 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  restano  acquisite
all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti  tendenziali  di
finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti
per gli anni 2025 e 2026 fissati  dalla  Nota  di  aggiornamento  del
Documento di economia e finanza 2023.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 86,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
                «1. - 85. Omissis 
                86.   Il   finanziamento    concesso    al    Gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
          investimenti  relativi  alla  rete  tradizionale,  compresi
          quelli per manutenzione straordinaria, avviene,  a  partire
          dalle somme erogate  dal  1°  gennaio  2006,  a  titolo  di
          contributo    in     conto     impianti.     Il     gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno  del
          sistema di contabilita' regolatoria, tiene in  evidenza  la
          quota   figurativa   relativa   agli   ammortamenti   delle
          immobilizzazioni  finanziate  con   detta   modalita'.   La
          modifica del sistema di finanziamento di  cui  al  presente
          comma avviene senza oneri per lo Stato  e  per  il  Gestore
          dell'infrastruttura         ferroviaria          nazionale;
          conseguentemente, i  finanziamenti  di  cui  al  comma  84,
          effettuati a titolo di contributo  in  conto  impianti,  si
          considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
          il valore fiscale del bene. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  44,  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
                2.  Sul  conto  finanziario  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  al  termine  di  ciascun   anno,
          dovranno essere  evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli
          utilizzi  delle  risorse  finanziarie  del  "Fondo  per  le
          emergenze nazionali".» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, della  legge  8
          luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
          coscienza): 
                «Art.  19.  -  1.  Per  l'assolvimento  dei   compiti
          previsti  dalla  presente  legge  e'  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri  il  Fondo  nazionale
          per il servizio civile degli obiettori di coscienza. 
                2. Tutte le spese recate dalla  presente  legge  sono
          finanziate nell'ambito e nei  limiti  delle  disponibilita'
          del Fondo. 
                3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire  120
          miliardi a decorrere dal 1998. 
                4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
          legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere  dal  1998,  si
          provvede mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa
          recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  iscritta,  ai   fini   del
          bilancio triennale 1998-2000,  all'unita'  previsionale  di
          base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello
          stato di previsione del Ministero della difesa  per  l'anno
          1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.» 
              - Il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo  27
          dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della riforma fiscale  in
          materia di  fiscalita'  internazionale)  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 8. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  "30
          giugno 2005" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre
          2005". 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 652 e  676
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022)   come
          modificato dalla presente legge: 
                «1. - 651. Omissis 
                652. Le disposizioni di cui ai commi  da  634  a  650
          hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2026. 
                653. - 675. Omissis 
                676. Le disposizioni di cui ai commi  da  661  a  674
          hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2025. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          (testo unico delle imposte  sui  redditi)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 16-bis. (Detrazione delle spese per  interventi
          di recupero del patrimonio edilizio e  di  riqualificazione
          energetica degli  edifici).  -  1.  Dall'imposta  lorda  si
          detrae  un  importo  pari  al  36  per  cento  delle  spese
          documentate, fino ad un ammontare complessivo delle  stesse
          non  superiore  a  48.000  euro  per  unita'   immobiliare,
          sostenute  ed   effettivamente   rimaste   a   carico   dei
          contribuenti che possiedono o detengono, sulla base  di  un
          titolo idoneo, l'immobile sul  quale  sono  effettuati  gli
          interventi: 
                  a) di cui alle lett. a), b), c) e d)  dell'articolo
          3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380, effettuati sulle  parti  comuni  di  edificio
          residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile; 
                  b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo  3
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n.  380,  effettuati  sulle  singole   unita'   immobiliari
          residenziali  di  qualsiasi  categoria   catastale,   anche
          rurali, e sulle loro pertinenze; 
                  c) necessari alla  ricostruzione  o  al  ripristino
          dell'immobile danneggiato a seguito di  eventi  calamitosi,
          ancorche'  non  rientranti  nelle  categorie  di  cui  alle
          lettere a) e b) del presente comma,  sempreche'  sia  stato
          dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione; 
                  d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o
          posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune; 
                  e) finalizzati  alla  eliminazione  delle  barriere
          architettoniche,   aventi   ad    oggetto    ascensori    e
          montacarichi, alla realizzazione  di  ogni  strumento  che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di tecnologia piu'  avanzata,  sia  adatto  a  favorire  la
          mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le  persone
          portatrici di handicap in situazione di gravita', ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104; 
                  f) relativi all'adozione di  misure  finalizzate  a
          prevenire il rischio del compimento  di  atti  illeciti  da
          parte di terzi; 
                  g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
          alla   cablatura    degli    edifici,    al    contenimento
          dell'inquinamento acustico; 
                  h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
          al conseguimento di  risparmi  energetici  con  particolare
          riguardo all'installazione di impianti basati  sull'impiego
          delle fonti  rinnovabili  di  energia.  Le  predette  opere
          possono  essere  realizzate  anche  in  assenza  di   opere
          edilizie    propriamente    dette,    acquisendo     idonea
          documentazione  attestante  il  conseguimento  di  risparmi
          energetici  in  applicazione  della  normativa  vigente  in
          materia; 
                  i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
          particolare riguardo all'esecuzione di opere per  la  messa
          in  sicurezza   statica,   in   particolare   sulle   parti
          strutturali,  per   la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica  del
          patrimonio edilizio, nonche'  per  la  realizzazione  degli
          interventi   necessari   al   rilascio    della    suddetta
          documentazione. Gli  interventi  relativi  all'adozione  di
          misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la  messa
          in sicurezza statica devono essere realizzati  sulle  parti
          strutturali degli edifici o complessi di edifici  collegati
          strutturalmente  e  comprendere  interi  edifici   e,   ove
          riguardino i centri storici, devono essere  eseguiti  sulla
          base  di  progetti  unitari  e  non   su   singole   unita'
          immobiliari; 
                  l) di bonifica  dall'amianto  e  di  esecuzione  di
          opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 
                2. Tra le spese sostenute di  cui  al  comma  1  sono
          comprese  quelle  di  progettazione   e   per   prestazioni
          professionali connesse all'esecuzione delle opere  edilizie
          e  alla  messa  a  norma  degli  edifici  ai  sensi   della
          legislazione vigente in materia. 
                3. La detrazione di cui al comma 1 spetta  anche  nel
          caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
          di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere  c)  e  d)
          del comma 1 dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti  interi
          fabbricati,  eseguiti   da   imprese   di   costruzione   o
          ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
          provvedano entro diciotto mesi dalla data  di  termine  dei
          lavori   alla   successiva   alienazione   o   assegnazione
          dell'immobile.   La   detrazione   spetta   al   successivo
          acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari,
          in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
          interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
          cento  del  prezzo   dell'unita'   immobiliare   risultante
          nell'atto pubblico di compravendita o  di  assegnazione  e,
          comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. 
                3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta,  nella
          misura  del  50  per  cento,  anche   per   interventi   di
          sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza  esistente
          con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. 
                3-ter. Per le spese agevolate ai sensi  del  presente
          articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033,
          escluse  quelle  di  cui  al  comma  3-bis,  l'aliquota  di
          detrazione e' ridotta al 30 per cento. 
                4. Nel caso in cui gli interventi di cui al  comma  1
          realizzati  in   ciascun   anno   consistano   nella   mera
          prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti,  ai
          fini del computo del limite massimo delle spese  ammesse  a
          fruire della detrazione si tiene conto  anche  delle  spese
          sostenute negli stessi anni. 
                5.  Se  gli  interventi  di  cui  al  comma  1   sono
          realizzati  su  unita'  immobiliari  residenziali   adibite
          promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione,
          ovvero   all'esercizio   dell'attivita'   commerciale,   la
          detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 
                6. La detrazione e' cumulabile  con  le  agevolazioni
          gia' previste sugli immobili oggetto di  vincolo  ai  sensi
          del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  ridotte
          nella misura del 50 per cento. 
                7. La detrazione e' ripartita in dieci quote  annuali
          costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento  delle
          spese e in quelli successivi. 
                8. In caso di vendita dell'unita'  immobiliare  sulla
          quale sono stati realizzati gli interventi di cui al  comma
          1 la detrazione non utilizzata  in  tutto  o  in  parte  e'
          trasferita  per  i  rimanenti  periodi  di  imposta,  salvo
          diverso accordo delle parti, all'acquirente persona  fisica
          dell'unita' immobiliare. In  caso  di  decesso  dell'avente
          diritto, la fruizione del beneficio fiscale  si  trasmette,
          per  intero,  esclusivamente  all'erede  che  conservi   la
          detenzione materiale e diretta del bene. 
                9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del
          Ministro delle finanze di  concerto  con  il  Ministro  dei
          lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con  il  quale  e'
          stato adottato il "Regolamento recante norme di  attuazione
          e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L.  27
          dicembre 1997, n. 449, in  materia  di  detrazioni  per  le
          spese di ristrutturazione edilizia". 
                10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze  possono   essere   stabilite   ulteriori
          modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 394 e 473,
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «1. - 393. Omissis 
                394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati
          alla promozione del trasporto con caratteristiche  di  alta
          velocita' e alta capacita' (AV/AC) sulla linea  ferroviaria
          adriatica,  anche  al  fine  dell'inserimento  nella   rete
          centrale  (Core  Network)  della   Rete   transeuropea   di
          trasporto  (TEN-T),  e'  autorizzata,  in  favore  di  Rete
          ferroviaria italiana Spa (RFI),  la  spesa  complessiva  di
          5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno
          2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023,  150  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno  2025,
          250 milioni di euro per ciascuno degli anni  2026  e  2027,
          400 milioni di euro per l'anno 2028, 410  milioni  di  euro
          per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno  2030,  450
          milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di  euro
          per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente  comma  sono
          immediatamente  disponibili,  ai  fini  dell'assunzione  di
          impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata  in
          vigore della presente legge. 
                395. - 472. Omissis 
                473. Per la  realizzazione  del  Piano  nazionale  di
          coordinamento    per    l'aggiornamento    tecnologico    e
          l'accrescimento della capacita' operativa nelle  azioni  di
          previsione, prevenzione e lotta attiva contro  gli  incendi
          boschivi   previsto   dall'articolo   1,   comma   3,   del
          decreto-legge 8 settembre 2021,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n.  155,  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito un apposito fondo da  trasferire  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di  euro
          per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno  2023  e  60
          milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2022  al  2024  destinati  alle
          regioni. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 104 del testo unico
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
          n.  670  (Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige): 
                «Art. 104. - Fermo quanto disposto dall'articolo  103
          le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
          competenza, della regione o delle due province. 
                Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  30  e  49,
          relative  al  cambiamento  del  Presidente  del   Consiglio
          regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano,
          possono essere modificate con legge ordinaria  dello  Stato
          su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della
          regione o della provincia di Bolzano.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 74  e  148,  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388,  concernente  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2001)»: 
                «Art. 74  (Previdenza  complementare  dei  dipendenti
          pubblici). - 1. Per fare fronte all'obbligo della  pubblica
          amministrazione, ai sensi dell'articolo  8,  comma  1,  del
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire,
          quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi  gestori
          di   previdenza   complementare   dei   dipendenti    delle
          amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento  autonomo,
          in corrispondenza delle risorse  contrattualmente  definite
          eventualmente destinate dai lavoratori  allo  stesso  fine,
          sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26,  comma
          18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire  100
          miliardi annue a decorrere dall'anno  2001.  Per  gli  anni
          successivi al  2003,  alla  determinazione  delle  predette
          risorse si provvede ai sensi  dell'articolo  11,  comma  3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni. 
                2. 
                3.  In  fase  di  prima  attuazione,  la   quota   di
          trattamento di fine rapporto che i dipendenti gia' occupati
          alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo
          dal  1°  gennaio  1996  al  31  dicembre  2000  che   hanno
          esercitato l'opzione di  cui  all'articolo  59,  comma  56,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare  ai
          fondi pensione, non puo' superare  il  2  per  cento  della
          retribuzione  base  di  riferimento  per  il  calcolo   del
          trattamento di fine rapporto. Successivamente  la  predetta
          quota del trattamento di fine rapporto  e'  definita  dalle
          parti istitutive con apposito accordo. 
                4. Al comma 8 dell'articolo 2 della  legge  8  agosto
          1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
          "Per il  personale  degli  enti,  il  cui  ordinamento  del
          personale rientri nella competenza propria o delegata della
          regione Trentino-Alto Adige,  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano nonche' della regione Valle d'Aosta, la
          corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene  da
          parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa
          ogni contribuzione previdenziale in materia di  trattamento
          di  fine  servizio  comunque  denominato  in   favore   dei
          competenti enti  previdenziali  ai  sensi  della  normativa
          statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2  e  3
          dell'articolo 1 del testo unificato approvato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10  febbraio  1983,  n.  89,  e
          successive   modificazioni,   e'   considerata   ente    di
          appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate  ai
          sensi  dell'articolo  107  del  testo  unico  delle   leggi
          costituzionali  concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  e  dell'articolo
          48-bis  dello  Statuto  speciale  per  la  Valle   d'Aosta,
          approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4,
          sono disciplinate le  modalita'  di  attuazione  di  quanto
          previsto dal terzo e quarto  periodo  del  presente  comma,
          garantendo l'assenza di oneri  aggiuntivi  per  la  finanza
          pubblica". 
                5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modifiche: 
                  a) all'articolo 4, il comma  7  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    "7. La COVIP disciplina le ipotesi  di  decadenza
          dall'autorizzazione quando  il  fondo  pensione  non  abbia
          iniziato la propria attivita', ovvero quando, per  i  fondi
          di cui all'articolo 3, non sia  stata  conseguita  la  base
          associativa minima prevista dal fondo stesso"; 
                  b) all'articolo 5, comma 1, il secondo  periodo  e'
          sostituito dai seguenti: "I  componenti  dei  primi  organi
          collegiali sono nominati in sede di atto  costitutivo.  Per
          la  successiva  individuazione   dei   rappresentanti   dei
          lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita'
          e criteri definiti dalle fonti costitutive"; 
                  c) all'articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo
          le parole: "i competenti organismi di  amministrazione  dei
          fondi" sono inserite le  seguenti:  "individuati  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo".» 
                «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori,  salvo   quanto
          previsto al secondo periodo del comma 2. 
                2. Le entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo, per  la  parte
          eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
          di 8 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica  ad  un  apposito  fondo  iscritto
          nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato  per  essere  destinate  alle
          iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
          in volta  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,   sentite   le   competenti
          Commissioni  parlamentari.  Le  entrate   derivanti   dalle
          sanzioni amministrative  di  cui  all'articolo  51-septies,
          Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato  1  al  decreto
          legislativo  23  maggio  2011,  n.  79,  sono  destinate  a
          iniziative  a  vantaggio  dei  viaggiatori.  Tali   entrate
          affluiscono ad apposito capitolo/articolo  di  entrata  del
          bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono  essere
          riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze  a  un  apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali  e  del  turismo  per   essere   destinate   alle
          iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
          volta con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
          culturali   e   del   turismo,   sentite   le   commissioni
          parlamentari. 
                2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
          al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti  dalle  misure  antinflazionistiche  dirette   al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. 
                2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
          incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate,  per
          l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di  garanzia  per
          le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1072,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
                «1. - 1071. Omissis 
                1072. Il fondo da ripartire di  cui  all'articolo  1,
          comma 140,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
          rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno  2018,  per
          1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
          euro per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  per  2.480
          milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
          per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2033.  Le  predette
          risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a:  a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «1. - 94. Omissis 
                95.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma  19,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
                «Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino  di
          enti ed organismi pubblici). - 1. - 18-sexies. Omissis 
                19. Le funzioni attribuite  all'ICE  dalla  normativa
          vigente e le inerenti risorse di personale,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, sono trasferiti, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, anche giudiziale,  al  Ministero
          dello sviluppo economico, il quale  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  e'
          conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
          risorse  gia'  destinate  all'ICE  per   il   finanziamento
          dell'attivita' di promozione e  di  sviluppo  degli  scambi
          commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella  C
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
          apposito  Fondo  per   la   promozione   degli   scambi   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
          A decorrere dall'esercizio finanziario 2020,  il  fondo  e'
          trasferito allo stato di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2020-2022)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1. - 13. Omissis 
                14.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  435  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
          milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni  di  euro
          per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno  2024,
          di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513  milioni
          di euro per l'anno 2026,  di  1.672  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. 
                Omissis.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-quater  del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
                «Art. 1-quater (Fondo perequativo). - 1.  Per  l'anno
          2021 e' istituito un Fondo nello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze con  una  dotazione
          di 5.300 milioni di euro per l'anno  2021,  alimentato  con
          quota parte delle maggiori entrate fiscali  e  contributive
          di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies  e
          13-novies   del   presente   decreto,   finalizzato    alla
          perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse  ai
          sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  del
          decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
          decreto, per i soggetti che con  i  medesimi  provvedimenti
          siano  stati   destinatari   di   sospensioni   fiscali   e
          contributive e che registrino una significativa perdita  di
          fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
          totale o parziale dalla ripresa dei  versamenti  fiscali  e
          contributivi  sulla  base  dei  parametri  individuati  con
          decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
          adottato, previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari da rendere  entro
          sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
          puo' essere adottato.  Ai  relativi  oneri,  pari  a  5.300
          milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 34.»